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IL GREEN PASS

di Arturo Bianco

Sulla base delle previsioni dettate dal decreto legge n. 127/2021 dal 15 ottobre i dipendenti pubblici e quelli delle aziende private che collaborano con le PA, devono essere in possesso della certificazione verde per potere accedere ai pubblici uffici a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre. La mancanza di tale certificazione e/o la sua mancata esibizione determina come conseguenza che i dipendenti devono essere considerati assenti ingiustificati, il che determina il taglio di tutte le forme di trattamento economico, mentre non sono previste conseguenze di natura disciplinare.

Inoltre vanno irrogate le specifiche sanzioni previste dallo stesso decreto nel caso di violazione di queste disposizioni. Le amministrazioni e, per esse, i dirigenti quali soggetti dotati dei poteri e delle competenze del privato datore di lavoro, devono adottare le necessarie misure organizzative, tra le quali la organizzazione delle verifiche e la individuazione dei dipendenti che sono incaricati della loro effettuazione. 

Si deve ricordare che, per espressa previsione legislativa, anche gli amministratori (quindi il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri) sono assoggettati allo stesso obbligo e devono quindi essere assoggettati ai controlli.

IL VINCOLO LEGISLATIVO

Con il d.l. n. 127/2021 è stato stabilito che l’accesso al lavoro dal 15 ottobre al 31 dicembre è precluso ai dipendenti pubblici che non hanno il green pass o non lo esibiscono e per ogni giorno di queste assenze non deve essere corrisposta alcuna forma di trattamento economico. Durante il periodo in cui i dipendenti non svolgono la loro attività lavorativa perché non sono in possesso della certificazione Covid non si dà luogo alla sospensione dal servizio, ma essi devono essere considerati assenti ingiustificati, senza che da ciò si determinino le condizioni per l’avvio di un procedimento disciplinare. Sono inoltre previste specifiche sanzioni sia per i dipendenti che si recano al lavoro pur essendo sprovvisti della certificazione verde, sia per i datori di lavoro che non apprestano le misure necessarie per dare corso alla effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti dal decreto. Comunque, per la violazione di questa disposizione il legislatore prevede la maturazione di responsabilità disciplinare, sulla base delle regole in vigore nell’ente.

Per la concreta applicazione di questo provvedimento è necessario che ogni PA individui chi sono il o i dirigenti che devono essere considerati come datori di lavoro: si suggerisce l’assegnazione di tale compito al dirigente che è individuato come datore di lavoro ai fini della sicurezza delle attività lavorative. Essi devono inoltre individuare i dipendenti che devono svolgere le attività di verifica del rispetto del dettato legislativo. Per la definizione delle concrete modalità di svolgimento dei controlli è prevista l’adozione di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza Unificata, Dalla concreta applicazione di questa disposizione non debbano scaturire oneri aggiuntivi a carico dei singoli enti.
Si deve aggiungere che la irrogazione delle sanzioni per la violazione del vincolo al possesso ed alla esibizione del cd green pass è di competenza del Prefetto, soggetto a cui gli enti devono trasmettere i dati in loro possesso. Come si vede, il legislatore è stato particolarmente attento a non prevedere alcun intervento da parte dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari di ogni singola amministrazione.

Sono i dirigenti individuati come competenti dalle amministrazioni a dovere dare corso all’applicazione concreta delle disposizioni per il controllo del cd green pass.

Altra prescrizione legislativa da applicare è il vincolo ad effettuare i controlli anche sui dipendenti dei soggetti privati che collaborano con le amministrazioni pubbliche. In tale ambito sono compresi anche i volontari. I dipendenti delle aziende che collaborano con la PA sono assoggettati anche ai controlli che devono essere disposti dal proprio datore di lavoro.

LE ALTRE INIZIATIVE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sempre dal 15 ottobre il lavoro agile in fase di emergenza cessa di essere una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, il che determinerà come principale conseguenza la fine del lavoro agile in questa modalità straordinaria o, quanto meno, la sua drastica limitazione. Si deve comunque ricordare che, fino alla fine del mese di ottobre i lavoratori fragili hanno diritto ad essere collocati in lavoro agile e che, sulla base delle previsioni del d.l. n. 52/2021, fino alla fine del mese di dicembre (cioè fino alla fine dell’attuale periodo di emergenza da COVID-19) le PA organizzano il lavoro dei propri dipendenti prevedendo il lavoro agile in modalità semplificata.

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