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I resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio 2012/2014 non utilizzate devono necessariamente finanziare assunzioni di dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta?

La circolare dei Ministri della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e degli Affari Regionali n. 1/2015 e la deliberazione della Seziona Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015 ci dicono che solamente le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 vanno destinate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Per cui i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio 2012/2014 non utilizzate possono essere destinati al finanziamento delle assunzioni con procedure ordinarie, a condizione che –dice la deliberazione della Seziona Autonomie della Corte dei Conti n. 28/2015- esse siano state programmate nel fabbisogno dell’anno di riferimento

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