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Il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori ed ai segretari

Prof. Arturo Bianco

Gli amministratori che non risiedono nel comune in cui svolgono il loro mandato hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tale rimborso, nel caso in cui si dimostri la impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico, può riguardare l’utilizzo della propria autovettura ed in tal caso deve essere fissato nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina. Questo rimborso spetta solamente per lo svolgimento di attività che hanno un carattere essenziale, quale la partecipazione alle riunioni del consiglio e/o delle commissioni e/o della giunta. Tale principio non si estende alle missioni che vengono svolte per conto dell’ente. Sono queste le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 38 del 29 dicembre 2016.

Con questa deliberazione sono stati superati i contrasti interpretativi che si sono manifestati tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, accogliendo nella sostanza le indicazioni suggerite da quella regionale della Liguria e superando letture più restrittive suggerite da altri sezioni regionali di controllo della magistratura contabile.

La recente deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 3/2017 ha chiarito che il rimborso delle spese di viaggio spetta ai segretari titolari di convenzione solamente nei giorni in cui si recano dall’uno all’altro comune, comprendendo anche gli eventuali pedaggi autostradali ed escludendo gli oneri per il rientro nel proprio domicilio.

IL RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI

Ecco il principio di diritto stabilito nella deliberazione. “Il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all’effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione. Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi necessitato soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del DL n. 112/2008”.

Leggiamo testualmente nella deliberazione che “la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale che ha necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui svolge il mandato (e che si trovi a dover utilizzare il mezzo privato di trasporto per l’oggettiva mancanza di mezzi di trasporto pubblico idonei o l'estrema disagevolezza dei collegamenti), in quanto non costituente spesa di missione, ma onere finalizzato all’effettivo esercizio della funzione istituzionale, non rientra nelle limitazioni finanziarie poste dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010, bensì in quelle eventualmente previste per le spese degli organi elettivi e di amministrazione”. Ed ancora “con l’art. 5 del d.l. n. 78/2010, il legislatore ha modificato soltanto il primo comma della norma in esame (nda l’articolo 84 del citato D.Lgs. n. 267/2000), eliminando il riferimento alla possibilità di erogare rimborsi in misura forfettaria ulteriori rispetto alle spese di viaggio effettivamente sostenute per missioni istituzionali. Non è, invece, intervenuto sul terzo comma del medesimo articolo e quindi, per tale fattispecie, non può ritenersi implicitamente abrogato l’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, il quale prevede che al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina. Inoltre, leggiamo che “La “necessità” deve potersi qualificare come tale sia soggettivamente che oggettivamente. Sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi necessaria quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della  propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di  viaggio  sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000. Con riguardo al profilo oggettivo, deve considerarsi correttamente motivata l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco (o dal soggetto competente a norma dello statuto o dei regolamenti dell’ente locale) all’uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero, quando l’orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l’uso del mezzo  di trasporto  privato sia accertato  come economicamente più conveniente o il solo possibile”.

Il contenuto di questa deliberazione è illustrato da una specifica nota dell’Anci, nella quale leggiamo che le spese per il rimborso degli oneri sostenuti per l’utilizzo della propria autovettura per recarsi dalla propria abitazione alla sede del comune “possono essere rimborsate in misura forfettaria, parametrandole ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi”. Ed ancora che si deve trarre la conclusione che “le spese di viaggio degli amministratori locali, necessarie all’esercizio del proprio mandato, siano spese di missione”. Ed infine che le disposizioni del comma 1, cioè il rimborso delle spese per le missioni svolte per conto dell’ente “attiene alle spese sostenute in caso di missione degli amministratori fuori dal territorio comunale e quindi relative al funzionamento degli organi politico-amministrativi e al concreto espletamento dei relativi mandati”.

IL RIMBORSO AI SEGRETARI

Il rimborso delle spese di viaggio ai segretari in convenzione spetta solamente al verificarsi delle seguenti condizioni: spostamenti tra le sedi nella stessa giornata, dimostrazione della convenienza della utilizzazione del proprio automezzo rispetto al mezzo pubblico, regolamentazione contenuta nella convenzione, divieto di rimborso del tragitto per recarsi da una sede al proprio domicilio ed inclusione degli eventuali pedaggi autostradali. Sono queste le indicazioni della deliberazione della sezione regionale di controllo del Lazio n. 3/2017.

Viene richiamata la deliberazione n. 9/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, per la quale il divieto di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio per le missioni dei dipendenti e dirigenti pubblici introdotto dall’articolo 6 comma 12 del DL n. 78/2010 non ha” intaccato la vigenza e l’efficacia dell’art. 45, comma 3, del CCNL, nella parte in cui riconosce tale rimborso spese ai Segretari comunali e provinciali quale onere negoziale disciplinato dalla Convenzione e ripartito tra i diversi Enti convenzionati, in quanto si è ritenuto che non costituisca trattamento di missione il rimborso delle spese sostenute -per gli spostamenti con l’utilizzo del mezzo proprio- dal Comune convenzionato al Comune capofila, trattandosi comunque di spostamento tra sedi istituzionali ordinarie di lavoro”.

Di conseguenza tale rimborso spetta “soltanto quando il medesimo si rechi, con il proprio mezzo di trasporto, da un Comune ad un altro e non quando si rechi dal proprio domicilio al secondo Ente senza passare dal primo (Comune Capofila)”. Ed ancora, viene ricordato che questi spostamenti devono realizzarsi nell’arco della stessa giornata “e ciò vale sia che si rechi dal comune capofila al secondo comune presso cui lavora in regime di convenzione, sia nel caso inverso”.

Spetta alle convenzioni la disciplina dei rimborsi “come modalità, tempistica ed entità”, fermo restando il divieto di reintrodurre la cd indennità chilometrica. Occorre, altra condizione a cui prestare la massima attenzione, che “l’utilizzo del mezzo proprio sia reputato economicamente più conveniente rispetto all’uso dei mezzi pubblici”.

Occorre inoltre rispettare la seguente condizione “le spese di viaggio relative al percorso che il Segretario, dopo aver concluso l’attività nella seconda sede, effettua per tornare alla sua residenza non sono rimborsabili”.

Infine, viene chiarito che il “rimborso può includere anche le spese di pedaggio autostradale purchè correttamente documentate”.

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