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Linea guida ANAC n. 3: la professionalità del RUP dei lavori pubblici (e delle concessioni) - seconda parte

Dott. Stefano Usai

Nella linea guida (definitiva) n. 3 sul RUP – adottata con deliberazione dell’ANAC 1096 del 26 ottobre 2016 -  l’Authority  ritorna sulla questione della professionalità del responsabile unico del procedimento. La focalizzazione sulla professionalità assurge ad elemento  determinante anche per il contrasto dei fenomeni corruttive ma, ovviamente, anche in relazione alla necessità di ridurre il contenzioso determinato da gare/procedure spesso condotte in modo non corretto. Ribadito – come già precisato nello schema di linea guida – che il responsabile unico del procedimento deve “essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento,alternativamente:

  1. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni
  2. nell’ambito tecnico/amministrativo;
  3. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di
  4. imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati”, l’ANAC si sofferma sulla questione dei titoli. 

In relazione alla professionalità che il RUP deve possedere, l’ANAC rispetto allo schema di linea guida – trasmesso al Consiglio di Stato – muta il rigorosissimo  orientamento modificando  il rigore sui titoli in base agli importi degli appalti.

Sotto si riportano, a confronto, il testo dello schema di linea guida – in relazione alla questione dei titoli – ed il testo della nuova  linea guida per meglio evidenziare le sostanziali differenze determinate anche da richiesta, in questo senso, dei presidenti delle commissioni appalti delle  camere.    

Una prima indicazioni sui  titoli che il  RUP deve possedere viene ora fissata per importi inferiori al milione di euro mentre analogo rigore nello schema era previsto fino alla soglia dei 500 mila euro .

Come si può notare dalla tabella sotto riportata viene eliminato il riferimento all’abilitazione ma in compenso l’anzianità di servizio  richiesta sale da 3 a 10 anni.

Schema di linea guida Linea guida n. 3
a) Per gli importi inferiori a 500.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; a) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

La seconda “fascia” riguarda gli appalti di importo pari o superiore al milione di euro fino a tutto il sotto soglia (come stabilito dall’articolo 35 che, nel caso dei lavori e delle concessioni – settori ordinari – è pari ad euro  5.225.000).

In questo secondo caso, oltre allo  stemperamento dell’iniziale rigore viene introdotto un passaggio – la cui esigenza  è stata segnalata dai presidenti delle commissioni competenti della camere – relativo ai tecnici di lunga esperienza nelle stazioni appaltanti, in particolare per i dipendenti in possesso del   “diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché” con una “anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori”.   

Schema di linea guida Linea guida n. 3
b) Per gli importi pari o superiori a 500.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 di euro il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti e abilitazione all’esercizio della professione; abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nell’apposita sezione del relativo Albo professionale. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; b) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

La terza fascia individua invece i titoli necessari per occuparsi di appalti nel sopra soglia (e non più da un milione di euro) con un evidente stemperamento come si può leggere dalla tabella sotto  riportata.

Schema di linea guida Linea guida n. 3
c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo professionale. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

c) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo.

Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito

dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso per i lavori di particolare complessità – di cui nella linea guida non viene riportato l’elenco estensivo invece riportato nello schema (e “censurato” dal Consiglio di Stato)  – è necessaria la qualifica di project manager ed i titoli di cui al punto c) sopra riportato.

Per lavori di particolare complessità, ora l’ANAC rammenta che il riferimento è quello di “di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del codice”.

Secondo la lettera richiamata per “lavori complessi” si intende “i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali”.

Sui compiti

I compiti del RUP dei lavori  vengono  ribaditi e ripresi (anche migliorati) dal dato normativo del DPR 207/2010. Tra questi,  sembra interessante soffermarsi  su alcuni compiti innovativi non previsti nel pregresso codice.

In primo luogo, come ribadito anche nella linea guida definitiva, il RUP deve predisporre “con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa”.

L’attribuzione del compito appena sintetizzato al RUP non appare coerente con il dato normativo che si desume dal comma 12 dell’articolo 31 che espressamente attribuisce la funzione della predisposizione del piano al “soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento” tenuto ad  individuare “preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti”.

Il documento di programmazione (corredato anche delle relazioni finali di cui all’articolo 99 e 139del codice)  inoltre  “costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113”.

Dai precisi riferimenti al responsabile del servizio ed al collegamento del piano  con la performance sembra lecito pensare che sia più corretto evidenziare che  il RUP proponga il piano (predisponga la proposta) con successiva, ed eventuale, approvazione da parte del soggetto con poteri gestionali e quindi dal dirigente/responsabile del servizio.

Ciò nonostante l’ANAC  attribuisce detto compito al RUP. 

Le indicazioni nel bando di gara

Un ulteriore compito – sicuramente non nuovo ma logico afferente la fase pre-pubblicistica del procedimento  ovvero la fase di redazione degli atti di gara -  emerge non tanto dalla linea guida n. 3 ma dalla linea guida  approvata il 16 novembre 2016  n. 5 in  tema di criteri per la scelta dei componenti della commissione di gara.

L’autorità anticorruzione, come  già nello schema della linea guida ultima citata, sottolinea l’esigenza che gli appaltatori potenziali risultino debitamente informati sulle fasi  nevralgiche della gara ed in particolare sulla composizione e funzione della commissione di gara (negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa). 

In tema, nella linea guida n. 5/2016, si legge che la lex specialis deve assicurare una debita informazione ed in particolare  “sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione”.

La stazione appaltante, ovvero il RUP,  deve indicare nella legge di gara:

a) in primo luogo il  numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione, sottolinea l’ANAC,  è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5. Tale avvertimento implica che il RUP dovrà giustificare nella determinazione a contrattare la scelta di avere un numero elevato di commissari;

b) chiarire il dato  esperienziale dei commissari di gara. In coerenza con la giurisprudenza l’ANAC precisa che i  commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale, secondo l’ANAC,   sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

1) contratti misti di appalto;

2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;

3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.

d) evidenziare che i commissari, qualora ne ricorrano le condizioni, possono essere  interni alla stazione appaltante.

e) occorrerà fissare le modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l’art. 77 stabilisce che:

- l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;

- la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;

- i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.

f) i compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Con la precisazione che alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante (si tratta di capire se la commissione può adottare provvedimenti di esclusione o se questi  debbano essere adottati dal solo  presidente  o direttamente – su relazione del RUP – dal responsabile del servizio);  

g) i criteri per la scelta del Presidente.

h) la durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, ed in specie:

-  numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione;

- i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;

Novità importante – non presente nello schema di linea guida sulle commissione – è  l’esigenza che il RUP declini chiaramente le  “modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione”.

Nella linea guida viene scomposto,  a titolo esemplificativo,  il procedimento pubblicistico della gara con la previsione che la commissione:

  1. apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
  2. in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
  3.  successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

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