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Dal 2017 con il cumulo gratuito dei contributi anche la pensione anticipata

Dott. Francesco Disano

A  decorrere  dal  1°  gennaio 2017 sarà data la  possibilità  di  poter utilizzare  il  cumulo gratuito dei periodi assicurativi per coloro  che  vantano contribuiti giacenti  in diverse gestioni della previdenza obbligatoria. Da  tale  data, infatti, sarà possibile unire virtualmente tutti i periodi di contribuzione non coincidenti accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata Inps, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e, a seguito di una modifica approvata durante l'esame della legge di Bilancio dal Parlamento, anche le casse professionali dove sono iscritti i liberi professionisti che esercitano attività regolamentate dall'iscrizione in appositi Albi.

Lo strumento normativo su cui inciderà  la modifica sarà il cumulo previsto dall'articolo 1, commi 238 e seguenti  della legge di stabilità  2013  (legge n. 228/2012), sul quale interverranno  i  commi  da  195  a  198  dell’art. 1  della  legge  di bilancio 2017 . La  previgente  normativa ( legge . 218/2018), infatti, consentiva già a  decorrere dal 1° gennaio 2013 di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti presenti in tutte le gestioni previdenziali dell'Inps (Ago, Ex-Inpdap, Ex-Enpals, compresa la gestione separata) al fine di perfezionare i requisiti contributivi per la  pensione di vecchiaia (in presenza di  almeno   20 anni di contributi).Detta previsione  normativa, però, ha presentato due limiti che ne hanno, di fatto, segnato sino ad oggi il suo destino e , nello stesso tempo,  la  sua  inadeguatezza :

1) non è  possibile usufruire  del  dettato normativo  se è stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate al cumulo (cioè, in sostanza, se sono stati raggiunti i 20 anni di contributi in una singola gestione previdenziale);

2) l’istituto non può essere utilizzato per raggiungere i requisiti contributivi per la pensione  anticipata   ma solo ed  esclusivamente per il pensionamento di vecchiaia

La legge di bilancio 2017, appena approvata dal Parlamento, comporterà il superamento dei due limiti appena citati. 

Il cumulo sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2017 e, pertanto, potrà essere  esercitato  anche se è stato raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo e, ( aspetto innovativo e di grande importanza)  anche per raggiungere i requisiti contributivi utili per il conseguimento della pensione anticipata, così come previsto dalla Legge Fornero, cioè al perfezionamento dei 42 anni e 10 mesi di contributi per  gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Da ciò se ne deduce che il ricorso alla totalizzazione sarà, di fatto, superfluo, stante che   essa, così come attualmente risulta essere congegnata,  penalizza i  dipendenti perché , pur essendo gratuita, prevede spesso una penalità sull'assegno frutto del ricalcolo con sistema  contributivo.

Unica condizione cui  soggiace la  norma  è  quella per  cui  il  soggetto interessato non dovrà essere titolare di una pensione diretta in una delle gestioni coinvolte nel cumulo dei periodi assicurativi. Appare  necessario, comunque, chiarire se a  questo istituto sarà  possibile  accedere  anche al  fine  di  poter  raggiungere il requisito contributivo necessario ad integrare la nuova quota 41,  prevista per in favore delle categorie di lavoratori precoci più svantaggiate. Allo  stato attuale,  il  responso  sembrerebbe  negativo,  anche se sarà opportuno attendere le istruzioni da parte dell’INPS.

Alla luce  di quanto  sopra  esposto, tentiamo, in  concreto, di  renderci  conto del  cambiamento che  dovrebbe  avvenire .

Ipotizziamo un dipendente che ha cumulato  38 anni di contributi nel  regine Inps – Gestione  dipendenti  pubblici ( ex Inpdap )  ed  ulteriori  4 anni e 10 mesi nella Gestione Separata, non coincidenti temporalmente. Costui, a decorrere  dal  01.01.2017,  avrà la  possibilità di poterli  sommare ed  accedere alla  pensione anticipata  con 42 anni e 10 mesi di contributi, senza alcun onere e con la totale garanzia di mantenere intatto il sistema di calcolo. Ognuna delle  due gestioni previdenziali calcolerà, infatti,  l'importo pro quota dell'assegno, secondo le proprie regole di calcolo. Pertanto, l’interessato, conseguirà una pensione unica ma composta di due quote, quante sono le gestioni coinvolte nel cumulo.

Stando, invece, alla  normativa in  atto  vigente,  nel caso sopra esposto l'interessato si trova di fronte ad una scelta ardua: effettuare la totalizzazione nazionale perdendo parte dell'assegno pensionistico a causa del sistema di calcolo contributivo oppure, se non vuole rimetterci sull'assegno, attendere il compimento di 66 anni e 7 mesi di età, con  un  ulteriore  differimento dell'età di pensionamento. 

In definitiva il nuovo cumulo gratuito dei periodi assicurativi   “strizzerà” l’occhio  a  chi  dovrebbe ricorrere alla totalizzazione per ottenere la liquidazione di una pensione frutto di carriere miste. Dal prossimo anno l'operazione sarà  possibile ed  attuabile senza perdere  nulla sull'assegno e, pertanto,  chi si trova nella situazione appena menzionata conviene, a questo punto, che  attenda.

Appare necessario, inoltre, prestare attenzione al fatto che tanto la ricongiunzione  che la totalizzazione nazionale, gli altri due istituti generalmente utilizzati per valorizzare la contribuzione mista, non verranno modificati. Non a caso la norma approvata dal Governo  prevede la facoltà  di recedere sia dalla ricongiunzione che dalla totalizzazione se gli effetti di tali strumenti non si sono ancora prodotti in via definitiva.

La ricongiunzione, in particolare, rimarrà, comunque, onerosa (il costo dipende da diversi fattori ma in taluni casi potrebbe essere ridotto o addirittura assente) dato che il cumulo è uno strumento giuridico completamente diverso. La ricongiunzione sposta  e   fa   “ trasmigrare” , infatti, i contributi da una cassa previdenziale  all'altra, con la possibilità per l'interessato di guadagnare una pensione anche più elevata ove le regole di calcolo dell'assegno siano più favorevoli nella gestione accentrante, rispetto alla gestione che trasferisce i contributi; con il cumulo, invece, i contributi rimangono  giacenti in ciascuna gestione previdenziale, la quale, come  detto,  erogherà  un “pezzetto”  di assegno secondo le proprie regole. Pertanto, nell’ipotesi in  cui dal trasferimento dei contributi il dipendente  potesse ottenere un assegno più elevato ad un costo contenuto, lo strumento della ricongiunzione resterà comunque più appetibile rispetto al cumulo dei periodi assicurativi. 

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