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Le più recenti novità sulla gestione del personale

Di Arturo Bianco

I segretari comunali che svolgono la loro attività nei municipi della regione Friuli Venezia Giulia hanno titolo, per le sezioni plenarie regionali a percepire i diritti di rogito a condizione che nell’ente non vi siano dirigenti. Anche i vicesegretari hanno diritto a percepire tali compensi. I dipendenti degli enti di area vasta trasferiti a seguito dei processi di mobilità connessi alla ridefinizione dei compiti di tali amministrazioni non possono esercitare un diritto di opzione per mantenere la propria precedente condizione pensionistica. La incentivazione delle funzioni tecniche in caso di ricorso alle convenzioni Consip deve essere decisa caso per caso nei singoli enti ed occorre accantonare fin da subito le relative somme.

Sono queste le più recenti indicazioni dettate da pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e dall’Inps.

I DIRITTI DI ROGITO DEI SEGRETARI

Si apre una crepa nel muro della contrarietà della magistratura contabile alla erogazione dei diritti di rogito ai segretari che sono inquadrati come dirigenti, aderendo così alla tesi sostenuta dai giudici ordinari, per i quali questi compensi spettano a condizione che nell’ente non vi siano dirigenti. In questa direzione vanno le conclusioni della deliberazione della sezione plenaria della sezione di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 15/2018. Tale pronuncia risolve i contrasti interpretativi emersi nella sezione di controllo “nell'ambito del peculiare sistema di finanza pubblica che caratterizza il Friuli Venezia Giulia al quale va ragionevolmente ricondotta la competenza di questa Sezione Plenaria”. Quindi essa è applicabile ai comuni di tale regione. Ricordiamo che la questione è stata nuovamente rimessa a livello nazionale al parere della sezione autonomie della magistratura contabile.
Ecco i punti di maggiore rilievo della deliberazione:

  1. “il problema interpretativo riguarda, nello specifico, la possibilità per gli Enti di provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale dell'Ente, senza attendere un'eventuale sentenza di condanna, anche nei casi che sarebbero stati, originariamente, esclusi dall'interpretazione di rigore fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (del.21/2015). Ciò in ragione della considerazione che una soccombenza in giudizio, ragionevolmente molto probabile in base ad una valutazione prognostica, trattandosi di Enti ricadenti nella medesima competenza territoriale delle sentenze citate nella richiesta, potrebbe comportare maggiori oneri per gli Enti determinati dalle spese di giudizio. Inoltre, ad ulteriore sollecitazione di una tempestiva riconsiderazione dell'interpretazione in precedenza individuata, va data opportuna evidenza anche al fatto che il protrarsi del mantenimento in un fondo rischi delle somme, prudentemente accantonate dagli Enti a fronte di un'eventuale soccombenza in giudizio, determina un'ulteriore criticità sotto il profilo del perdurare di una situazione di incertezza sulla destinazione delle risorse impiegabili”;
  2. “allo stato attuale, a fronte della cristallizzazione del tenore letterale della norma, che non è stato modificato né oggetto di interpretazione autentica, il mantenimento di un'interpretazione di sistema, volta a tutelare le finanze degli Enti, come quella deliberata inizialmente dalla Sezione Autonomie, potrebbe indurre conseguenze diametralmente opposte a quelle perseguite, costringendo le Amministrazioni a subire le spese di eventuali, ma estremamente probabili, soccombenze in giudizio. In questo senso e in un'ottica di concreta tutela della finanza locale, che, tra l'altro nel Friuli Venezia Giulia risulta a carico del Bilancio regionale, potrebbe risultare più aderente al diritto vivente prendere atto del mantenimento della lettera del disposto contenuto nel comma 2 bis (dalla quale prendono effettivamente le mosse le interpretazioni del Giudice del Lavoro) accedendo ad un'interpretazione letterale che risulti risolutiva della situazione di contrasto”;
  3. sono richiamati i lavori preparatori e la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dato per inciso una lettura della disposizione che accredita la legittimità della erogazione del compenso a tutti i segretari nei comuni privi di dirigenti;
  4. la lettura fornita dalla Consulta “appare fondata anche in relazione a quanto emerso dai lavori preparatori, avrebbe il pregio di fare venire meno una situazione di criticità del sistema dalla quale potrebbero derivare pregiudizi finanziari  per  gli  Enti, valorizzando, anche a fronte di una lettura diacronica e contestuale degli eventi, l'ottica di tutela della finanza pubblica che risulta assolutamente preminente per la Corte dei Conti”.

I DIRITTI DI ROGITO DEI VICESEGRETARI

Entro il tetto di 1/5 del trattamento economico dei segretari i vicesegretari possono percepire i diritti di rogito. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 11/2018.

In premessa, viene ricordato che sulla base del dettato normativo “è possibile riconoscere al Vice-segretario i diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare della relativa funzione”.

Si deve pervenire a questa conclusione sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000, che consente ai singoli comuni la istituzione della figura del vicesegretario attraverso una specifica previsione regolamentare.

La possibilità per i vice segretari di percepire questi compensi è peraltro prevista espressamente dalla contrattazione collettiva.

LA PREVIDENZA PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA

I dipendenti degli enti area vasta trasferiti in mobilità ad altre PA non possono “avvalersi della facoltà di opzione per mantenere il regime pensionistico e il trattamento di fine servizio dell’ente di provenienza”. Sono queste le indicazioni contenute nel messaggio Inps n. 1422 del 30 marzo “Chiarimenti sulla facoltà di opzione per il personale trasferito per mobilità e, in particolare, per il personale proveniente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli Enti di area vasta”. Il parere ricorda in premessa che le norme di riferimento sono contenute nell’ articolo 6, legge n. 554/1988 e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104/1993).
Questa possibilità si deve considerare esclusa in cado di mobilità ordinaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Occorre ricordare la “disciplina speciale di mobilità dettata dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Detto decreto, nel disciplinare la mobilità del personale, non prevede alcuna disposizione in ordine al regime previdenziale del personale trasferito .. nei processi di mobilità disciplinati dal D.M. 14 settembre 2015 non è prevista alcuna facoltà di opzione per mantenere il regime pensionistico e previdenziale dell’ente di provenienza .. il D.P.C.M. 26 giugno 2015 rileva esclusivamente per le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”.

Da qui la seguente conclusione: “il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio, comunque denominata, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 554/1988, nonché degli articoli 12 e ss. del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104/1993), sia pure con le specificità previste dall’articolo 6, comma 7-bis, del D.lgs n. 178/2012 riguardo ai tempi di trasferimento delle risorse all’Ente previdenziale”.

LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE

Gli incentivi per le funzioni tecniche nel caso di acquisti tramite convenzioni Consip possono essere erogati solamente se da parte dei dipendenti sono svolte le attività previste dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative somme vanno accantonate da subito. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 19/2018. La delibera ci ricorda che siamo in attesa delle indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti per chiarire se queste risorse vanno nel fondo per la contrattazione decentrata e nel suo tetto, ed inoltre se vanno nella spesa del personale e nel suo tetto. Occorre ricordare che, sulla base delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017, questi incentivi possono essere erogati per gli appalti di forniture e servizi solamente se il direttore dell’esecuzione è individuato in un soggetto diverso dal RUP.

Il parere ci ricorda che i requisiti per consentire la erogazione di questa incentivazione sono i seguenti: “l’effettivo svolgimento di una delle attività elencate dalla norma di riferimento” e la circostanza “che le suddette attività incentivabili siano riferibili a contratti affidati mediante procedura di gara, seppur in forma semplificata”. Occorre inoltre considerare che questi compensi devono essere definiti come contrassegnati da un “carattere di eccezionalità, ragion per cui .. possono essere corrisposti solo al ricorrere di tutti i requisiti fissati dalla legge”. Quindi le disposizioni legislative non sono applicabili né in modo estensivo né analogico. Con riferimento alle aggiudicazioni “mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA ecc.)” la deliberazione annota che “le attività indicate nell’art. 113, per le quali soltanto, come ricordato, spetta l’incentivo, potrebbero, in concreto, non realizzarsi, con conseguente impossibilità di procedere alla erogazione dei connessi incentivi”. Da qui la conseguenza che “spetta all’ente, caso per caso, la valutazione circa la effettiva ricorrenza dei presupposti sopra indicati ai fini della erogazione degli incentivi”.

Con riferimento al vincolo della preventiva adozione del regolamento, come condizione per la erogazione di questo compenso, la Corte dei Conti della Toscana ricorda, come da indicazioni consolidate della giurisprudenza contabile, che “la singola amministrazione non può procedere a riparto fintanto che non abbia provveduto all’adozione del regolamento ex art. 113, giacché è proprio tale provvedimento che recepisce e traduce in norme le modalità ed i criteri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale”. Comunque queste somme, con il che si supera il contrasto con le indicazioni della sezione di controllo della Lombardia, vanno accantonate da subito e “anche nell’ottica di prevenire possibili contenziosi che potrebbero essere instaurati dal personale avente astrattamente diritto agli incentivi e che potrebbe risultare ingiustamente penalizzato a causa dell’inerzia dell’ente nella tempestiva emanazione del prescritto regolamento. Resta inteso – anche in ragione del chiaro dato normativo – che è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti”.

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