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Dott. Francesco Disano

Il  trattamento  pensionistico   con  il  cumulo

pensioniprevI  commi  dal  239  al  246  della  legge   n. 228/2012 , forniscono  una ulteriore possibilità di   unire  insieme  tutta  la contribuzione  versata ,“frammentata”  e  “sparsa “  in più gestioni assicurative. Il nuovo istituto del “cumulo”  offre  l’opportunità a  coloro che  risultano  iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di  poter  cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

 

Le nuove disposizioni, che  assumono rilevanza  giuridica   a  decorrere   dal 1° gennaio 2013,  sono finalizzate a  consentire  il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurati deceduti  prima di aver acquisito il diritto a pensione.

I   dipendenti  interessati 

La  possibilità  di  avvalersi  dell’istituto  del cumulo  è  rivolto   a  tutta  la  platea  dei   dipendenti pubblici,  privati  o  autonomi che possono far valere contributi versati presso:

>  l’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi (  Inps )

>     le forme esclusive dell’Ago (Inpdap)

>    le forme sostitutive dell’Ago ( Enpals, fondo telefonici, fondo elettrici)

>    la Gestione Separata Inps ( di  cui  all’art. 2,  comma 26,   legge  n. 335/95)  .

Non  è  possibile, invece,  avvalersi  del  cumulo  per  le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti ed il Fondo Clero.

Il  trattamento  pensionistico

Il ”cumulo contributivo” previsto dalla  legge   n.  228/2012   permette  di ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti.; trattasi, quindi,  di  un istituto che  non consente   il perfezionamento  del  diritto alla  pensione  anticipata .

Per  il  conseguimento del    diritto alla pensione  di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può  essere  invocato   solamente  a condizione che il   richiedente :

  • non sia  già  titolare  di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni (compreso l’assegno di invalidità);
  • non abbia  maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento.

            Occorre  precisare  che il diritto autonomo va individuato rispetto ad ogni singola"gestione".

Così ad esempio un    soggetto  che   ha  cumulato  13  anni di   contributi in  qualità  di  lavoratore  nella  pubblica  amministrazione ,  7 anni    nella   Gestione Commercianti   e   5 anni  nella  Gestione Separata,  può avvalersi del cumulo anche se, sommando i 13 anni da dipendente e i 7  anni  da commerciante,   avrebbe  maturato il diritto alla pensione di vecchiaia  avvalendosi  del cumulo gratuito di cui alla legge 233/1990

Per  quel  che    concerne, invece, i requisiti,  l’assegno  pensionistico  si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi,  richiesti  e   previsti dalla  legge  n. 214/2011 (  Riforma  Fornero),   più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.

Una dipendente  pubblica che,  ad  esempio,  può far valere anni di contributi versati presso l’ex   Inpdap   e      anni  accreditati  in precedenza presso l’INPS,  può ottenere la pensione di vecchiaia in regime di cumulo, durante  il triennio  2016 – 2017 – 20 , solamente  al compimento dei  66 anni  e  7 mesi,  rispetto   ai  previsti   65  anni e 7  mesi,   che  costituisce  il requisito anagrafico richiesto, nel precitato triennio,  alle dipendenti  del settore  privato   iscritte   al  regime  Inps.

Al  pari  della totalizzazione  e  della  ricongiunzione, il cumulo deve  necessariamente interessare  per intero tutti i periodi assicurativi, accreditati presso le gestioni interessate.

La decorrenza dell’assegno  pensionistico  di vecchiaia, che non può essere anteriore a febbraio del 2013, segue le regole previste dalla legge  n. 214/2011,  ovvero dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi,  senza,  perciò,   “finestre  mobili ” di attesa di alcuna sorta .

Il  cumulo  non  è  consentito  per  i  pensionamenti  anticipati

La precitata  legge   n. 228/2012  non  permette  di  utilizzare  il  “cumulo retributivo”  al fine  del   conseguimento  della  pensione anticipata.   Con il “cumulo”, infatti , non viene  superato e risolto   il   caso di  coloro  che  sperano di   accedere  alla pensione anticipata con 42 anni e    mesi   di contribuzione complessiva accreditata, ad esempio,  nei   regimi   Inps   ed    ex  Inpdap .

Essi, infatti potranno accedere alla pensione utilizzando il “cumulo”, solamente  ed esclusivamente  al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia (non prima, quindi, di 66 anni e 7 mesi nel triennio 2016/20) ed  inoltre  nella  esclusiva  condizione   di non  aver  cumulato   20 anni di contributi  in  nessuna gestione.

Giova, a  questo proposito,  precisare  ed   osservare  che  le disposizioni   esplicitate dalla legge  n. 228/2012  non   riescono  a  risolvere  la situazione dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza diritto a pensione in INPDAP   ma con diritto in INPS  ( con almeno 20 anni di contributi). In questo caso,   infatti,    non  è  possibile  chiedere la pensione di vecchiaia con il cumulo,  non è possibile trasferire gratuitamente la contribuzione all’INPS  , né ottenere la pensione supplementare INPDAP,   considerato che   quest’ultima prestazione non è prevista dalla normativa di quest’Ente.

Calcolo del pro quota

Per il cumulo dei contributi,  le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto” pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Per stabilire,  quindi,   il sistema di calcolo da  utilizzare,  (retributivo, misto o contributivo)   bisogna  accertarsi  dell'anzianità contributiva complessivamente maturata alla  data  del  31.12. 1995  nelle  diverse  gestioni  assicurative, fermo  restando,  ovviamente,  che,  come   è noto   la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate   a  partire  dal 1° gennaio del 2012  sarà calcolata    facendo  riferimento al  sistema contributivo.

Per stabilire, poi, se l'assicurato ha  conseguito il  diritto, nel calcolo della pensione, ad una quota retributiva fino al 31.12.2011 (e  successivamente  contributiva),  oppure ad una quota retributiva fino al 31.12.1995 (e  dal  1°  gennaio  1996   contributiva),  occorre  verificare se al 31 dicembre del 1995 aveva o meno  cumulato  una  anzianità  contributiva  pari o  superiore  a    anni .

Per  meglio   capire  il meccanismo   proponiamo un  esempio.

Il Signor   Tizio , nato  gennaio 1956,    ha iniziato a lavorare    il  20.03. 1975 in  qualità  di dipendente  privato, con  conseguente  iscrizione   all'Inps fino al   20.03.1990.   Dal   21.03. 1990 è divenuto dipendente pubblico con iscrizione all’INPDAP per 16 anni. Dal 21.03.2006 ha smesso ogni attività lavorativa. Pertanto,  ai fini del conteggio dell'anzianità ante 01.01.1996 si dovranno  sommare i due periodi ( 15 anni di Inps  e  6  anni  di Inpdap)  totalizzando, in tal  modo,  21 anni accreditati al 31 dicembre 1995.  Dal 2006 – come abbiamo detto - ha smesso di lavorare.

L’interessato, in ciascuna gestione  previdenziale,  non raggiunge il requisito  minimo dei  20 anni di anzianità contributiva, ma, sommando i due periodi, il suddetto requisito è maturato.

Non rimane,  a  questo  punto,  che attendere il compimento dell'età anagrafica più elevata tra le due gestioni per poter accedere alla pensione di vecchiaia secondo la nuova regola.

Essendo in possesso di almeno anni di contributi al 31 dicembre 1995, la pensione per questo assicurato sarà retributiva fino al 31 dicembre 2011 e quindi ciascuna delle due gestioni calcolerà  la propria  quota  di pensione con  il  sistema  retributivo, non  avendo  anzianità contributiva  successiva  al  2012 . La pensione maturerà a giugno del 2023 a 67 anni e 5 mesi, requisito previsto per tutte le gestioni interessate al cumulo e la decorrenza della prestazione sarà dal mese successivo. 

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