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Le riforme delle norme sul pubblico impiego e sulla valutazione

A cura di Arturo Bianco

Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato i decreti legislativi di riforma del pubblico impiego, cioè la revisione del D.Lgs. n. 165/2001, e della valutazione, cioè la modifica del D.Lgs. n. 150/2009. I provvedimenti entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il che lascia presumere che ciò possa realizzarsi nel prossimo mese di giugno.

La scelta più importante è l’ampia possibilità di stabilizzazione di lavoratori precari. Tra le altre novità si devono sottolineare le disposizion in materia di dotazioni organiche, di procedure per le assunzioni, ivi comprese quelle flessibili, l’ampliamento degli spazi riservati alla contrattazione collettiva, la disciplina del fondo per le risorse decentrate, le nuove regole per gli incarichi di collaborazione, l’attribuzione di competenze più ampie agli uffici per i procedimenti disciplinari e, in materia di valutazione, l’avere rimesso la disciplina delle fasce di merito alla contrattazione collettiva, superando i vincoli drastici dettati dal legislatore.

Vi sono delle disposizioni sulla sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, ma sono molto meno rilevanti di quelle attese. Molti dei principi più innovativi dettati dalla legge n. 124/2015 non sono stati applicati o solamente in misura assai parziale, come ad esempio le nuove modalità di svolgimento dei concorsi pubblici.

LA CONTRATTAZIONE

Si ampliano significativamente gli spazi lasciati alla contrattazione collettiva. In primo luogo si ritorna alla previsione pre legge Brunetta sui rapporti tra i contratti e la legislazione nelle materie oggetto di contrattazione. I contratti nazionali possono derogare il dettato legislativo; viene aggiunta la previsione per cui ciò può realizzarsi nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001.
La contrattazione si potrà tornare a svolgere su tutte le materie che attengono al rapporto di lavoro.

La risoluzione unilaterale in luogo della contrattazione viene confermata, ma con un obbligo di motivazione più penetrante ed una durata massima che sarà fissata dai contratti nazionali.

LA DOTAZIONE ORGANICA E LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

Il decreto dispone il superamento della dotazione organica, che viene sostituita dalla somma del personale in servizio e di quelli di cui viene programmata l’assunzione. Le amministrazioni sono impegnate unicamente a darsi, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni, la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale (che prende il nome di piano triennale dei fabbisogni). Questo documento viene peraltro significativamente rafforzato nel suo rilievo e per esso viene previsto il vincolo della informazione preventiva ai soggetti sindacali. In questo modo si ampliano i margini di autonomia posti a disposizione delle singole amministrazioni.
Viene prevista l’adozione di specifiche linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica per i programmi del fabbisogno del personale, da adottare per regioni, enti locali e sanità previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Le singole amministrazioni devono trasmettere annualmente le informazioni sulle professioni, sulle competenze professionali e sul fabbisogno. In assenza di questa comunicazione gli enti non potranno effettuare assunzioni di personale.

LE ASSUNZIONI

Le amministrazioni possono disporre la limitazione del numero massimo degli idonei nei concorsi al 20% dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, così da avere almeno una unità. Si può inoltre prevedere tra i requisiti di accesso il possesso di un dottorati di ricerca. Viene inoltre consentito alle amministrazioni di avvalersi delle esperienze maturate dal Formez nel programma cd RIPAM.

Il generico possesso di una lingua straniera viene sostituito dalla previsione per cui occorre di norma essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese.
Vi sono delle novità sulle assunzioni flessibili (cioè tempo determinato, somministrazione, formazione e lavoro ed altre forme previste dal codice civile), che continuano a potere essere utilizzate solamente per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. La precedenza si applica solamente per le assunzioni nelle categorie per le quali è previsto come titolo di studi per l’accesso dall’esterno la scuola dell’obbligo. Deroghe possono essere introdotte solamente dai contratti nazionali. Del monitoraggio sulle assunzioni flessibili si deve dare informazione ai soggetti sindacali.

LA STABILIZZAZIONE

Una grande importanza hanno le disposizioni sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, per i quali viene prevista una assai ampia possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Sostanzialmente viene ripetuto lo stesso meccanismo già utilizzato per i docenti delle scuole statali e per il personale educativo e docente degli enti locali. E cioè, ad invarianza di oneri complessivi, una parte delle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato diventano utilizzabili per la stabilizzazione, con conseguente diminuzione della spesa disponibile per il tempo determinato.

LE NUOVE REGOLE SULLA VALUTAZIONE

Una delle principali scelte del provvedimento è quella per cui, nel mentre si ribadisce il carattere essenziale della valutazione come condizione per la erogazione delle indennità legate alla performance e delle progressioni, si dispone la introduzione di obiettivi generali per tutte le PA, obiettivi che si vanno ad aggiungere a quelli dettati dai singoli enti. Sono rafforzati, al riguardo, i poteri ispettivi degli OIV. Ed ancora viene valorizzato il ricorso alla customer satisfaction, facendone una componente essenziale della valutazione. Gli enti vengono impegnati in misura maggiore a dare corso alla assegnazione di obiettivi ed a che questa scelta sia effettuata tempestivamente. La disciplina delle fasce di merito, cioè della suddivisione del personale e dei dirigenti ai fini della determinazione della misura delle indennità legate alla performance, viene rimessa alla contrattazione collettiva.

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