Accesso Abbonati

Prof. Arturo Bianco

Le incentivazioni: diritti rogito, manutenzioni e uffici di pace

direttoreI diritti di rogito ai segretari di fascia A e B negli enti privi di dirigenti vanno corrisposti per i giudici ordinari e non possono essere erogati per quelli contabili Le attività di manutenzione non possono essere incentivate neppure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti. I dipendenti comunali distaccati presso gli uffici giudiziari non hanno diritto a percepire la indennità di amministrazione che il CCNL del personale dei ministeri riconosce ai dipendenti del Ministero della Giustizia. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalla giurisprudenza ordinarie e contabili, dai pareri delle Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione in tema di incentivazione del personale.

I DIRITTI DI ROGITO

I giudici del lavoro ritengono che i compensi per i diritti di rogito ai segretari di fascia A e B vadano corrisposti negli enti privi di dirigenti; per la magistratura contabile invece essi non vanno corrisposti.

Siamo a ben 4 sentenze con cui i giudici del lavoro di Milano, due volte con diversa composizione, di Busto Arsizio e di Taranto hanno riconosciuto il diritto dei segretari inquadrati come dirigenti a percepire questi compensi negli enti privi di dirigenti.
La sentenza del tribunale di Taranto n. 3269 riconosce il diritto dei segretari di fascia A e B, nei comuni privi di dirigenti, e dei segretari di fascia C, in tutti i comuni, a ricevere i diritti di rogito sulla base della “lettera” della disposizione, che risulta chiara, per cui “l’interprete non deve ricorrere al criterio “ermeneutico sussidiario della ricerca della mens legis, specie se attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore”. In questa direzione va anche l’esame “a contrario” del dettato normativo. La sentenza ricorda che la Corte Costituzionale si è espressa nella stessa direzione. Per cui, nel caso specifico, al segretario ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla percezione dei diritti di rogito.

L’orientamento negativo dei pareri delle Corti dei Conti si basa sulla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2015, per cui “i diritti di rogito non possono essere riconosciuti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia nel caso in cui essa sia un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”. Questa indicazione è stata di recente confermata dalle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Emilia nl 74/2016, che si è espressa negativamente sulla richiesta di riesame dell’orientamento della sezione autonomie alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e dei giudici del lavoro, e dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 50/2016, che estende tale divieto anche attività di rogito svolte dai segretari nelle comunità montane.

LA MANUTENZIONE

La incentivazione dei dipendenti tecnici per le attività di manutenzione, comprese quelle straordinarie, è da ritenere preclusa anche dopo la  entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti. E’ quanto chiarisce la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna con il parere n. 122 dello scorso 18 ottobre. Ricordiamo che la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10/2016 aveva escluso la incentivazione di tali attività nell’ambito delle previsioni dettate dalla normativa precedentemente in vigore, cioè del D.Lgs. n. 163/2006 per come modificato dal DL n. 90/2014.
La deliberazione ci dice espressamente che: ”il 2% dell’importo posto a base di gara non è più destinato alla remunerazione della fase della progettazione, bensì a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell’opera a regola d’arte, nei tempi e con i costi previsti dal progetto. Alla luce del quadro normativo vigente e dei principi recentemente affermati dalla Sezione delle Autonomie, la Sezione ritiene, pertanto, che tra le attività escluse dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l’innovazione rientrino tutti i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria”.

IL PERSONALE IN DISTACCO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

I dipendenti dei comuni distaccati presso gli uffici giudiziari non possono percepire la indennità di amministrazione In godimento al personale del Ministero della Giustizia. In questa direzione va la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 19916 del 5 ottobre.
La sentenza chiarisce che il “comando o distacco di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all'interesse del datore di lavoro, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza delta durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco”.

Da qui la conseguenza che “il trattamento economico del lavoratori distaccati .. riservato alla negoziazione collettiva, non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante.. Il dipendente comandato o distaccato non viene, infatti, inquadrato nell'amministrazione di destinazione e Il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. Deve, pertanto, escludersi la possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore.. E'  irrilevante  la   natura  delle  mansioni e dei  compiti  svolti  dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia ed ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento della indennità di amministrazione.. L'indennità è, infatti, correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi”. Infine, il contratto del personale dei ministeri “non contiene alcuna previsione in relazione al personale distaccato che lavori alle dipendenze di amministrazioni appartenenti a comparti diversi da quelli dei Ministeri”.

Letto 3185 volte

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it