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Valida la notifica a persona “qualificata” per la ricezione dell’atto.

Interessante la recente sentenza n.3383 del 03 ottobre scorso della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che ha confermato la decisione di primo grado relativa ad un ricorso presentato da una società cooperativa che in sede di opposizione,eccepiva fra l’altro l’inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica.Il Giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado sostenendo che “Circa la pretesa inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica deve osservarsi che la documentazione prima richiamata ha fornito la prova che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata alla società contribuente presso la sua sede il 20 ottobre 2009 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna, in assenza del destinatario, a persona che si è qualificata come impiegata incaricata di ricevere gli atti e ha sottoscritto il verbale di notificazione”. Respinte inoltre le tesi sostenute dalla società contribuente in merito alla nullità della cartella in quanto notificata oltre i termini in violazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e la pretesa nullità dell’atto per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.


L’irreperibilità assoluta del contribuente và sempre provata

La Corte di Cassazione con la sentenza n.13399 del 30 giugno 2016 ha ribadito l’importanza in sede di notifica di accertare se effettivamente il contribuente destinatario dell’atto sia assolutamente irreperibile o se invece è solamente assente. Quindi non basta un generico riferimento alla “ assenza del destinatario.Occorre che l’agente notificatore ponga in essere ogni utile comportamento atto a verificare che in effetti il destinatario è “sconosciuto” ovvero non reperibile in quel “domicilio” in cui però ancora risulta anagraficamente residente.Infatti la Cassazione così si esprimeLa sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, attuale comma 4, ha limitato la possibilità di eseguire la notificazione delle cartelle di pagamento mediante la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune) ai soli casi di “irreperibilità assoluta” conseguenti alla inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato; nella diversa ipotesi in cui all’indirizzo anagrafico esista l’abitazione dell’interessato, ma questi risulti non reperito senza che ne sia stato accertato il trasferimento in altro luogo, occorre procedere nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta della abitazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale e comunicazione della procedura espletata mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

 

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