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Dott. Pietro Rizzo

Obblighi antiriciclaggio dei Comuni

risorse umaneCon l'emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre scorso (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", sono stati previsti ulteriori delicati e gravosi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare per gli Enti Locali.

Già il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 -“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”- aveva previsto una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgevano anche le Pubbliche Amministrazioni e, di conseguenza, gli Enti Locali, ma è con il nuovo Decreto Ministeriale che gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio diventano particolarmente cogenti.

Il secondo comma lettera g) dell’art. 10 del D.Lgs. 231/2007 aveva previsto espressamente che"Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì…agli uffici della pubblica amministrazione."

Il successivo articolo 41 dello stesso provvedimento legislativo prevede, anche per gli uffici delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Per il legislatore, in particolare, il sospetto"è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico."

In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, come appalti o erogazione di contributi, è necessaria l’attivazione di un ulteriore sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari dell’azione amministrativa.

Per consentire ai soggetti interessati di effettuare correttamente le segnalazioni di attività sospette, il provvedimento legislativo ha rimandato a degli "indicatori di anomalia" da stabilire con un successivo decreto ministeriale, che infatti è stato emanato il 25 settembre scorso .

Per uffici della pubblica amministrazione si intendono tutte le Pubbliche Amministrazioni e pertanto anche i Comuni, ai sensi di quanto indicato nell'art. 1, lett. h) del DM in esame, in combinato con l'art. 1, comma 2, lett. r), del D.Lgs. 231/2007.

Considerato che il termine "operatori" viene usato nell'ambito del Decreto in modo generico, come riferito alla pubblica amministrazione nel suo complesso, andranno individuati per i singoli obblighi i soggetti interni alla struttura pubblica su cui di fatto gravano.

Le procedure interne sono il vero nodo strategico dell'attuazione delle norme antiriciclaggio nella pubblica amministrazione, stante che il primo comma dell'art. 6 del Decreto in questione prevede che "1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative."

I commi successivi dell'articolo 6, che indicano gli altri contenuti delle procedure interne di valutazione, individuano due diverse figure:

  1. gli "addetti agli uffici della pubblica amministrazione" quali soggetti obbligati alla trasmissione delle segnalazioni;
  2. il "gestore" che è il destinatario interno di tali segnalazioni.

Ai sensi del successivo terzo comma, le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti, ai fini della valutazione delle operazioni sospette, al "gestore".

Lo scopo di adottare le procedure interne di valutazione è anche quello di ripartire eventuali responsabilità, oltre che di ricostruire a posteriori le motivazioni delle decisioni assunte.

Il gestore, che può coincidere con il responsabile anticorruzione, salvo motivato provvedimento diverso, va individuato con un apposito provvedimento.

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un unico gestore. É escluso che possa trattarsi di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione.

Gli uffici dovranno organizzarsi per mantenere un presidio costante dei comportamenti degli interlocutori: il decreto dispone che l’istruttoria dell’eventuale segnalazione all’ Unità di informazione finanziaria di Bankitalia (Uif) infatti abbraccia l’arco temporale dell’intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto, come aggiudicazione, stipulazione del contratto, consegna delle attività e collaudi o rendicontazioni.

Un altro contenuto delle procedure interne di valutazione è quello diretto a diffondere la conoscenza tra il personale ed i collaboratori dei presupposti delle segnalazioni e dell'iter relativo. Potrebbe essere predisposto un vademecum da consegnare a ciascun addetto agli uffici, oltre ad organizzare corsi di formazione al riguardo.

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