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Dott. Claudio Carbone

Accertamento con adesione: cosa cambia

Il comma 2, dell’articolo 2 dello schema di Decreto Legislativo recante le misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2015, sostituisce l’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997, che si occupa della rateazione delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione; istituto, si ricorda, che consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. Permette, in definitiva, non soltanto di prevenire le vertenze ma anche di chiuderle dopo che le stesse siano iniziate.

L’ambito di applicazione e gli effetti della disciplina concernente l’accertamento con adesione, sono i seguenti; l’avviso non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente; non è modificabile o integrabile da parte dell’ufficio; l’adesione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo.

La disciplina oggetto di intervento

Ai sensi del vigente articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione del relativo atto, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite l’agente della riscossione competente in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 51.646 euro. L’importo della prima rata, come anticipato, è versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento. Sull’importo delle rate successivedi adesione sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati a partire dal perfezionamento dell’atto di adesione. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente è tenuto a far pervenire all’ufficio la quietanza del pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento del quantum non versato ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 471 del 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Le novità

Il novellato articolo 8 mantiene fermo il termine per il versamento del quantum dovuto per effetto dell’accertamento con adesione (venti giorni dalla redazione dell’atto), espungendo il riferimento alla delega bancaria o al versamento all’agente della riscossione. Viene mantenuto il numero minimo delle rate che possono essere versate dal contribuente e cioè, otto rate trimestrali di pari importo, mentre il numero delle rate trimestrali massime da 12 passa a sedici. La soglia per accedere ad un numero superiore di rate (al massimo sedici) viene abbassata da 51.646 a 50.000,00 euro. Resta fermo il termine per versare la prima rata (venti giorni dall’atto dia desione) e viene specificato che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Resta fermo il calcolo degli interessi sull’importo delle rate successive alla prima, computati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Fermo restando il termine per l’invio della quietanza agli uffici, viene espunta dall’articolo 8 la disciplina delle conseguenze del mancato pagamento delle rate, in quanto confluisce nella disciplina generale di cui al nuovo articolo 15-ter del Dpr n. 602 del 1973, introdotto dalle norme in esame (articolo 3 dello schema di Decreto Legislativo in commento), richiamato dal novellato comma 4 dell’articolo 8.

Il comma 2 del nuovo articolo 15-ter del Dpr n. 602 del 1973, in particolare, ripropone la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva; in tal caso sono iscritti a ruolo i residui importo dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del trenta per cento del quantum non versato (articolo 13 del D.lgs n. 471 del 1997), aumentata della metà (in luogo del raddoppio attualmente previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. L’ipotesi di pagamento tardivo è prevista, invece, nell’introdotto articolo 15-ter al comma 5: si dispone in tal caso l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, del 30 per cento della somma dovuta (commisurata all’importo pagato in ritardo) e dei relativi interessi. Il successivo comma 6 chiarisce che l’iscrizione a ruolo per adempimento tardivo non avviene se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata o di pagamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Per quanto attiene alle modalità di versamento delle somme dovute, le norme rinviano all’articolo 15-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, aggiunto dal successivo comma 3, dell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2015, ai sensi del quale il pagamento si esegue mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 241 del 1997 (in sostanza, con F24) e con le modalità di cui all’articolo 19 del medesimo provvedimento, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo. L’articolo 15-bis, comma 2 consente, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di stabilire ulteriori modalità di versamento. Si ricorda, infine, che l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Il successivo articolo 19 del provvedimento menzionato disciplina il pagamento mediante delega a banca o intermediario (modello F24).

La decorrenza delle nuove disposizioni

Per la decorrenza delle norme in esame, l’articolo 15, comma 3 dello schema di Decreto Legislativo chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4 (rispettivamente concernenti i versamenti di somme dovute a seguito di accertamento con adesione; i pagamenti per acquiescenza all’accertamento con adesione; il pagamento delle somme rateizzate successivamente all’accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza), non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi delle norme in materia di acquiescenza (articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Cosa può disciplinare il Comune

Sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel D.lgs. n. 218 del 1997 riguardante i tributi erariali, l’accertamento con adesione può essere introdotto dall’ente locale con regolamento, ai sensi dell’articolo 50 della legge n. 449 del 1997, anche per i propri tributi. L’operatività dell’accertamento con adesione ha come inevitabile risvolto quello di responsabilizzare notevolmente gli uffici tributi degli enti locali che possono, di conseguenza, operare su un’area di azione ampia. Nello specifico, possono instaurare un efficace contraddittorio con il contribuente e formulare proposte transattive per addivenire ad una rapida definizione della pretesa tributaria. Uno degli elementi più caratteristici dell’accertamento con adesione è, infatti, quello dell’istituzionalizzazione del contraddittorio che è stato considerato dal Legislatore uno dei mezzi più qualificanti per attribuire maggiore efficacia all’accertamento tributario. Non bisogna poi sottovalutare che tale strumento garantisce una riscossione del tributo anticipata.

Quanto alle modalità operative di attivazione del concordato, si evidenzia che questo può essere attivato:

  • dallo stesso ufficio attraverso un’attività d’impulso. L’ufficio, tramite una comunicazione a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo ed in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno ed il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Con circolare del ministero delle finanze n. 235/E del 1997 è stato rilevato che anche in mancanza di una espressa previsione di legge, al fine di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che possono essere oggetto del contraddittorio, è necessario esplicitare nell’invito, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito;
  • su richiesta del contribuente. Il contribuente può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per una eventuale definizione. La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
    • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
    • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
    • il contribuente può dare inizio alla procedura di concordato anche nel caso in cui siano iniziati, nei sui confronti, accessi, ispezioni e verifiche disposte dall’ufficio. In questo ultimo caso, può presentare un’apposita domanda in carta semplice per definire la lite che potrebbe insorgere.

Inoltre, è necessario che il regolamento tenga conto dei seguenti aspetti, coordinati con le novità introdotte dallo schema di Decreto Legislativo recante le misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2015:

  • Assistenza. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore, anche mediante un incarico speciale limitato esclusivamente all’accertamento con adesione. La procura deve essere scritta e la firma autenticata. Non è necessaria l’autenticazione se la procura è fatta al coniuge o a parenti ed affini entro il quarto grado (fratelli e sorelle, figli e genitori, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti. Va precisato, inoltre, che la procura conferita ad un professionista (dottore commercialista, ragioniere commercialista, avvocato) viene autenticata dallo stesso professionista.
  • conclusione del concordato. Entro quindici giorni, ovvero entro i diversi termini previsti dal regolamento comunale, dal ricevimento della proposta di concordato presentata dal contribuente, l’ufficio è tenuto ad invitare il medesimo a comparire e se il contraddittorio si conclude positivamente viene redatto un atto in duplice copia denominato atto di adesione. Una volta formato l’atto di adesione, questo deve essere sottoscritto in duplice esemplare sia dal funzionario responsabile dell’ufficio che dal contribuente o dal procuratore generale o speciale in sua vece. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso, (o che sarà in seguito emesso, dall’ufficio. Nell’atto di adesione devono essere previsti:
    • la motivazione del concordato e la indicazione della documentazione prodotta;
    • le sanzioni ridotte nella misura di 1/3;
    • le altre somme che eventualmente sono dovute.

Il perfezionamento del concordato

Il concordato si perfeziona mediante il versamento dell’importo definito, con le modalità e con gli effetti previsti dal novellato articolo 8, del D.lgs n. 218 del 1997.

La sospensione dei termini per la proposizione del ricorso. Nell’ambito dell’istituto dell’accertamento con adesione, è data possibilità al contribuente di presentare la domanda di concordato e, successivamente, qualora questo non si concluda con esito positivo, di presentare il ricorso. Il contribuente non può, tuttavia, esperire la procedura suddetta al contrario e, cioè, presentare in primis il ricorso e poi la domanda di concordato. Al fine di non recare nocumento al contribuente in caso di presentazione della domanda di concordato i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria si sospendono per un periodo di 90 giorni che decorrono dalla data di presentazione della stessa. Pertanto, anche l’eventuale iscrizione a ruolo per il pagamento è sospesa sino a quando non decorre il periodo di sospensione. Anche per accertamento con adesione trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.

La compensazione. Il contribuente può chiedere, durante il procedimento di accertamento con adesione, che sia applicata la compensazione tra l’imposta dovuta e quella a credito. Nell’ambito del contraddittorio, infatti, da un lato l’ufficio esamina la posizione del contribuente, compresa la spettanza del rimborso dell’imposta versata in eccedenza nel periodo d’imposta, dall’altro il contribuente ha la possibilità di fornire tutti gli elementi indispensabili ai fini dell’effettuazione della compensazione. I presupposti per la compensazione sono gli stessi previsti per l’erogazione del rimborso e, pertanto, la compensazione non può essere effettuata in tutte le ipotesi in cui il rimborso, se fosse stato richiesto, non sarebbe stato erogabile.

Possibilità per l’ufficio di effettuare successivamente all’adesione eventuali ulteriori accertamenti.L’accertamento definito con l’adesione non può essere integrato o modificato dall’ufficio finanziario, salvo che non emergano nuovi elementi che accertino un imponibile superiore al 50% dell’imponibile definito con l’ufficio. L’ente locale può disciplinare la possibilità di procedere ad un nuovo accertamento, ad esempio, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • i nuovi elementi accertati dall’ufficio non dovevano essere conosciuti (né conoscibili) dallo stesso al momento della definizione;
  • dai nuovi elementi deve emergere un maggior imponibile superiore al 50% di quello definito, comunque non inferiore a 77.468,00 euro.
  • La nuova attività di accertamento, naturalmente, è soggetta a termini di decadenza previsti dalla legge.
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