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Dott. Pietro Rizzo

L’impegno di spesa è sempre necessario

risorse umane

E’ la carenza del regolare impegno di spesa a causare il danno nel caso di riconoscimento di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza esecutiva. Questo è quello che emerge dalla recente sentenza n. 22 del 18 gennaio scorso della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti.

I Giudici contabili hanno esaminato l’affidamento da parte di un funzionario della Regione Campania di due servizi senza seguire la regolare procedura di impegno di spesa; il mancato tempestivo pagamento dei relativi compensi ha determinato i creditori ad avviare procedure ingiuntive con aggravio di oneri per interessi e spese legali.

Il funzionario, in sede di giudizio, si è difeso eccependo l’irrilevanza dell’assenza dell’impegno di spesa ritenuta una questione meramente formale, considerato che  le spese da lui liquidate avevano comunque la loro capienza in bilancio ed inoltre che il danno, connesso all’azione monitoria posta in essere dai creditori, non sarebbe stato determinato dalla carenza di impegno contabile ma dal mancato tempestivo utilizzo delle risorse che sarebbero state disponibili per la copertura del debito.

Nella sentenza di condanna la Prima Sezione Centrale, dopo avere brevemente fatto   rilevare che il debito fuori bilancio è un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull’ente pubblico, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti interessati, che  consiste in un’obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione pertanto delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile, sulla scia di precedente giurisprudenza (Corte dei conti Sezione II appello, 15.4.2002, n. 127 , 5.4.2002, n. 114;  18.3.2002, n. 85; Sezione giurisdizionale TTA-Trento, 2.7.2008, n. 34; id., 31.5.2006, n. 41; id., 5.4.2006, n. 24) ha ribadito che “l'ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive altresì di impegno contabile … costituisce una violazione di elementari doveri di servizio, connotata altresì da colpa di rilevante gravità … ne consegue l'emersione, a seguito di vittorioso giudizio avviato dal creditore insoddisfatto, di danni pubblici corrispondenti alle spese aggiuntive per oneri accessori del credito e per la rifusione delle spese legali e che non possono, quindi, non fare carico all'irregolare ordinatore della spesa

Pertanto è la carenza del regolare impegno di spesa, e non i fatti successivi, a comportare incertezze, ritardi nei pagamenti, contenzioso con i privati e infine le maggiori, indebite spese per l’amministrazione.                                    

I giudici contabili hanno evidenziato la necessità di tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa (assunzione dell’impegno di spesa, successiva liquidazione del dovuto, ordinazione e pagamento al terzo debitore) pena l’impossibilità per gli amministratori di conoscere con esattezza, di volta in volta, l’entità delle risorse a disposizione; anzi, è proprio una tale basilare, quasi banale, considerazione che ha a suo tempo dato origine a tutte le norme in materia di divieto di gestioni fuori-bilancio e connessa necessità di far rientrare nell’alveo dell’ordinaria contabilità tutte le risorse gestite dagli enti pubblici, specie quelli territoriali. E dunque, alcuna norma avrebbe potuto consentire l’assunzione di spese in difetto di previa assunzione del relativo impegno e della successiva, esatta liquidazione della stessa.

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