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SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN TEMA DI TRASPARENZA, EVITIAMO ADEMPIMENTI SOLO CARTACEI

Di Pietro Curzio

E’ un gran parlare, a tutti i livelli, del peso della burocrazia, intesa come adempimenti inutili e costosi sia per il cittadino che per l’organizzazione; l’affermazione spesso si mantiene su livelli di assoluta genericità, è mossa da fini ben lontani da quelli tesi al miglioramento della situazione: le denunce sono mosse, volta per volta, per fini politici, propagandistici, nella ricerca del facile consenso o della voglia di soddisfare le lamentele, non sempre giustificate, dei cittadini e delle loro rappresentanze.

Chi scrive ha sempre cercato di superare l’approccio semplicistico, ha cercato di capire il significato di ciascuna norma, individuandone il bene tutelato e la giusta collocazione nei procedimenti.

Bisogna, quindi, essere capaci sia di pretendere l’applicazione di norme importanti, per esempio quelle poste a tutela di beni essenziali, come la sicurezza sul lavoro o la legalità, sia di segnalare l’inutilità di regole, che costituiscono solo adempimenti costosi e, dal punto di vista dei contenuti, solo orpelli.

Sarebbe estremamente interessante che dallo stesso mondo delle PA si muovesse un’ampia iniziativa volta ad entrare nel merito di queste norme, in modo da superare approcci semplicistici e dando così un contributo concreto, ad un tema eterno come la riforma della PA, o restando sul piano di una indispensabile  modestia, al miglioramento della PA

Fatta questa premessami soffermo su un aspetto molto specifico degli adempimenti in tema di trasparenza, ed in particolare sui dati da acquisire e pubblicare in occasione del conferimento degli incarichi.

FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) ANAC

9.3. Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:
1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
5. l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Ho scritto in grassetto il punto 5, perché è su tale obbligo che voglio soffermarmi.

La lettura della risposta dell’anac alla domanda ad essa inoltrata pone subito un problema: l'art. 15 del decreto legislativo non prevede (al comma 1 nei punti A,B,C,D) la pubblicazione di quell'attestazione.

Allora chiediamoci qual è la norma che impone l’obbligo di quell’attestazione. Tale obbligo si desume dalla lettura dell'art. 53, comma 14, del d.l.vo n. 165/2001 che  impone alle amministrazioni che conferiscono qualsiasi tipo di incarico di inviare telematicamente al DPF "gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica...sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici".

Tale procedura, vale a dire l’invio dell’elenco comprendente i dati indicati, è ripreso dal comma 2 dell'art.15 che stabilisce che  "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi".

Dalla norma viene confermata che condizioni di efficacia dell'atto sono (solo) la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 e la comunicazione al DPF dei dati di cui al 53 comma 14, che comprende quell'attestazione.

Dunque a me non pare che sia obbligatoria la pubblicazione dell'avvenuta verifica etc.

Ma il problema non finisce qui, anzi comincia; se è vero che non c’è obbligo di pubblicazione della verifica della dichiarazione resa dal soggetto destinatario dell’incarico, resta il fatto che resterebbe comunque l’obbligo di tale verifica: allora mi chiedo: ma la verifica sulla fondatezza di una dichiarazione non è forse disciplinata dall'art.71 del 445/2000? E questo articolo non prevede forse controlli a campione ?  Sarebbe ben strano che, da un lato, in linea col la logica della semplificazione si prevedessero controlli anche a campione e, dall'altro, si pretendesse che siano effettuati controlli su tutte le dichiarazioni! 

Dunque l'art.53 comma 14 del D.L.vo 165 va interpretato in collegamento con l’art. 71 del 775, per cui quella verifica andrà fatta solo su alcune dichiarazioni, seguendo la percentuale indicata nei regolamenti interni degli enti? 

Non basta! Abbiamo detto che vogliamo andare nel merito dei problemi ed allora mi chiedo: ma cosa significa verifica sulla dichiarazione ? Prendiamo l'ipotesi di un conferimento di incarico dato da un Comune o da altro ente pubblico  ad un esperto per un corso di formazione. In cosa potrebbe consistere il conflitto di interessi ? Nel non avere rapporti di parentela col sindaco, col direttore o col dirigente che predispone la determina? Ed allora la verifica da parte dell'amministrazione riguarderebbe solo questo ?

Ma allora tutta la questione, se può essere interessante dal punto di vista formale, lo è forse molto meno dal punto di vista sostanziale! O no?   

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