LE INDICAZIONI OPERATIVE
Quasi tutti i fondi per le risorse decentrate, siano essi dei dirigenti che del personale del comparto, contengono più risorse di quanto previsto dai contratti nazionali e dal legislatore. I principali errori che vengono generalmente compiuti sono i seguenti:
- utilizzazione errata dell’articolo 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e, per i dirigenti, dell’analogo articolo 26, comma 3, del CCNL 23.121999. Tali disposizioni consentono l’incremento dei fondi per l’aumento del numero dei dipendenti e/o dei dirigenti e per l’attivazione di nuovi servizi ovvero il miglioramento o ampliamento di quelli esistenti. Nel caso di aumento dei dipendenti/dirigenti non si tiene conto di sovente del fatto che lo stesso può essere effettuato solamente nel caso di incremento anche della dotazione organica. Per l’attivazione o ampliamento o miglioramento dei servizi occorre garantire che gli stessi abbiano una valenza esterna, che la quantificazione sia corretta, che sussistano le condizioni previste dal legislatore per l’incremento della parte variabile e che la erogazione di tali risorse rispetti i vincoli contrattuali. L’Aran ha nei mesi scorsi chiarito che questo incremento può essere ripetuto anche nel caso di obiettivi di mantenimento che seguono la realizzazione di nuovi servizi;
- utilizzazione errata dell’articolo 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999. Tale disposizione consente l’aumento del fondo fino allo 1,2% del monte salari 1997 in presenza di risorse provenienti da razionalizzazioni organizzative o di destinazione a specifici obiettivi di produttività, sulla base di una specifica deliberazione ed a condizione che gli organismi di valutazione ovvero i servizi di controllo interno ne attestino la legittimità;
- uso illegittimo delle norme che consentono alle amministrazioni virtuose di inserire risorse nel fondo. Ci si riferisce alle somme previste dai CCNL del 2000, del 2001, del 2004, del 2006, del 2008 e del 2009;
- finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse che non provengono dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata;
- calcolo errato del monte salari;
- mancata decurtazione del trattamento economico accessorio in godimento da parte del personale Ata;
- mancata destinazione di una quota del fondo di parte stabile al finanziamento degli oneri conseguenti al reinquadramento dei vigili e dei dipendenti delle vecchi prima e seconda qualifica;
- mancata decurtazione del trattamento accessorio dei dirigenti e del fondo a seguito dell’aumento del trattamento fondamentale, per come previsto dal CCNL 2002;
- mancata applicazione dei vincoli dettati dal DL n. 78/2010, articolo 9, comma 2 bis, cioè i tagli per restare entro il tetto del fondo 2010 e per la diminuzione dei dipendenti e dei dirigenti in servizio;
- mancata sottrazione dal fondo delle risorse risparmiate a seguito della decurtazione ex DL n. 112/2008 del salario accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
Tra i tani errori che determinano l’inserimento di risorse in modo illegittimo o la mancata decurtazione del fondo nei casi previsti dalla normativa o dalla contrattazione, se ne deve segnalare anche uno che determina la sottrazione dal fondo di risorse che nello stesso vanno invece inserite. Il riferimento è al cd mancato finanziamento del differenziale delle progressioni, cioè degli aumenti disposti dai contratti nazionali sulle singole posizioni di progressione economica. Ricordiamo che tale vincolo è previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 allegata al CCNL 22.1.2004 e n. 4 allegata al CCNL 9.5.2006 e che l’Aran ha dettato indicazioni operative per la sua applicazione.