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Le stabilizzazioni dei precari

a cura di Arturo Bianco

Utili indicazioni per la stabilizzazione dei lavoratori precari sono contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 dello scorso 23 novembre “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”. Essa contiene suggerimenti e spiegazioni sugli articoli 5, 6 e 20 del D.Lgs. n. 75/2017. In premessa si deve ricordare che, oltre al personale non contrattualizzato, queste disposizioni non si applicano ai docenti ed ai dipendenti ATA delle scuole ed al personale degli istituti di alta formazione.

La circolare detta indicazioni anche per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Il superamento del precariato

La volontà legislativa è quella di dare corso al superamento del precariato nelle PA e di questo elemento occorre tenere adeguatamente conto nell’applicazione delle disposizioni. Esse sono dettate per il triennio 2018/2020, si sommano a quelle già in vigore –cioè l’articolo 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e per il 2018 l’articolo 4 del DL n. 101/2013- e coloro che hanno partecipato a tali procedure possono anche partecipare a queste, ovviamente ove in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivate già dal prossimo 1 gennaio 2018.

Relativamente a coloro che possono essere stabilizzati direttamente la circolare mette in evidenza che non è necessario che siano attualmente alle dipendenze dell’ente, essendo sufficiente che “risultino in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015” (nda la data di entrata in vigore della legge n. 124/2015). Il requisito dell’avvenuto superamento di procedure concorsuali all’atto dell’assunzione deve essere inteso come comprensivo delle selezioni concorusuali ordinarie, senza distinzione tra concorsi per titoli ed esami, nonché di quelle “previste n una normativa di legge”, quale l’avvio per il personale delle categorie A e B. Il riferimento normativo alla “medesima attività” quale requisito per l’assunzione deve essere inteso “come mansioni dell'area o categoria  professionale  di  appartenenza”. Assume un grande rilievo per le stabilizzazioni dirette la seguente indicazione: “gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di  contratto  flessibile,  ma  devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di  assegnazione”.

Sono non meno importanti la seguenti indicazioni per i soggetti che non possono essere stabilizzati direttamente, ma tramite concorso riservato: sono compresi in tale platea i collaboratori coordinati e continuativi. Viene chiarito che le procedure concorsuali possono essere “riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili”, quindi anche con concorsi interamente riservati. Inoltre, possono essere sommati “periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività”.

Le procedure

Occorre che le procedure per le stabilizzazioni siano coerenti con le indicazioni del piano del fabbisogno del personale. Esse possono intervenire anche da subito, quindi dal prossimo 1 gennaio 2018, “tenendo conto .. delle figure professionali già presenti nella pianta organica” e avendo dato corso ad “una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure”, così da pervenire all’esito per cui vi sia un coordinamento tra queste procedure e la programmazione del fabbisogno.

Una indicazione assai importante sul terreno operativo è la seguente: “è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti .. distinguendo i destinatari ..  e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità”. In tale ambito si deve quindi trare la conclusione che gli enti possono darsi criteri integrativi per la selezione degli stabilizzandi, oltre alla preferenza prevista dal legislatore per coloro che erano in servizio alla date dello scorso 22 giugno, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017. Fermo restando che, per quanto possibile, gli enti sono sollecitati a dare corso alle stabilizzazioni dirette. Sempre nella direzione di favorire il superamento del precariato gli enti possono valutare di effettuare assunzioni in part time.
Solamente i comuni che per tutti gli anni del periodo 2012/2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica non possono dare corso alle stabilizzazioni.

Le risorse finanziarie

Lo strumento più importante per dare corso in modo ampio alle stabilizzazioni dei precari è costituito dalle risorse aggiuntive che gli enti possono utilizzare rispetto alle ordinarie capacità assunzionali, cioè quelle spese per il finanziamento delle assunzioni flessibili di cui “all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78 / 2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017”. Occorre l’attestazione dei revisori dei conti, si deve dimostrare di “essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale”, dare corso al taglio in misura corrispondente delle risorse per le assunzioni flessibili. Assai importante è anche la seguente indicazione: queste risorse “dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017”, cioè il tetto del fondo del 2016.

Altre indicazioni

Molto utile è la seguente precisazione: “il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono stati assunti a tempo determinato” per posti per i quali per l’accesso dall’esterno è previsto solamente il requisito del possesso della scuola dell’obbligo “non grava sul limite massimo del 50 per cento di cui al reclutamento speciale dell'articolo 20 (nda le stabilizzazioni), ma sulle risorse destinate al reclutamento ordinario”.

Il divieto di dare corso a nuove assunzioni flessibili per i profili per i quali sono avviate le stabilizzazioni “è circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni  oggetto  delle procedure  di reclutamento speciale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 20 e si applica dunque nel caso in cui le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.!. 78/2010, siano impegnate nel suddetto piano triennale di reclutamento speciale. Il divieto non opera, invece, nel caso e nella misura in cui le amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l'utilizzo secondo il predetto articolo 9, comma  28, anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive  di personale  assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. Le amministrazioni che hanno necessità di  ricorrere  a tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi privilegiare, per il reclutamento speciale, l'utilizzo di risorse di turn over ordinario  nel rispetto del principio  dell'adeguato  accesso dall'esterno”.

Le amministrazioni possono dare corso anche alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Il relative termine è fissato, in coerenza con i principi generali del decreto, per il 31 dicembre 2020. A tal fine le amministrazioni possono utilizzare i finanziamenti statali e regionali, le proprie capacità assunzionali e la spesa media per assunzioni flessibili del triennio 2015/2017. In tale ambito viene espressamente  consentito di “neutralizzare” ai fini del tetto di spesa del personale le risorse trasferite dallo Stato e/o dalle regioni per il trattamento economico di questo personale. Per la individuazione di tali risorse serve un decreto interministeriale. Viene infine consentita alle amministrazioni la proroga di questi rapport fino a tutto il 2018.

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