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Ape social e congedo straordinario biennale

a cura di Francesco Disano

Come è noto l'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 e, soprattutto,    l’emanazione, a  metà  giugno,  del  decreto  attuativo  riguardante  l’Ape  social, offrono ai  cosiddetti caregivers  (coloro che si prendono cura dei familiari disabili ) la possibilità e l’alternativa di  poter scegliere, ai fini dell’accesso al  pensionamento, oltre che del  congedo straordinario biennale ( art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo n. 151/2001)  anche  dell'APe social. Siamo di fronte a due istituti sulla cui utilità e  convenienza  è necessario porre   un’attenta valutazione da parte di coloro i quali  intendono operare una scelta, anche e soprattutto in  ragione dei diversi risvolti che   ciò comporta in ambito previdenziale.

Una prima analisi ci conduce alla conclusione che, sebbene i due strumenti si rivolgono formalmente a platee di  potenziali  fruitori differenti,  nulla esclude che essi possano  “aderire  uno  sull’altro “,  rimandando  al  dipendente la  possibilità  di  operare  una  scelta definitiva .

Prioritariamente va evidenziato che il congedo biennale straordinario, interessa i soli lavoratori dipendenti (sia  pubblici  che  privati ) e può essere fruito in maniera  frazionata o continuativa  nel limite   massimo di due anni nell'arco dell’intera vita lavorativa. Può, ad esempio, essere  richiesto  e  goduto  per una settimana, o per un mese, o periodi ancora più lunghi, secondo la necessità  che  via  via  si  manifesta e deve essere finalizzato alla cura ed  all’assistenza  del parente disabile. Il congedo può essere utilizzato, inoltre, entro un determinato ordine di chiamata: 1) il lavoratore per il coniuge; 2) il lavoratore per i figli; 3) o, al contrario, figli per i genitori: in questo caso i figli devono essere conviventi con il genitore e non ci devono essere altre persone in grado di curare il disabile; 4) se i genitori mancano, o sono anch'essi inabili, il diritto alla fruizione del congedo passa a fratelli e sorelle. Giova   anche  evidenziare che, per quel  che  concerne l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti  ad entrambi i genitori  i quali  possono fruirne in modalità anche  alternativa.

L'Ape social, di contro, abbraccia un ambito  applicativo  diverso,  in quanto  è  riferita solamente ai soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il 1° grado (cioè il figlio o il proprio genitore) conviventi affetti da gravi disabilità. La condizione posta dal legislatore prevede che l’accesso sarà  possibile solo alla  contestuale maturazione  di  un’età  anagrafica  di 63  anni  ed  una  contribuzione   di almeno di 30  anni.

 L'Ape social reca, perciò, il vantaggio di rivolgersi ad una più ampia  platea  di  potenziali  soggetti, considerato  che  comprende anche i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'Inps  ed  anche coloro che  hanno  perso l'occupazione. 

Qualora le platee risultassero sovrapponibili, nel senso che il medesimo  dipendente si  troverebbe  nella  possibilità  di  accedere  all’uno  o  all’altro  dei  due  istituti,  la  nostra  analisi ci conduce ad  asserire che  il congedo biennale straordinario rimane  più vantaggioso rispetto all'Ape social .

Ciò discende principalmente da due ordini di motivazioni:

  • la presenza della copertura contributiva utile ai fini pensionistici(caratteristica che  non  risulta  essere presente nell'Ape social);
  • la possibilità dell’erogazione dell’ indennità economica , più favorevole rispetto all'Ape social, in quanto rapportata, così  come  previsto  dalla normativa,  all'ultima retribuzione corrisposta dall’ente  datore di lavoro  o  percepita  dal dipendente .

 Il congedo di cui  all’art. 42  del  decreto  legislativo  n. 151/2001 sancisce, infatti, l’attribuzione al dipendente di  due benefici: un'indennità  pari all'ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità ) e la relativa copertura figurativa  contributiva  utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento  di  quiescenza, determinata secondo le regole di cui all'articolo 8 della legge n.  155/1981).

L'Ape social , invece,  è  caratterizzata dal  fatto  di  erogare solamente una indennità (per 12 mensilità annue) il cui  importo  è  determinato  dalla  misura della   pensione maturata al momento della richiesta.  Inoltre, come è  noto,  l’importo  massimo  annuo  percepibile  non  può  eccedere i  1.500 euro lorde al mese (18.000 euro annui),  mentre, viceversa  nel congedo straordinario il massimale dell'indennità è molto più elevato potendo raggiungere una cifra pari ad  euro  35.674,00 annui . ( Il dipendente che beneficia dell’indennità per congedo straordinario nel 2017 ha diritto, in sostanza, a percepire l’intero ammontare del proprio stipendio, compresi i contributi Inps versati a fini pensionistici, ma entro il limite d’importo   di  euro 47.445,82 ).

Considerato, dunque, che generalmente lo stipendio percepito è superiore alla pensione/indennità Ape, appare oltremodo chiaro che il congedo straordinario può risultare più favorevole.

Il dipendente, quindi, al fine di non perdere i benefici connessi ai due  istituti  in  questione e  trarne  il  massimo vantaggio, potrebbe, pertanto, prima chiedere il congedo straordinario  (ricavandone, in tal modo, un  guadagno sulla misura della pensione) e solo alla scadenza del  congedo utilizzare l'Ape sociale per raggiungere la pensione. 

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