Sono queste le prescrizioni dettate dal comma 234 della legge n. 208/2016, cd di stabilità 2016, per il quale è sufficiente la indicazione da parte della Funzione Pubblica sul portale della mobilità che nella regione non vi sono dipendenti di enti di area vasta e/o vigili provinciali in sovrannumero.
Le indicazioni della funzione pubblica
Il numero dei dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero è ad oggi assai ridotto. Il recente rapporto sulla mobilità del personale degli enti di area vasta del Dipartimento della Funzione Pubblica ci dice che nelle regioni a statuto ordinario vi sono 3205 posti disponibili per le assunzioni di questo personale a fronte di 1644 dipendenti di tali amministrazioni in disponibilità.
Lo stesso Dipartimento ha chiarito che non vi sono più vigili in sovrannumero nelle seguenti regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Veneto. Per cui in queste regioni le assunzioni dei vigili possono tornare ad essere effettuate con le procedure ordinarie e ciò in considerazione del fatto che per questo personale sono state dettate dal D.L. n. 78/2015 specifiche disposizioni vincolistiche.
Le capacita’ assunzionali del 2015 e del 2016
Si deve ricordare che attualmente le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 vanno destinate da parte delle regioni e degli enti locali esclusivamente, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 190/2014, alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
Tali capacità assunzionali sono le seguenti:
- anno 2015: 60% della spesa del personale cessato, percentuale che sale al 100% per le regioni e gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. Tale percentuale sale fino al 100% per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;
- anno 2016: 25% della spesa del personale cessato, percentuale che sale –solamente per il 2016- al 100% per le regioni e gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. Tale percentuale sale fino allo 80% e può arrivare fino al 100% per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
In deroga rispetto a questo vincolo vi sono unicamente le assunzioni delle categorie protette entro la quota d’obbligo, del personale il cui profilo non sia presente tra i dipendenti degli enti di area vasta e, ma su questo vi sono contrasti interpretativi, le trasformazioni a tempo pieno del personale assunto in part time.
Le capacita’ assunzionali del triennio precedente
Sulla base delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, per come integrato dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 78/2015, le amministrazioni locali e regionali possono utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente, ovviamente ove non siano già state utilizzate, ovvero per la quota non utilizzata.
Per cui gli enti possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2013 (pari al 40% dei risparmi delle cessazioni del 2012) ed i resti delle capacità assunzionali del 2014 (pari al 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013, percentuale che sale allo 80% per le amministrazioni con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%), nonché quelli delle capacità assunzionali del 2015, di cui in precedenza.
I resti delle capacità assunzionali del 2013 e del 2014, sulla base delle previsioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015, possono essere utilizzati per assunzioni con procedure ordinarie (cioè la utilizzazione di graduatorie dello stesso ente, la indizione di nuovi concorsi, la utilizzazione di graduatorie di altro ente previa convenzione).
Si deve chiarire, essendosi manifestati contrasti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e della Campania), se la utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate è subordinata all’effettivo inserimento della utilizzazione di queste risorse nella programmazione del fabbisogno del personale dell’anno di riferimento.
I vincoli alle assunzioni
Le amministrazioni locali e regionali possono effettuare nel 2016 assunzioni di personale a qualunque titolo solamente se sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) avere rispettato il patto di stabilità nell’anno 2015 ed avere effettuato la relativa comunicazione entro il termine. Per l’anno 2016 occorre dare attestazione che i vincoli del pareggio di bilancio saranno probabilmente rispettati;
2) avere rispettato nell’anno 2015 il tetto alla spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;
3) per la sezione autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 27/2015, le amministrazioni non devono nel 2015 avere avuto una incidenza della spesa del personale su quella corrente superiore a tale dato medio del triennio 2011/2013. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo, parere n. 57/2016 ha chiarito che questo vincolo non si applica agli enti che erano esclusi dal patto di stabilità, cioè i comuni fino a 1.000 abitanti, le unioni e le comunità montane.
Si devono inoltre ricordare i seguenti vincoli di tipo procedurale:
- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell’ultimo triennio;
- l’ente deve attestare l’assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza (sia per ragioni funzionali che finanziarie);
- l’ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- l’ente deve attestare l’assenza di graduatorie valide per la stessa categoria e profilo (tranne che i posti siano di nuova istituzione o determinino una trasformazione di posti esistenti) e l’assenza di vincitori di concorsi che non siano già stati assunti dall’amministrazione.