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LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

Di Arturo Bianco

Prevale tra le sezioni regionali della Corte dei Conti l’orientamento positivo sulla possibilità per le PA di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi prima del 2019 da parte di altre amministrazioni pubbliche. Si manifesta sempre tra i giudici contabili una apertura alla possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi nel 2019 per dare corso ad assunzioni a tempo determinato. In tal modo si aumentano gli spazi di flessibilità operativa degli enti, consentendo loro di avviare e concludere in tempi più brevi le procedure per le assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. Sono questi i principali effetti che derivano dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 41/2019, che conferma quanto implicitamente contenuto nelle pronunce dei giudici contabili della Puglia (n. 72/2019) e del Veneto (n. 123/2019). Tali orientamenti smentiscono il divieto di scorrimento delle graduatorie di altri enti che sembra essere contenuto nella deliberazione della sezione di controllo dei magistrati contabili della Sardegna n. 36/2019. Si deve segnalare che viene inoltre chiarito dal parere dei giudici contabili veneti che le nuove regole dettate dal d.l. n. 34/2019, cd crescita, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni e delle regioni non sono ancora applicabili, per cui queste amministrazioni devono continuare ad utilizzare le regole dettate dal comma 557 e smi della legge n. 296/2006. Ed infine ci viene detto che la cessazione di un dipendente a tempo pieno il cui rapporto è stato a richiesta trasformato in part time, genera capacità assunzionali pari alla cessazione di un dipendente a full time.

Ovviamente la condizione di contrasto sullo scorrimento delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni crea numerosi dubbi operativi tra gli operatori. Non si può comunque mancare di sottolineare che in queste condizioni si deve escludere la maturazione di responsabilità amministrativa, in quanto siamo in presenza di una norma nuova e sulla cui interpretazione si manifestano dei contrasti. A parere di chi scrive le indicazioni dei giudici contabili marchigiani sono pienamente convincenti, in particolare nell’evidenziare che è sbagliato ritenere che le nuove disposizioni abbiano abrogato implicitamente le norme che consentivano alle PA di scorrere le graduatorie di altri enti. Mentre il dettato legislativo non si presta ad equivoci nel chiarire che i concorsi banditi nel 2019 possono essere utilizzati solamente per assumere i vincitori e per la sostituzione di quelli tra essi che si dimettono entro l’arco di validità della graduatoria, impendendo così tanto all’ente che ha bandito il concorso quanto ad altre PA di dare corso ad assunzione di idonei per scorrimento.

LO SCORRIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI

La deliberazione n. 41/2019 dei giudici contabili marchigiani chiarisce in primo luogo che, in materia di scorrimento delle graduatorie, la legge n. 145/2018, cd di bilancio del 2019, detta una radicale modifica delle scelte legislative: in precedenza infatti il d.l. n. 101/2013 “si collocava in un quadro normativo da cui emerge una preferenza per l’assunzione di personale mediante lo scorrimento di graduatorie proprie o altrui”; la legge n. 145/2018 “ha introdotto una evidente discontinuità con gli interventi normativi precedenti”, escludendo a partire dai concorsi banditi dallo scorso gennaio la possibilità di utilizzare per scorrimento le graduatorie proprie o di altro ente. Ecco la scelta di fissare l’ambito di applicazione della nuova disposizione ai concorsi banditi nel 2019 è la chiave di volta che il parere assume come punto di partenza.

Lo scorrimento può essere effettuato nel rispetto dei vincoli che consentono la utilizzazione di tali graduatorie. Sulla base della esplicita indicazione legislativa, il divieto di scorrimento delle graduatorie da parte di altri enti non si estende a quelle dei concorsi banditi prima dello 1.1.2019: in questi casi siamo al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. L’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, a differenza di quanto ritenuto dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 36/2019, non si deve considerare come abrogato implicitamente. Il divieto di scorrimento opera infatti solamente per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2019.
Come condizioni da rispettare per lo scorrimento di graduatorie di altri enti il parere ci ricorda due vincoli non superabili né aggirabili: è necessario il “previo accordo” tra gli enti e questo istituto non è utilizzabile, al pari dello scorrimento di graduatorie dello stesso ente, per i posti che sono di nuova istituzione e/o risultano dalla trasformazione di posti esistenti. Una assai utile segnalazione è la seguente: “l’accordo con le altre amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l’indizione del concorso del diverso ente o l’approvazione della graduatoria”. 
Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 123/2019 “le amministrazioni pubbliche possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide e concernenti concorsi per assunzioni di personale a tempo indeterminato, finalizzate al reclutamento di personale”.

LO SCORRIMENTO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Come prima ricordato, sulla base delle previsioni della legge di bilancio del 2019, per come modificate dalla legge di conversione del d.l. n. 135/2018, le graduatorie dei concorsi banditi a partire dallo scorso 1 gennaio sono utilizzabili solamente per le assunzioni dei vincitori e dei posti creatisi a seguito di dimissioni dei vincitori. Per cui esse non possono essere utilizzate per assumere per scorrimento gli idonei né da parte dello stesso ente né da parte di un altro ente. Questo divieto non si applica però, per i giudici contabili marchigiani, alle assunzioni a tempo determinato effettuate tramite scorrimento di tali graduatorie. Leggiamo testualmente nel parere che “per le assunzioni a tempo determinato di idonei non vincitori di graduatorie a tempo indeterminato è possibile derogare all’obbligo di utilizzare le graduatorie per i soli posti messi a concorso previsto dal combinato disposto dei commi 361 e 365 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018. In sostanza, l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce una normativa di carattere speciale rispetto alle previsioni della legge n. 145/2018, dettata da una ratio differente”. Ricordiamo che questa è la norma che stabilisce che ai fini della prevenzione del fenomeno del precariato nel pubblico impiego le PA “sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”, nonché che consente la utilizzazione per scorrimento di graduatorie di altri enti ex articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003. Questa conclusione è sostenuta sia dalla “interpretazione teleologica”, sia dalla “interpretazione letterale e sistematica”, come dimostrato dal fatto che essa non è stata abrogata.

LE CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI ED I PART-TIME

La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 123/2019 ci riassume le condizioni che gli enti devono rispettare per potere dare corso a nuove assunzioni. Oltre ai vincoli dettati alle capacità assunzionali ci vengono ricordati i seguenti: “l’adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza Unificata), ed eventuale rimodulazione della dotazione espressa in termini di potenziale limite finanziario massimo; la comunicazione  del predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione; la dichiarazione annuale, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza; l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità; l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, che per gli Enti locali è unificato nel PEG; l’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A.; la verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi; l’utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione”. Ed inoltre, per gli enti locali: il “rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche; la trasmissione delle informazioni richieste da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012; l’obbligo di contenimento della spesa di personale; l’invio sulla piattaforma «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 maggio - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto”.

Nel parere viene chiarito che le assunzioni per rimpiazzare personale assunto a tempo pieno con successivamente il rapporto trasformato a richiesta in part time, possono essere effettuate anche a tempo pieno.

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