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Dott. Francesco Disano

Ora è possibile cumulare il riscatto della laurea con quello del congedo parentale

pensioniprevE’  stato  necessario che  trascorresse   molto  tempo, ma finalmente ( !!! ) vi  ha  provveduto  l’art.1, comma 298  della  legge  28.12.2015, n. 208  ( legge  di stabilità  2016 )  a   sancire   la  totale e   piena cumulabilità  del riscatto del periodo corrispondente  alla  maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro  con  il  riscatto del  corso legale  della  laurea,  provvedendo, così,  a  cancellare  l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 503/1992 ed offrendo, in  questo  modo,  la  possibilità e  la  conseguente  opportunità  di  un  riconoscimento adeguato nei  confronti  delle  donne) che  hanno usufruito di periodi di  astensione dal lavoro per congedo  parentale ( ex astensione  facoltativa ).

La possibilità di  richiedere  all’ente  previdenziale il riscatto della maternità facoltativa anche fuori dal rapporto di lavoro, com'è noto, era  stata  prevista dal decreto legislativo n. 151/2001 (in attuazione della Legge n. 53/2000) che mediante l'articolo 35, comma 5, consentiva agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di  poter  riscattare i periodinon coperti da contribuzione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni,  premettendo, altresì, che coloro  che  intendevano  avvalersi  di  questa  facoltà   dovevano essere in possesso, al   momento  della  istanza , di   almeno cinque anni  di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa

Con il medesimo decreto  legislativo n. 151/2001, si era,inoltre,  provveduto  all'abrogazione dei commi  1  e 3  dell'articolo 14 del decreto legislativo  n. 503/1992  ma, stranamente   non si era  proceduto  alla  abrogazione   del comma  2  del   medesimo  articolo che, quindi,  stante  la  sua  sopravvivenza,  ha  continuato ad impedire sino ad oggi l'esercizio del riscatto dei periodi di assenza facoltativa ( congedo  parentale )  collocati al di fuori del rapporto di lavoro a quei  dipendenti  che avevano  giàproceduto al riscatto della laurea.E ciò indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessinon si sovrapponevano  cronologicamente. Le due facoltà (quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea),  sostanzialmente, dall’entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n. 151/2001 2001, sono divenute azionabili in via alternativa, nel senso che l'opzione/esercizio dell'una precludeva la possibilità di  potersi   avvalere dell'altra successivamente.   Detta  limitazione ha  rappresentato  un  grave  ostacolo  che di  fatto  ha  sino ad  oggi   impedito alle donne laureate di poter riscattare il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro  o, viceversa,  a  quelle  che  avevano   riscattato  il  congedo parentale   di procedere  al  riscatto del  corso legale di laurea .

In concreto,  con la modifica  apportata  dalla  legge  di stabilità 2016, le  dipendenti  madri potrannocumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea. Una misura che consentirà, anche se con il pagamento di un onere, di recuperare ulteriori periodi contributivi utili sia al diritto che alla misura della pensione

Occorre, però, procedere e valutare attentamente le  svariate casistiche: Ciò perché se l’arco temporale cui si  riferiscono  i due  riscatti  si  sovrappone  parzialmente  o  totalmente,  si  darà  luogo    o   ad un  riscatto  ridotto   o  ad uno  solo  dei  due .

Gli  esempi  che  seguono,  possono  costituire  elementi chiarificatori  della  problematica  . 

^ Dipendente donna   con figlio nato il 12.01.1979 , in possesso di laurea quadriennale   con  relativa  immatricolazione ( anno  accademico   1974/1975)   in  data   01.11.1974 .

Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi ( maternità  obbligatoria ) : dal 12.11.1978( 2 mesi prima della nascita del figlio ) al 12.01.1979 ( data di nascita) e dal 13.01.1979 al 12.04.1979 ( 3 mesi successivi alla nascita ); quindi, dal 12.11.1978 al 12.04.1979 per complessivi mesi 05 e giorni 01 ;

periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal 13.04.1979  al 12.10.1979 , pari a mesi 06 .

Si  avrà,  quindi, teoricamente :

riscatto oneroso corso legale  di laurea  pari  ad  anni  04, con riferimento ad  un  arco  temporale   dal  01.11.1974  al  31.10.1978 ;

riscatto  gratuito congedo  maternità  obbligatoria  pari  ad  anni  zero  mesi 05  e  giorni 01 ,  con  arco temporale  compreso  dal  12.11.1978  al  12.04.1979  ;

riscatto oneroso maternità  facoltativa  ( congedo  parentale )   pari  ad  anni  zero  mesi 06 e  giorni  zero  ,  con  arco temporale corrispondente  a  periodo  dal  13.04.1979  al  12.10.1979    .

Poiché  i  periodi  oggetto  di  riscatto  non sono coincidenti e  non  si  sovrappongono ,  l’interessata  si  vedrà  attribuito un  riscatto  pari ad  anni  04   mesi  11  e  giorni  01  (   anni  04  di  laurea,  mesi  05  e  giorni 01  di maternità  obbligatoria   e   mesi  06  di  congedo  parentale  ). Ha  potuto, chiaramente,  sfruttare  al massimo   il  riscatto  ammissibile  e  concedibile .            

^ Dipendente donna   con figlio nato il 20.03.1982 , in possesso di laurea quadriennale  con  relativa  immatricolazione ( anno  accademico   1982/1983 ) in   data   01.11.1982 .

Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi (maternità obbligatoria ): dal 20.01.1982( 2 mesi prima della nascita del figlio ) al 20.03.1982 ( data di nascita) e dal 21.03.1982 al 20.06.1982 ( 3 mesi successivi alla nascita ); quindi , dal 20.01.1982 al 20.06.1982 per complessivi mesi 05 e giorni 01 ;

periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal  21.06.1982  al  20.12.1982 , pari a mesi 06 .

Si  avrà,  quindi, teoricamente :

riscatto  oneroso corso legale  di laurea  pari  ad  anni  04, con  arco  temporale   dal  01.11.1982  al  31.10.1984 ;

riscatto  gratuito congedo  maternità  obbligatoria  pari  ad  anni  zero  mesi 05  e  giorni 01 ,  con  arco temporale  dal  20.01.1982  al 20.06.1982  ;

riscatto  oneroso maternità  facoltativa  ( congedo  parentale )   pari  ad  anni  zero  mesi 06 e  giorni  zero  ,  con  arco temporale  dal  21.06.1982  al  20.12.1982    .

Poiché i periodi  riferentesi  al  riscatto sono  in parte  coincidenti  e  si  sovrappongono (specificatamente  l’arco  temporale  dal  01.11.1982   al 20.12.1982 ),  la  dipendente  si  vedrà   attribuito  un  riscatto  pari  ad    anni  04  mesi  09  e  giorni  11  (   anni  04  di  laurea,  mesi  05  e  giorni 01  di maternità  obbligatoria   e   mesi    04  e  giorni  10   di  congedo  parentale ). Non ha  potuto, chiaramente , sfruttare  al  massimo il  riscatto ammissibile  e  concedibile .

^ Dipendente donna   con figlio nato il 02.10.1979 , in possesso di laurea quadriennale  con  relativa  immatricolazione  (anno  accademico   1975/1976 )  in  data   01.11.1975 .

Periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi (maternità obbligatoria ): dal 02.08.1979( 2 mesi prima della nascita del figlio ) al 02.10.1979 ( data di nascita) e  dal 03.10.1979 al 02.01.1980 ( 3 mesi successivi alla nascita ); quindi , dal 02.08.1979 al 02.01.1980 per complessivi mesi 05 e giorni 01 ;

periodo valutabile per il riscatto ( congedo parentale ) : dal  03.01.1980  al  02.07.1980 , pari a mesi 06 .

Si  avrà,  quindi, teoricamente :

riscatto  oneroso corso legale  di laurea  pari  ad  anni  04, con  arco  temporale   dal  01.11.1975  al   31.10.1979 ;

riscatto  gratuito congedo  maternità  obbligatoria  pari  ad  anni  zero  mesi 05  e  giorni 01 ,  con  arco temporale  dal  02.08.1979  a   02.01.1980  ;

riscatto  oneroso maternità  facoltativa  ( congedo  parentale )   pari  ad  anni  zero  mesi 06 e  giorni  zero  ,  con  arco temporale  dal  03.01.1980  al  02.07.1980    .

Stante  che  i periodi  attinenti  al  riscatto  sono  in parte  coincidenti  e  si  sovrappongono ( specificatamente  l’arco  temporale  dal  02.08.1979  al 31.10.1979 ),  la  dipendente  si  vedrà   attribuito  un  riscatto  pari  ad    anni  04  mesi  08  e  giorni  02  (   anni  04  di  laurea,  mesi  02  e  giorni 02  di maternità  obbligatoria   e   mesi    06  e  giorni  zero   di  congedo  parentale ). Non ha  potuto, chiaramente , sfruttare  al  massimo il  riscatto ammissibile  e  concedibile . Poiché, però,  il  riscatto  della  laurea  è  oneroso  mentre, viceversa,  il  riscatto  della  maternità  obbligatoria è  gratuito,  appare   logico  e  razionale che  l’interessata   dovrebbe operare   nel  modo  seguente :

* accettare  il  riscatto  del  corso  legale  di  laurea   relativamente   al  periodo  dal   01.11.1975  al 01.08.1979 , pari  a  anni  03  e  mesi  09  (  il  cui  onere  è senza  dubbio  inferiore  rispetto   al riscatto  pari ad  anni  04  )  ;

* richiedere  la  valorizzazione  dell’intero congedo  per  maternità  obbligatoria, ottenendo, in tal  modo , un  riscatto  dal  02.08.1979  al  02.01.1980 ,  pari  a    mesi  05   e  giorni  01   ( il cui  onere  è  pari  a  zero  ) ;

* richiedere  la  valorizzazione  del congedo  parentale   dal  03.01.1980 al  02.07.1980 ,  pari  a    mesi  06    (  il  cui  costo è  oneroso ) .   Otterrà  sempre  ed  in  ogni  caso  un  riscatto  complessivo pari ad  anni  04  mesi  08   e  giorni  02,   ma  sosterrà un  onere  inferiore .

Giova, infine,  evidenziare che non scatta  la  incumulabilità   dei periodi  corrispondenti  al congedo  parentale  collocati  temporalmente  al  di  fuori del  rapporto  di  lavoro  ( art. 14, comma 2, decreto  legislativo n. 503/1992 )  con  i  titoli  di  studio  riscattabili  diversi  dal diploma  di  laurea . Risulta, pertanto, compatibile il riscatto dei  periodi  corrispondenti   all’assenza   facoltativa  dal  lavoro     per  gravidanza  e  puerperio  con  quello  dei titoli  di studio  collocati  temporalmente al  di  fuori  del rapporto di  lavoro  e  non  coperti  da  contribuzione  consistenti  nel  diploma  universitario  di  specializzazione  o  di perfezionamento  post-laurea, il dottorato  di  ricerca, i diplomi  professionali    dell’area  sanitaria  non medica  ( area  infermieristica, tecnica  e della  riabilitazione,  i  titoli/attestati  della  formazione  professionale, così come a  suo  tempo  chiarito  ed  esplicitato dall’Inpdap  con nota operativa  n, 4 del  06.01.2006).

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