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L'Osservatorio sulle Notifiche - A cura del Dott. Filippo Gagliano

Edizione del 15 Dicembre 2016


L’utilizzo del Servizio postale semplifica la notifica

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.24909 del 06 dicembre 2016 risolvendo non poche questioni  che hanno intasato le Commisioni tributario,in relazione alla legittimità della notifica eseguita dal Concessionario tramite il servizio postale ed ancora sull’obbligo del Concessionario di fornire la prova certa attraverso l’esibizione della copia della cartella notificata,ha affermato che le relate prodotte attestano come la “notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso, né, in riferimento alle copie delle relate, le stesse risultano essere state tempestivamente disconosciute”.La Corte ribadisce chela notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”

(Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).


Se la dichiarazione è congiunta basta una sola notifica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20131 del 07/10/2016 ha affermato che in caso di dichiarazione congiunta il fisco può rettificare separatamente il reddito di uno solo dei coniugi,inviando la rettifica solamente a quest’ultimo.Esclude la Corte che l’Ufficio abbia l’obbligo di indirizzare l’atto di rettifica alla coppia,quindi ad entrambi i dichiaranti congiunti.All’uopo specifica che “ “la dichiarazione in forma congiunta non comporta l’unificazione con riferimento ai redditi dei coniugi, che rimangono divisi e su ciascuno viene calcolata la imposta lorda applicabile. Ove pure l’avviso con cui siano rettificati i redditi sia formalmente unico la rettifica verte comunque sul reddito di ognuno in relazione a fatti economici pertinenti all’uno o all’altro separatamente ed i due rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale e sono definibili in modo distinto”. Accogliendo il ricorso delle Entrate, viene inoltre specificato come “è errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che l’atto non era intestato ad entrambi e la relata di notifica non recava il nominativo della ricorrente viziasse l’avviso di accertamento e la successiva cartella”.

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