COMMA
Di Arturo Bianco
I CONCORSI: PUNTEGGIO MINIMO E SVOLGIMENTO
E’ legittima la previsione per cui costituisce condizione di ammissione alla seconda prova scritta ottenere il punteggio minimo di 21/30. Le prove scritte, anche se tenute nello stesso giorno, possono essere considerate distinte. In questa direzione vanno le previsioni di cui alla sentenza n. 19/2019 della sezione 3 quater del Tar del Lazio.
Con riferimento alle prove scritte ci viene detto che il loro svolgimento “nella medesima giornata è unicamente dovuto a ragioni logistiche ed organizzative e non anche alla volontà della PA di considerarle quale unica prova di esame, attesa peraltro la loro ontologica differenza (la prima riguardante materie più afferenti ai settori in cui opera l’INPS, l’altra concernente materie di cultura giuridica ed economica più in generale)”.
Sulla scorta di questa indicazione viene tratta la seguente “doverosa conseguente applicazione di cui all’art. 7, comma 1, del DPR n. 487/1994, a norma del quale conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente, e dunque il rigetto altresì di tale specifica censura. Di qui ancora la conseguente impossibilità di procedere alla media tra i voti ottenuti nelle due distinte prove scritte”.
Conferma dell’ampliamento delle capacità assunzionali da parte degli enti locali e delle regioni nel 2019 e modifica delle relative procedure, sia per la indizione dei concorsi sia per lo scorrimento delle graduatorie proprie che di altre pubbliche amministrazioni. Sono queste le principali indicazioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Si deve evidenziare che sulla materia abbiamo ulteriori indicazioni contenute nel DL n. 113/2018, cd Salvini, per il personale della vigilanza e che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 135/2018, cd semplificazioni, è stato previsto il ritorno alle progressioni verticali intese come concorso interamente riservato, anche se nel tetto del 50% delle assunzioni programmate.
a cura di Arturo Bianco
COMMA |
OGGETTO |
SINTESI CONTENUTO |
124 |
Utilizzazione di personale di altri enti locali |
Sulla base di una specifica convenzione le amministrazioni locali possono utilizzare personale di altri enti del comparto, con il consenso dei dipendenti, entro il tetto delle 36 ore settimanali ed applicando i benefici previsti dal CCNL. La disposizione non sembra determinare novità rispetto alla previsione contrattuale |
162/170 |
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici |
Viene istituita una struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le PA, con finanziamento di 100 mln e che sarà disciplinata con specifico DPCM. Nell’ambito del personale da assumere viene previsto che alle province delle regioni a statuto ordinario sono assegnati temporaneamente 120 dipendenti per le stazioni uniche appaltanti |
176/178 |
Assunzioni da parte delle regioni per accelerare gli investimenti |
In aggiunta alle proprie ordinarie capacità assunzionali, le regioni possono assumere nel triennio 2019/2021 a tempo determinato fino a 50 tecnici non dirigenti per l’attuazione degli investimenti programmati ed il sostegno agli enti locali e nell’ambito di iniziative per il rafforzamento della propria struttura. Gli oneri devono rientrare nella spesa del personale e nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009
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270/272 |
Personale dei centri per l’impiego |
Il personale dei centri per l’impiego può continuare ad essere dipendente delle province e delle città metropolitane per la quota finanziata dalle regioni, le quali succedono a tali enti solo ove la funzione non sia stata delegata alle province stesse. Le stabilizzazioni dei precari possono essere effettuate anche da parte di tali amministrazioni |
L’ORARIO DI LAVORO NELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Di Arturo Bianco
Vincolo alla pausa se l’orario di lavoro supera le 6 ore ed obbligo del recupero dell’eventuale debito orario accumulato nell’ambito della flessibilità nello stesso mese di maturazione. Possono essere così sintetizzate le principali disposizioni innovative dettate dal CCNL 21.5.2018 in materia di orario di lavoro.
I PRINCIPI CONTRATTUALI
La disciplina è contenuta negli articoli da 22 a 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2016/2018.
Il primo elemento che merita di essere sottolineato è il seguente: la scelta contrattuale limita gli spazi riservati alle relazioni sindacali, in particolare alla contrattazione. In questa direzione va la scelta di superare il vincolo per cui – come nella formulazione dell’articolo 17 del contratto del 6.7.1995 - esso doveva essere articolato previo “esame” con i soggetti sindacali.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPENSI AI SEGRETARI: LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Di Arturo Bianco
La percezione della indennità di posizione con la maggiorazione rispetto a quanto stabilito dall’ente della tredicesima mensilità determina un danno, cui si devono aggiungere quello da disservizio determinato dalla necessità di dovere corrispondere un compenso al soggetto chiamato a sostituire il responsabile che l’ente ha nel frattempo sospeso cautelativamente dal servizio e quello determinato dalla percezione del preavviso per il passaggio da un rapporto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato presso lo stesso ente. La percezione da parte dei segretari della retribuzione di risultato in assenza dei presupposti necessari, così come la erogazione di indennità in violazione di disposizioni di legge determinano il maturare di responsabilità amministrativa e, in questi casi, si può spostare la maturazione della prescrizione se si è in presenza di elementi che connaturano il cd “occultamento doloso” del fatto. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni che possiamo trarre dalle sentenze delle Corte di Conti in materia di responsabilità amministrative connesse alla gestione delle risorse umane.
IL RINNOVO DEL CONTRATTO DECENTRATO: LE INDICAZIONI ANCI
Di Arturo Bianco
Utili indicazioni per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati integrativi sono contenute nel quaderno operativo n. 14 dell’Anci “CCNL 21 maggio 2018 prima applicazione: il contratto integrativo ed il fondo risorse decentrate”, Istruzioni tecniche, Linee Guida, Note e modulistica”.
GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI
Le amministrazioni devono preliminarmente costituire la delegazione trattante di parte pubblica, costituire il fondo per le risorse decentrate e dettare le linee guida alla delegazione trattante. Si deve sottolineare che il documento pone la competenza della costituzione della delegazione trattante di parte pubblica in capo al “Sindaco/Giunta” e non ci dice se della stessa possono essere parte integrante e formale gli amministratori. Occorre ricordare che è opportuno che gli enti indichino anche chi li rappresenta nel confronto con i soggetti sindacali, che viene ribadito essere costituiti dalla RSU e dalle 4 -e non più 5 come nell’ultimo contratto normativo dello 11 aprile 2008- organizzazioni che hanno firmato il contratto nazionale, le quali sono invitate “preventivamente ed espressamente ad accreditare i dirigenti sindacali che parteciperanno alla trattativa”.
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
di Arturo Bianco
Nella gran parte delle amministrazioni locali e regionali si è appena aperta o sta per aprirsi la stagione della contrattazione collettiva decentrata integrativa in applicazione del dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali dello scorso 21 maggio. Siamo in presenza di una contrattazione caratterizzata da molte novità e dalla conferma della sua importanza essenziale non solo per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate, quindi per la erogazione del salario accessorio, ma più in generale per le rilevanti conseguenze che si producono sulla organizzazione dell’ente e sulla utilizzazione del personale.
LE INDICAZIONI DELL’ARAN SULL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE
Di Arturo Bianco
Tutti gli incarichi di posizione organizzativa, compresi quelli di nuova istituzione o conferimento, scadranno entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto nazionale. Il fondo per la contrattazione decentrata deve essere aumentato a decorrere dal prossimo 31 dicembre, con risorse che possono essere utilizzate a partire dal 2019, di 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e tale aumento, per il personale in comando, deve essere disposto dalle amministrazioni da cui gli stessi dipendono e non da quelle che lo utilizzano. In caso di dipendenti in part time vanno riproporzionate le ferie e la durata dei permessi per ragioni familiari: nel primo caso il vincolo si applica esclusivamente al personale che presta part time con modalità cd verticali o miste.
DIRITTI DI ROGITO E TETTO SPESA ASSUNZIONI FLESSIBILI: LE PIU’ RECENTI INDICAZIONI DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI
di Arturo Bianco
I diritti di rogito devono essere corrisposti a tutti i segretari nei comuni in cui non vi sono dirigenti. Nelle piccole amministrazioni locali può essere aumentato il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, cioè la spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 (ovvero in mancanza mediamente nel triennio 2007/2009) in presenza della necessità di garantire la erogazione di servizi essenziali. Sono queste le più importanti indicazioni che ci vengono fornite dagli ultimi pareri resi dalla sezione autonomie della Corte dei Conti. Pareri che, sul terreno delle immediate conseguenze operative, aprono significativi margini di flessibilità per gli enti di minore dimensione nelle assunzioni flessibili e che consentono la erogazione dei diritti di rogito ai segretari in tutti i comuni privi di dirigenti nel tetto complessivo di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento.
L’APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO: LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
di Arturo Bianco
Il tetto del fondo per il salario accessorio non può essere derogato da nessuno degli aumenti previsti dal contratto nazionale dello scorso 21 maggio. Nell’ambito del tetto del salario accessorio devono anche restare le risorse per le indennità dei titolari di posizione organizzativa. Sono queste le prime indicazioni fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Puglia e della Lombardia sull’applicazione del nuovo contratto del personale delle funzioni locali.
LE LINEE GUIDA SUI PIANI E SUI CONCORSI: LE INDICAZIONI DELL’ANCI
di Arturo Bianco
Le Linee Guida della Funzione Pubblica sulla programmazione del fabbisogno del personale e sui concorsi non hanno un carattere vincolante. Tra le condizioni preliminari di cui le PA locali devono dimostrare il rispetto per potere dare corso ad assunzioni si deve ricordare anche l’attestazione del conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali. Possono essere così riassunte le principali indicazioni fornite dall’Anci, che ha pubblicato il quaderno 13 giugno “Il personale degli enti locali - Le assunzioni”, in tema di condizioni preliminari che consentono di immettere personale, di capacità assunzionali, di tetto a questa componente di spesa.
IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE: LA PRIMA APPLICAZIONE E LE FERIE
di Arturo Bianco
Con la busta paga del mese di giugno le amministrazioni del comparto delle funzioni locali, cioè comuni, regioni, province, città metropolitane, unioni di comuni, camere di commercio Ipab ed altri enti locali, devono corrispondere le forme di trattamento economico che hanno un carattere vincolato. Entro la fine del mese di giugno devono inoltre provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica. Gli enti devono dare corso rapidamente alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2018 sulla base delle nuove regole. Anche se mancano dei vincoli e dei termini, è assai importante che le singole amministrazioni decidano se dare o meno corso già da subito alla stipula di contratti decentrati integrativi che diano applicazione al nuovo contratto del triennio 2016/2018, che è stato sottoscritto in data 21 maggio 2018. E’ utile infine ricordare alcune delle più importanti novità dettate in materia di ferie, con riferimento in particolare alle ferie ad ore e a quelle solidali.
L’incentivo per le funzioni tecniche fuori dal tetto del fondo
di Arturo Bianco
Gli incentivi per le funzioni tecniche, dopo le modifiche apportate all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla legge di bilancio del 2018, sono al di fuori del tetto del salario accessorio: è questa la indicazione dettata dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 6/2018.
Ecco il principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’articolo 73, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.
La ipotesi di contratto: l’iter ed il part time
di Arturo Bianco
Si può ritenere probabile che il nuovo contratto del personale delle funzioni locali per il triennio 2016/2018 sia definitivamente stipulato nella prima metà del mese di maggio. Ecco contente la previsione del tetto massimo del 25% della dotazione organica, la indicazione analitica delle possibili deroghe, il diritto di coloro che erano a tempo pieno ed hanno avuto trasformato a richiesta il rapporto in part time a rientrarvi, la disciplina del trattamento economico da erogare in caso di lavoro supplementare e straordinario, nonché la possibilità per la contrattazione decentrata di superare il principio del riproporzionamento del salario accessorio non legato alla durata del rapporto: possono essere così sintetizzate le principali disposizioni del nuovo contratto. Le regole che disciplinano il part time sono dettate negli articoli 53, 54 e 55 della ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali per il triennio 2016/2018. Sono disapplicati gli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 14.9.2000.
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