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IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE: LA PRIMA APPLICAZIONE E LE FERIE

di Arturo Bianco

Con la busta paga del mese di giugno le amministrazioni del comparto delle funzioni locali, cioè comuni, regioni, province, città metropolitane, unioni di comuni, camere di commercio Ipab ed altri enti locali, devono corrispondere le forme di trattamento economico che hanno un carattere vincolato. Entro la fine del mese di giugno devono inoltre provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica. Gli enti devono dare corso rapidamente alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2018 sulla base delle nuove regole. Anche se mancano dei vincoli e dei termini, è assai importante che le singole amministrazioni decidano se dare o meno corso già da subito alla stipula di contratti decentrati integrativi che diano applicazione al nuovo contratto del triennio 2016/2018, che è stato sottoscritto in data 21 maggio 2018. E’ utile infine ricordare alcune delle più importanti novità dettate in materia di ferie, con riferimento in particolare alle ferie ad ore e a quelle solidali.

LE SCELTE IMMEDIATE

Con la busta paga del mese di giugno tutte le amministrazioni devono corrispondere gli aumenti dettati dal contratto, devono liquidare gli arretrati che sono maturati e devono corrispondere i compensi aggiuntivi che spettano ai dipendenti per le prestazioni del 2016, del 2017 e dei primi mesi del 2018 sia di lavoro straordinario, sia di turno sia svolte nelle giornate festive.

Questo vincolo è l’effetto della disposizione dettata dall’articolo 2, comma 3 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018, in base al quale le amministrazioni locali e regionali devono dare applicazione entro i 30 giorni successivi agli istituti contrattuali che hanno un “carattere vincolato ed automatico”.

Il primo obbligo da soddisfare con la busta paga di giugno è costituito dalla corresponsione del nuovo trattamento economico fondamentale. Occorre ricordare che deve essere prevista la liquidazione dei miglioramenti dettati dal nuovo contratto, che si applicano a far data dallo scorso 1 marzo. Ed ancora, occorre prevedere nella busta paga l’attivazione dell’elemento perequativo una tantum. Infine, si deve ricordare che dallo scorso 1 aprile è scomparsa la indennità di vacanza contrattuale, che è stata riassorbita nel trattamento economico fondamentale.

Con la busta paga di giugno si devono conteggiare e corrispondere gli arretrati che sono maturati, cioè quelli riconosciuti a partire dallo 1 gennaio 2016, dalla 1 gennaio 2017 e dallo scorso 1 marzo; nonché l’elemento perequativo una tantum che deve essere riconosciuto a partire dallo scorso 1 marzo. Ricordiamo che invece l’inglobamento della indennità di vacanza contrattuale nel trattamento economico fondamentale non determina oneri aggiuntivi.

Il terzo adempimento è che le amministrazioni devono calcolare e corrispondere gli incrementi che si sono determinati sulla indennità che vanno calcolate non con una specifica misura, ma come una quota del trattamento economico fondamentale. Ricordiamo che tali indennità sono le seguenti: il lavoro straordinario, il turno ed i compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. L’aumento del trattamento economico fondamentale produce automaticamente anche dei lievi incrementi delle somme da corrispondere. Quindi le prestazioni svolte a questi titoli rispettivamente negli anni 2016, dallo 1.1.2017 al 28.2.2018 e dallo scorso 1 marzo devono essere ricalcolate con gli aumenti dettati dal contratto nazionale.

Sulla base dei principi contrattuali si deve ritenere che la mancata applicazione di queste previsioni faccia nascere in capo ai dipendenti il diritto di richiedere la erogazione degli interessi sui ritardi nei pagamenti.

Altra indicazione dettata dal nuovo contratto (anche in questo caso si riprendono indicazioni dettate dai precedenti contratti) è la necessità di ricalcolare le indennità di fine servizio, comunque denominate, dei dipendenti che sono cessati o cesseranno tra lo 1.1.2016 ed il 31.12.2018 (cioè nell’arco di validità del contratto stesso), trattamento che deve essere adeguato ai miglioramenti contrattuali applicati alla data in cui si è registrata o si registrerà la cessazione dal servizio. Mentre per il trattamento pensionistico non vi sono differenze rispetto alle previsioni dettate per il personale in servizio.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Tutte le amministrazioni del comparto devono entro 30 giorni dalla stipula del contratto nazionale, cioè entro il 21 giugno, nominare la delegazione trattante di parte pubblica, con una deliberazione della giunta. Il mancato rispetto di questo vincolo non è sanzionato. Si ricorda che le amministrazioni devono, all’interno della delegazione trattante, individuare il presidente ed il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza. Le amministrazioni possono anche confermare la delegazione trattante attualmente in carica.

Occorre aggiungere che nella delegazione trattante di parte pubblica non è più espressamente previsto che debba essere necessariamente composta da dirigenti. Dal che sembra trarsi la conclusione che anche gli amministratori possano farne parte; ma il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i poteri datoriali spettino solamente ai dirigenti, il che sembra ostativo a tale conclusione.

Si deve ricordare che la mancata nomina della delegazione trattante di parte pubblica impedisce l’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Sicuramente le amministrazioni devono provvedere rapidamente alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2018: l’articolo 67 comma 1, del CCNL 21.5.2018 stabilisce espressamente che esso debba essere determinato sulla base delle nuove regole.

Riassumiamole:
1) tutte le voci di parte stabile del fondo 2017, per come certificato dai revisori dei conti, devono essere da subito unificate in un unico importo. Da tale importo, negli enti con la dirigenza, occorre sottrarre le risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative;

2) nella parte stabile del fondo devono essere inserite le risorse destinate dal contratto del 2004 al finanziamento delle alte professionalità, cioè lo 0,2% del monte salari del 2001. Il che in molte amministrazioni che non avevano conteggiato queste risorse, determina un aumento del fondo. Il contratto non dice che queste risorse vanno in deroga al tetto del fondo, ma a parere di chi scrive si può trarre comunque questa conclusione;

3) occorre calcolare il differenziale delle progressioni economiche del personale in servizio: espressamente ci viene detto che questi incrementi vanno in deroga al tetto del fondo del 2016;

4) la RIA e gli assegni ad personam dei cessati vanno nell’anno, per i risparmi che si determinano, nella parte variabile. A partire dall’anno successivo vanno nella parte stabile;
5) nella parte variabile, vanno inserite le risorse derivante dalla quota dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione ex articolo 16 DL n. 98/2011 che l’ente destina alla incentivazione del personale;

6) l’incremento fino allo 1,2% del monte salari 1997 non è subordinato al rispetto dei vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività e/o con i proventi dei risparmi derivanti da scelte organizzative. Ed inoltre che non è più richiesta la relativa e specifica attestazione del nucleo di valutazione;

7) l’aumento prima previsto per l’attivazione di nuovi servizi (ex articolo 15, comma 5, CCNL 1.4.1999) viene collegato unicamente alla assegnazione di obiettivi, che possono essere anche di mantenimento. Questa disposizione non fa venire meno la necessità che la quantificazione di questi incrementi debba continuare ad essere adeguatamente motivata.

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Il nuovo contratto non impone che i nuovi contratti collettivi decentrati integrativi siano sottoscritti rapidamente dando immediata applicazione alle nuove regole dettate dal CCNL 21.5.2018. In questa direzione vanno le indicazioni per cui la decorrenza delle nuove indennità istituite dal contratto, cioè quelle per la condizione di lavoro, per i vigili impegnati all’esterno e per funzione/grado nella polizia locale, è fissata a partire dalla stipula dei contratti decentrati. Di conseguenza, appare legittima la indicazione per cui i nuovi contratti decentrati integrativi possano entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio 2019, anche per superare le inevitabili complicazioni determinate da una entrata in vigore per pochi mesi.

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