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Dott. Francesco Disano

Dal 2018 scomparirà definitivamente la  penalizzazione dell’1% o del 2%

pensioniprevIl disegno legislativo relativo alla legge  di stabilità  per  l’anno  2017, in  atto  all’esame  delle camere, dovrebbe ( …il condizionale  è  d’obbligo !!! ) “spedire  in soffitta “ le penalizzazioni previste dalla legge  Fornero nei  confronti  di coloro che,  acquisito il  diritto  e i requisiti contributivi per la pensione anticipata, accedono alla quiescenza  ad un’età  anagrafica  inferiore a  62 anni.

In tal modo, dovrebbe essere definitivamente posta la parola “fine“  alla  penalizzazione   che  grava  sulla pensione anticipata.  L'articolo 28 del  disegno di  legge di bilancio contiene, infatti, una disposizione che annulla il sistema di disincentivazione al pensionamento per quei dipendenti iscritti presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie (Ago, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi) che accedono alla pensione anticipata  in  presenza  di  un’età  anagrafica  inferiore a   62 anni.  

La legge Monti- Fornero (legge n.214/2011) aveva, come è  noto,  previsto che  coloro  che  accedevano alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni subivano una riduzione sul trattamento di quiescenza di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La riduzione si applicava  sulle quote retributive dell'assegno pensionistico. E’, altresì, altrettanto noto  che  l’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 ha in  un  certo senso,  “mitigato “ questo meccanismo, congelandolo di fatto sino alla  data del  31.12.2017.

Specificatamente, la suddetta legge  n.190/2014 ha previsto  che la decurtazione non trovasse applicazione: 

a) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017; 

b) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017, a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017. 

Con una  norma successiva  ( la legge n. 208/2015 ), il legislatore ha provveduto, a decorrere  dal 1° gennaio 2016, alla eliminazione della penalizzazione, anche nei confronti dei dipendenti che, con un’età  anagrafica inferiore a 62 anni, avevano avuto accesso alla pensione anticipata prima del 31.12.2015.  Oggi, pertanto, a legislazione vigente, chi maturerà i requisiti per la pensione anticipata a  decorrere  dal dal 1° gennaio 2018 subirebbe la  predetta decurtazione dell'uno  o  due  per cento  per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni.

La bozza di legge, recependo quanto stabilito e contenuto nel verbale quadro siglato in data  28.09.2016 con le  parti  sindacali, cancellerà  il meccanismo di disincentivazione al pensionamento anche con riferimento a coloro che matureranno il requisito contributivo utile per conseguire la pensione anticipata dopo il 31.12.2017. La norma inserita prevede, infatti, che "con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione".

La riduzione, come indicato, si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo . Pertanto:

  •  per coloro che hanno maturato  un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31.12.1995, la riduzione interessa la  quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011;
  •  per coloro, invece, che hanno conseguito  un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995.

Quindi:

  • La decurtazione non interessa chi  appartiene e rientra   nel sistema  di calcolo  interamente contributivo( coloro  cioè che non  possono vantare  alcuna  contribuzione  prima  della  data  del  1° gennaio  1996 );
  • parimenti  la medesima  decurtazione non interessa le lavoratrici che accedono alla quiescenza facendo  ricorso e  scegliendo l',  né  i  salvaguardati, e, in generale, coloro che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche, come ad esempio i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico che, com'è noto, non sono stati interessati dalla Riforma Fornero

In definitiva, perciò, il predetto meccanismo verrà cancellato in  maniera  definitiva,  per  cui  sarà  possibile  accedere  alla  pensione  anticipata (cioè al raggiungimento, fino  al  31.12.2018, del  requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi per  gli uomini  o 41 anni e 10 mesi le donne), anche dopo  il  31.12.2017, a prescindere dall'età anagrafica, senza incorrere in alcuna decurtazione dell'assegno. Appare  chiaro, pertanto, che  questa  norma si applicherà  anche a coloro che godranno dal prossimo 1° maggio 2017 della possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi se hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età.

Potranno, infatti, accedere alla pensione anticipata (senza prestito - Ape) con 41 anni di contributi  i cosiddetti “lavoratori precoci” , ovvero coloro  che possono vantare  12 mesi di contributi, anche  non  continuativi versati prima dei 19 anni .   Ciò anche prima di aver raggiunto i 63 anni di età, limite previsto per l’Ape agevolata. Attualmente per accedere alla pensione anticipata bisogna aver maturato 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; si tratterebbe, in  ultima  analisi, di uno sconto di 10 mesi per le donne e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini. 

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