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LE MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI PER IL 2024: IL RAFFORZAMENTO DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI, L’ACCORPAMENTO DEL PRIMO E SECONDO SCAGLIONE DELL’IRPEF E LE PROSSIME NOVITÀ

di Pierluigi Tessaro

L’articolo 1, comma 15, della legge di bilancio 2024, n. 213 del 30/12/2023, ha confermato lo sgravio contributivo stabilito dall’articolo 39 del D.L. n. 48 del 4/5/2023, ovvero 7% se l’imponibile contributivo non supera € 1.923, 6% per imponibili previdenziali mensili eccedenti € 1.923 e fino a € 2.692.

L’esonero contributivo, introdotto nel 2022 dall’art. 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30/12/2021, nella misura dello 0,8% e attribuito in presenza di un imponibile previdenziale non superiore a € 2.692, è stato poi innalzato al 2% a partire dal mese di luglio 2022 sulla base dell’art. 20 del D.L. n. 115 del 9/8/2022.

Successivamente, la legge n. 197 del 29/12/2022, Bilancio 2023, ha confermato l’aliquota del 2% in presenza di un imponibile previdenziale superiore a € 1.923 e fino a € 2.692, introducendo, nel contempo, la nuova misura del 3% in caso di imponibile contributivo mensile non superiore a € 1.923.

I prezzi in continuo aumento e l’inflazione cresciuta costantemente hanno costretto il Governo ad intervenire nuovamente e, con il D.L. n. 48 del 4/5/2023, all’articolo 39, è stato previsto un ulteriore ampliamento dell’esonero contributivo per i periodi di paga luglio-dicembre 2023, incrementando la misura dal 2% al 6% se l’imponibile contributivo mensile non superava € 2.692, dal 3% al 7% se l’imponibile previdenziale non eccedeva € 1.923 mensili.

Ciò ha portato ad importanti benefici in busta paga per i lavoratori, con valori riscontrabili in busta paga fino all’importo massimo di € 161,52, frutto della moltiplicazione di € 2.692 per 6%.

Il 2024 ha confermato gli sgravi del 7% e 6%, ma non nella tredicesima mensilità.

Nella circolare n. 11 del 16/1/2024 relativa alle istruzioni operative e contabili degli sgravi previdenziali del 7% e 6%, l’INPS ha, infatti, precisato che l’esonero contributivo non produrrà alcun beneficio sulla tredicesima mensilità, a differenza del 2023 dove si è potuto, invece, beneficiare di uno sgravio, seppur ridotto, del 3% e 2% a seconda degli imponibili previdenziali conseguiti, non eccedenti rispettivamente € 1.923 e € 2.692.

Un’importante novità per il 2024 è rappresentata dallo sgravio contributivo per le lavoratrici madri previsto dall’art. 1, commi 180-181-182, della legge di bilancio 2024.

La nuova misura dà la possibilità di beneficiare di un esonero contributivo totale per il triennio 2024-2026 sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti (IVS), con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, alle lavoratrici madri con 3 o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo, per il triennio 1/1/2024-31/12/2026, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e, limitatamente ai periodi di paga 1/1-31/12/2024, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Con la circolare n. 27 del 31/1/2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative riferite allo sgravio contributivo a favore delle lavoratrici madri in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

La nuova agevolazione prevede un abbattimento della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice madre nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile per un valore pari a € 250, ed è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pubblici e privati, con esclusione di quelli da lavoro domestico.

Mentre gli sgravi contributivi del 7% e 6% hanno come parametro di riferimento il non superamento dei limiti di imponibile contributivo mensile fissato dalla norma, per l’attribuzione dello sgravio a favore delle lavoratrici madri il beneficio deve essere richiesto al datore di lavoro comunicando allo stesso la volontà di avvalersi dell’esonero con i dati del numero dei figli e i relativi codici fiscali, altrimenti il beneficio non potrà essere riconosciuto.

L’INPS ha precisato che lo sgravio previsto per le lavoratrici madri di 2 o 3 figli risulta alternativo agli esoneri contributivi del 7% e 6%.

Tutti gli sgravi previdenziali non penalizzeranno i lavoratori per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche.

Gli importi attribuiti sotto forma di sgravio sono “lordi” e non netti, non tanto perché scontano ulteriori ritenute previdenziali o fiscali, quanto piuttosto perché la restituzione di parte del carico previdenziale nei confronti dei dipendenti comporta un aumento dell’imponibile fiscale, concorrendo, quindi, alla formazione del reddito, con conseguente applicazione di una maggiore imposizione fiscale.

Il 2024 ha visto, inoltre, un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale e contributivo, attuato sotto forma di accorpamento del primo e secondo scaglione dell’Irpef.

E’, quindi, scomparsa l’aliquota del 25% per importi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro.

Dal 1/1/2024 l’aliquota applicata fino a 28.000 euro è il 23% con riduzione da 4 a 3 scaglioni fiscali.

Le misure adottate sotto forma di sgravi contributivi e accorpamento del primo e secondo scaglione Irpef saranno applicate per il 2024.

Per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi, il Governo ha, nel frattempo, annunciato che a gennaio 2025 verrà erogato un bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 28.000 con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico.

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