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Gli incentivi per le funzioni tecniche

a cura di Arturo Bianco

Le amministrazioni devono dare corso rapidamente alla approvazione del regolamento per la incentivazione dei tecnici alla luce delle indicazioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché alla contrattazione collettiva decentrata integrativa; il mancato rispetto di questa previsione determina infatti l’impossibilità di dare corso alla remunerazione del personale. Per l’Aran tali compensi possono essere erogati anche ai titolari di posizione organizzativa.

Le scelte organizzative

Le amministrazioni locali, al pari di tutte le PA, devono dare corso alla adozione di un regolamento ed alla contrattazione decentrata integrativa per la disciplina delle incentivazioni delle funzioni tecniche. In assenza di tali documenti gli enti non possono provvedere, per le attività svolte successivamente al 18 aprile 2016, cioè alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti, alla incentivazione del personale.
Come chiarito in modo univoco dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti siamo in presenza di una disciplina che si applica agli appalti di forniture, lavori e servizi. Ex pluris la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 118/2016 ci dice espressamente che è da considerare acquisito che “la disposizione in esame si applichi a tutte e tre le tipologie di contratti pubblici di appalti: lavori, servizi e forniture. Le considerazioni sulle quali si fonda la soluzione positiva del quesito in esame risiedono essenzialmente nella circostanza che se la ratio della disposizione legislativa di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del criterio direttivo di delega deve essere individuata nella previsione di un compenso incentivante per stimolare una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell’esecuzione dei contratti pubblici di appalto, il predetto emolumento può essere riconosciuto sia per gli appalti di lavori, sia per quelli di servizi e forniture, in quanto per tutte e tre le predette tipologie di contratti pubblici è prevista e disciplinata dal codice degli appalti sia la fase della programmazione (cfr. art 21 D.Lgs. n. 50/2016) sia quella dell’esecuzione (cfr., in particolare, l’art. 101 D.Lgs. n. 50/2016). A tali considerazioni si aggiunga, inoltre, che sia l’inserimento delle verifiche di conformità, che rappresentano le modalità di controllo dell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture (cfr. art. 102, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) nel secondo comma dell’articolo 113 tra le attività incentivabili, sia la menzione espressa nel comma 3 dei servizi e delle forniture, costituiscono ulteriori elementi dai quali far discendere che la voluntas legis sia stata quella di remunerare anche specifiche attività di natura tecnica (i.e. quelli elencate nell’articolo 133, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) dei contratti di appalto di servizi e forniture”.

Le eccezioni devono risultare in modo incontrovertibile dalla volontà del legislatore: tra queste si possono indicare i servizi relativi alla cura del patrimonio dell’ente locale ed i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

Le figure incentivabili sono significativamente cambiate. Sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 50/2016, esse sono individuate nei dipendenti che svolgono le seguenti attività:

  1. programmazione della spesa per investimenti,
  2. verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,
  3. responsabile unico del procedimento,
  4. direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
  5. di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
  6. si deve aggiungere la incentivazione del personale delle centrali uniche di committenza.

Come si vede, il legislatore ha scelto di non dare più corso alla incentivazione della progettazione di opere pubbliche, attività che quindi non può più essere incentivata.

Occorre ribadire che, come già previsto dalle modifiche apportate dal DL n. 90/2014 al testo del D.Lgs. n. 163/2006, non possono essere incentivate le attività svolte dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

I regolamenti delle amministrazioni devono inoltre prevedere delle penalizzazioni nel caso di ritardi nella esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché nel caso in cui i costi superino quelli preventivati.

Altro elemento da avere ben chiaro è che il legislatore fissa il tetto massimo per questi compensi nella misura del 2% dell’importo posto a base d’asta. Entro tale tetto massimo occorre riservare una quota del 20% da destinare al miglioramento dei servizi erogati dall’ente. Spetta alle singole amministrazioni stabilire la misura del compenso da riconoscere complessivamente. Gli enti, sulla base del dettato legislativo, devono tenere conto al riguardo della complessità e del volume finanziario, per cui non solo possono, ma sono obbligati a prevedere delle differenziazioni.

Si deve ricordare che alla contrattazione collettiva decentrata integrativa spetta unicamente la disciplina della ripartizione dei compensi tra le varie figure professionali individuate dalla norma, nonché la eventuale correlazione con il trattamento economico accessorio legato alle performance. Avendo, per questa ultima cura, sulla scorta dei principi fissati dal giudice del lavoro di Lecce e dall’Aran, di non fare scendere la misura della indennità di risultato al di sotto del 10% della retribuzione di posizione, in quanto tale soglia minima è fissata dalla contrattazione nazionale ed è materia indisponibile per la contrattazione decentrata.

L’attribuzione alle posizioni organizzative

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 spettano anche ai titolari di posizione organizzativa. E’ quanto chiarisce l’Aran con un proprio parere. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base della considerazione che le nuove disposizioni prendono il posto delle precedenti incentivazioni per la realizzazione di opere pubbliche e, quindi, si continuano ad applicare le regole dettate con riferimento a tali compensi.

Leggiamo testualmente che “i compensi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in quanto, anche se diversi nei presupposti e nei soggetti destinatari da quelli dell’articolo 92 del D.Lgs n. 163/2006, si tratta comunque di incentivi per funzioni tecniche, volti sempre a premiare particolari attività tese ad assicurare l’efficacia della spesa e la corretta realizzazione della spesa". Ed infine si prende atto della integrale abrogazione della precedente normativa e della sua sostituzione con quella dettata dal citato articolo del nuovo codice degli appalti.

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