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Dott. Francesco Disano

Requisiti  più inaspriti  per  l’anno  2016  per  le pensioni  in  regime   di   totalizzazione 

pensioniprevRequisiti più stringenti dal 1° gennaio 2016 per i  dipendenti  con contribuzione  accreditata  in due o più gestioni previdenziali in Italia che intenderanno avvalersi dell’istituto della totalizzazione nazionale. Esplicherà  i suoi effetti  negativi  l'ulteriore stretta determinata dalla stima di vita .

Coloro, infatti, che si trovano ad avere contribuzione versata  in più gestioni previdenziali obbligatorie   (es.  Ago  e   title="Approfondisci nel Dizionario la gestione separata">Gestione  Separata)   ed  intendono  unire  insieme  tali  spezzoni al fine di ottenere e,  quindi,  acquisire una pensione, dovranno  fare i conti con l'adeguamento  alla  "Approfondisci sul funzionamento della speranza di vita">speranza  di  vita  di  ulteriori   4 mesi   prevista dal prossimo 1° gennaio 2016. 

La  novità che  si presenterà   è così  rappresentata :

  • per la   "Approfondisci nel dizionario cos'è la totalizzazione">totalizzazione  di  anzianità   si passerà  dagli  attuali  40 anni e 3 mesi di  contributi  a  40  anni  e  7  mesi;
  • per la  totalizzazione  di   vecchiaia, invece,  sarà necessario raggiungere un'età anagrafica pari  a 65  anni  e  7  mesi , congiuntamente al  almeno  20 anni di contribuzione .

E’ da  evidenziare, inoltre, che la pensione totalizzata, una volta perfezionati i suddetti requisiti, non   avrà decorrenza  immediata ,  in quanto   deve  sottostare  al  meccanismo delle "Approfondisci sul funzionamento delle finestre mobili">finestre mobili.

Pertanto , i  dipendenti  interessati  dovranno  attendere  un  ulteriore lasso di tempo pari a 21 mesi   nel  caso di  pensione   di  anzianità   ( 40  anni  +  7  mesi ) ;  mentre  nel  caso   di  pensione  di  vecchiaia  (  65  anni  +  7   mesi )   l’attesa sarà solamente  di………18 mesi(!!). 

L’istituto della totalizzazione, a differenza dalla ricongiunzione, permette l’unificazione gratuita dei periodi, consentendo  la  liquidazione di un  assegno  pensionistico  rappresentato  dalla somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e  il   conseguente importo è versato all’Inps.

Chi esercita la totalizzazione deve comunque prestare molta  attenzione al sistema di calcolo dell'assegno. A differenza della "Approfondisci nel dizionario la ricongiuzione dei contributi">ricongiunzione , che  generalmente  richiede l'esborso di un onere, la totalizzazione è gratuita ,  ma le quote di pensione derivanti dalla sommatoria  dei periodi assicurativi  vengono  normalmente  liquidate con il sistema di calcolo contributivo.

Ciò  comporta una pesante riduzione dell'entità dell'assegno che  genera  i  suoi  effetti  negativi  soprattutto nei confronti di coloro che avevano diritto ad una larga fetta dell'assegno determinata con il "Approfondisci nel dizionario cos'è il sistema di calcolo retributivo della pensione">sistema retributivo .  Con una  sola  eccezione: nel caso  in cui  sono stati già raggiunti in una gestione i requisiti minimi richiesti per il diritto ad un'autonoma pensione, questa parte di pensione verrà calcolata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della gestione stessa, dando origine, pertanto, ad un calcolo dell'assegno più  favorevole rispetto a quello totalmente contributivo.  

I  due  esempi  di  seguito evidenziati potranno  ancor  più  maggiormente  chiarire quanto sopra  accennato (  acquisizione  di un  diritto  autonomo  in  una  delle  casse  previdenziali interessate  alla  totalizzazione ).

1°  caso

Dipendente della pubblica amministrazione,  nata  il  20.12.1950:

  • contribuzione accreditata  all’Inps   dal  10.08.1976 al 31.10.1997  pari  ad  anni  21  mesi  02  e  giorni  21 :
  • contribuzione accreditata  all’Inpdap (oggi  Inps – Gestione dipendenti  pubblici ) dal  02.03.2000 al 20.07.2016  pari  ad  anni  16  mesi  04  e  giorni  18

L’interessata richiederà  la pensione in regime di totalizzazione  per vecchiaia  che  maturerà alla data del 20.07.2016. Stante che  è in possesso di 21 anni  mesi  02  e  giorni 21  di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e che la stessa  ha già  raggiunto  nel regime  Inps  l’età pensionabile di vecchiaia (65 anni e 7 mesi dal 2016) , il calcolo della quota di pensione a carico dell’Inps stessa  avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa (cioè retributivo  dal  10.08.1976  sino al 31.10.1997.  Ciò in quanto  la  stessa in  tale cassa previdenziale   ha  maturato  i 18  anni di  contribuzione  alla data  del  31.12.1995  e  quindi   rientra  nel  sistema  di calcolo  retributivo). Viceversa, non  avendo  l’interessata  conseguito  alcun diritto autonomo  nella cassa  Inps – Gestione  dipendenti pubblici,  il  periodo  contributivo dal  02.03.2000   al  20.07.2016  sarà  calcolato con  il  sistema  contributivo .  In pratica,  i  complessivi  37  anni e  7  mesi  di  contribuzione  della  dipendente  saranno  così  calcolati:

  • anni  21  mesi  02  e   giorni  21   con   il sistema  retributivo;
  • anni  16  mesi  04 e  giorni  18   con  il  sistema  contributivo.

2°  caso

Dipendente della pubblica amministrazione,  nato  il  20.12.1950  :

  • contribuzione accreditata  all’Inps   dal  01.03.1979 al 31.10.1995  pari  ad  anni  16  mesi  08  e  giorni  zero :
  • contribuzione accreditata  all’Inpdap (oggi  Inps – Gestione dipendenti  pubblici ) dal  02.03.2000 al 20.07.2016  pari  ad  anni  16  mesi  04  e  giorni  18

L’interessato richiederà  la pensione in regime di totalizzazione  per   vecchiaia  che  maturerà alla data del 20.07.2016.  In ragione del  fatto  che  lo  stesso  non è in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e che, quindi,  al  raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia (65 anni e 7 mesi dal 2016) non  ha  maturato alcun  diritto  autonomo, il calcolo della quota di pensione a carico dell’Inps  avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa, cioè contributivo. Per  la  medesima motivazione , non  avendo  l’interessato  conseguito  alcun diritto autonomo  nella cassa  Inps – Gestione  dipendenti pubblici,  il  periodo  lavorativo  dal  02.03.2000   al  20.07.2016  sarà  calcolato con  il  sistema  contributivo .  In pratica,  i  complessivi  33  anni  mesi  zero e  giorni zero   di  contribuzione  del  dipendente  saranno  tutti   calcolati   interamente  con il  sistema  contributivo.

La totalizzazione   può  essere  fruita  praticamente   in   tutte  le  gestioni    previdenziali. Rientrano infatti,  in  essa:

  1. l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e forme di previdenza obbligatorie, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (ad esempio Stato, ex-Inpdap);
  2. gli enti privatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casse previdenziali dei liberi professionisti);
  3. gli enti categoriali e pluricategoriali regolati dal Dlgs 103/1996 ( ad esempio chimici, biologi, eccetera);
  4. la "Approfondisci nel Dizionario la gestione separata"> Gestione separata Inps e il fondo di previdenza per il Clero.

Il pensionato che accede alla totalizzazione ha comunque la possibilità di continuare a lavorare e poi ottenere il supplemento. L'Istituto ha infatti precisato, con il messaggio inps 8959/2011, che la disciplina sul "Approfondisci nel dizionario cosa è il supplemento di pensione">supplemento di pensione si applica anche per le pensioni in totalizzazione. Ne deriva che il pensionato, se dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione continua a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi, potrà chiedere la liquidazione del supplemento a condizione che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento come avviene presso l'Inps. In questo caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.

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