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CONTRATTI COLLETTIVI, PERMESSI, PREAVVISO: LE INDICAZIONI DELL’ARAN

Di Arturo Bianco

I contratti collettivi decentrati integrativi possono trattare in maniera unitaria tutte le materie ad essi rimesse, anzi questo è auspicabile, ma non vi è alcun obbligo in questa direzione. Un dipendente pubblico, per partecipare ad una selezione per mobilità o per comando di altra amministrazione, non può utilizzare i permessi per esami e/o concorsi fino a 8 giorni all’anno, ma può utilizzare quelli per ragioni personali o familiari fino a 18 ore per anno. Al preavviso più lungo previsto per la utilizzazione della cd quota 100 non si applicano le regole contrattuali.

Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate negli ultimi pareri dell’Aran sull’applicazione del CCNL del triennio 2016/2018.

LA UNITARIETA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definiti unitariamente sia la ripartizione del fondo che gli aspetti normativi, ma non vi è alcun vincolo in questa direzione. La prorogatio delle precedenti disposizioni contrattuali, in caso di mancata intesa, si limita esclusivamente agli istituti disciplinati interamente dal contratto nazionale. Sono queste le principali indicazioni contenute nel parere Aran 4344.

Leggiamo testualmente che, “qualora il contratto integrativo triennale, definisca anche i criteri di riparto del fondo per il primo anno del triennio, è necessario, in tale sede .. quantificare il valore specifico delle indennità .. nell’ambito del range generale per le stesse stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Il parere ci dice inoltre che le risorse di parte variabile possono finanziare le indennità, oltre alla incentivazione della performance individuale ed organizzativa. Esse “non possono in alcun modo essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto etc)”. In altri termini non vi sono novità (salvo ovviamente il finanziamento delle posizioni organizzative negli enti con la dirigenza) rispetto al precedente contratto sui vincoli di destinazione della parte stabile del fondo.

Il parere Aran conferma che i 24 mesi dalla assunzione o dalla progressione per potere accedere ad una progressione orizzontale costituiscono “uno specifico requisito minimo stabilito direttamente dal CCNL”.

Viene ribadito che in caso di ritardo nella stipula del contratto collettivo decentrato integrativo sulla base delle regole dettate dai CCNL 1.4.1999 e 22.1.2004 “quello precedente continuava a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo”. Tale prorogatio “poteva riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati direttamente dal CCNL vigente e che quindi potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità etc)”. Continua ad essere richiamata la sentenza del Tribunale di Cagliari 16.10.2006. 

I PERMESSI PER LE SELEZIONI DI MOBILITA’

I permessi per i concorsi e per gli esami, previsti dal contratto nazionale fino ad 8 giorni all’anno, non possono essere concessi per consentire ad un dipendente di partecipare ad una selezione di mobilità volontaria o di comando in altri ente.

Si deve pervenire a questa conclusione perché la fattispecie prevista dal contratto nazionale è completamente diversa: essa si riferisce a concorsi pubblici o ad esami e non si può estendere a prove selettive, tanto più se limitate solamente a dipendenti pubblici.
Dal parere dell’Aran si deve inoltre trarre la conclusione che, per partecipare a selezioni per mobilità volontaria o per comando, i dipendenti possono usufruire dei permessi per ragioni personali. Nonché, dobbiamo aggiungere, degli altri istituti consentiti dal contratto nazionale, quali i permessi a recupero e le ferie.

IL PREAVVISO E QUOTA 100

Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sul preavviso non si estendono al periodo più lungo di comunicazione previsto dal decreto legge n. 4/2019 per coloro che si collocano in quiescenza sulla base della cd quota 100. Dobbiamo trarre la conseguenza che le amministrazioni possono collocare in ferie i dipendenti che usufruiranno di questa forma di collocamento in quiescenza anticipato.

I dipendenti che vogliono essere collocati in pensione con la cd quota 100, ex articolo 14, comma 6, lettera c), del d.l. n. 4/2019, devono comunicare all’ente la loro volontà con un preavviso di sei mesi. Le norme contrattuali prevedono un periodo diverso, e più breve, di preavviso che il dipendente o il datore di lavoro devono fornire nel caso di recesso: 2 mesi per i dipendenti in servizio da non più di 5 anni, 3 per quelli in servizio tra 5 e 10 anni e 4 per quelli in servizio da oltre 10 anni.

Per l’Aran le disposizioni contrattuali sul preavviso non si devono intendere come “automaticamente estensibili” alle norme dettate per il personale che cessa sulla base della cd quota 100. Alla base di tale considerazione vengono poste le seguenti due motivazioni: le diverse funzioni delle due tipologie di preavviso” e “la specialità della previsione di legge” rispetto alle norme contrattuali.

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