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Dott. Villiam Zanoni

Previdenza: le poche flessibilità introdotte e quelle in itinere

pensioniprevCome i lettori ricorderanno, quando si è iniziato a discutere della legge di stabilità per l'anno 2016 uno degli argomenti che tennero banco fu quello relativo alla introduzione di maggiori elementi di flessibilità per l' accesso alla pensione reso particolarmente complicato dalla riforma Fornero.Si parlò quindi della settima salvaguardia, dell'opzione donna, della quota 100, di eventuali penalizzazioni, ecc...

Nel corso della discussione si capì presto che la parte più corposa di quelle ipotesi sarebbe stata accantonata, in particolare in attesa di capire meglio di quali e quante risorse finanziarie potessimo disporre, quindi si disse esplicitamente che l'argomento sarebbe stato affrontato successivamente e ora altrettanto esplicitamente si dice che un eventuale intervento sarà incluso nella prossima legge di stabilità.

Non resta quindi che attendere il varo del prossimo Documento di Economia e Finanza all'interno del quale cominceremo ad individuare quali saranno le intenzioni del Governo.

Nel frattempo però la legge di stabilità ha varato la settima salvaguardia ed ha sostanzialmente prorogato ancora per un anno la possibilità di acquisire il diritto a pensione con l'opzione donna.

C'è però anche una curiosa vicenda che è stata battezzata "invecchiamento attivo" che sta sollevando qualche interesse e che a me però interessa soprattutto analizzare per comprendere quali soggetti possono essere interessati, ma ancora di più mi interessa tentare di capire quali altri scenari si potrebbero aprire per altri lavoratori.

Si tratta del comma 284 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 che fin dell'esordio ci fa capire che interessa fondamentalmente i lavoratori del settore "privato" che originariamente dovevano essere iscritti nel regime AGO o nei fondi di natura sostitutiva.

La recente legge di conversione del cosiddetto "mille proroghe" (D.L. n. 210/2015 convertito in legge n. 21/2016) all'articolo 2-quater, comma 3, ha esteso tale possibilità anche ai lavoratori iscritti ai fondi di natura esclusiva, generando qualche attesa di troppo.

A tale proposito va subito chiarito che tale estensione non coinvolge i dipendenti pubblici, bensì tutti quei soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro di tipo privato, hanno mantenuto l'iscrizione a fondi esclusivi, come è accaduto ai dipendenti di Poste S.p.A., e altre aziende del gruppo, che sono rimasti iscritti all'ex IPOST, oppure ai dipendenti di F.S. S.p.A., e altre aziende del gruppo, che sono rimasti iscritti all'ex Fondo Ferrovieri, oppure ai dipendenti della varie S.p.A. a capitale, in tutto o in parte, pubblico (ex municipalizzate) che hanno a suo tempo potuto optare per il mantenimento dell'iscrizione all'ex INPDAP.

Quindi nessuna estensione al settore pubblico.

Fatto questo chiarimento, resta ora da capire quanto è previsto per i dipendenti privati e quanto è in itinere per i dipendenti pubblici.

La norma della legge di stabilità citata in premessa, introducendo il cosiddetto invecchiamento attivo, ha previsto quanto segue.

Destinatari sono i lavoratori privati assunti a tempo indeterminato che maturano i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018, potendo già disporre oggi dei 20 anni di requisito contributivo.

Previo accordo con il datore di lavoro, detti soggetti possono ridurre l'orario di lavoro nella misura compresa fra il 40% ed il 60%, ricevendo però dallo stesso datore di lavoro una integrazione retributiva pari alla contribuzione che lo stesso avrà risparmiato sulla retribuzione non erogata (23,8%), integrazione che non sarà soggetta ad alcun prelievo né di natura contributiva, né di natura fiscale.

In tal modo, con una diminuzione di orario del 50%, il lavoratore manterrà una retribuzione pari a circa il 74%.

Per contro l'INPS gli accrediterà una contribuzione figurativa in grado di riportare il valore pensionistico all'originario 100%.

Quanto detto strumento sarà utilizzato dipenderà dalla disponibilità dei datori di lavoro a farsi carico del maggior costo sopra indicato.

Cosa potrà invece accadere ai dipendenti pubblici? Dipende da quando e come attueremo le deleghe della riforma Madia della Pubblica amministrazione.

L'articolo 17, comma 1, lettera p), della legge n. 124/2015, nel contesto complessivo dei criteri e principi direttivi del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha inserito la seguente previsione:

p) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n° 564, la possibilità di conseguire l’invarianza della contribuzione previdenziale, ….

Già da una prima e sommaria lettura dei criteri di delega emerge subito quanta differenza si stia ulteriormente generando fra dipendenti pubblici e dipendenti privati.

Intanto non è ben chiaro cosa significhi "personale in procinto di essere collocato a riposo", poiché tale concetto potrebbe riguardare la sola pensione di vecchiaia, ma anche il pensionamento anticipato: lo capiremo dal decreto legislativo di attuazione.

Per i dipendenti pubblici però si prevede esclusivamente una riduzione di orario e di retribuzione senza alcuna integrazione economica, ma soprattutto si prevede che l'eventuale integrazione contributiva ai fini pensionistici potrà essere coperta mediante la contribuzione volontaria, che al lavoratore costerà dal 32,65% per l'ex CPDEL al 33% per l'ex CPDS.

Quindi a fronte di una riduzione di orario del 50%, non solo la retribuzione sarà ridotta di tale quota, salvo qualche beneficio fiscale in termini di minore aliquota marginale, maggiori detrazioni e minori addizionali, ma dovrà appunto farsi carico della contribuzione volontaria che ridurrà il suo trattamento finale di un ulteriore 16% circa.

Ebbene, forse è prematuro parlarne oggi, ma sarebbe interessante capire a quale punto sono i decreti attuativi della delega sopra richiamata, ma soprattutto capire quali margini di manovra esistono per giungere una volta per tutte a fare in modo che si introduca finalmente una vera armonizzazione delle regole applicabili al settore pubblico e al settore privato.

Il rischio vero è che si arrivi invece ancora una volta a scrivere regole diverse per soggetti diversi che debbono però applicare gli stessi identici principi.

                                                                                            

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