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Dott. Villiam Zanoni

La strana e curiosa vicenda della contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici

pensioniprevHo voluto dedicare queste note all’argomento in oggetto a causa di una serie di problemi che sono sorti recentemente all’interno delle nuove procedure per la liquidazione delle pensioni a carico della gestione pubblici dipendenti, procedure che si stanno estendendo alla generalità delle amministrazioni. In questo momento solo alcune sedi stanno utilizzando in modo sperimentale questa nuova procedura, ma è ormai imminente il coinvolgimento generale di tutte le amministrazioni.

Questa vicenda, fra l’altro, si intreccia a pieno titolo con l’altra attività già in corso da diversi mesi in merito alla sistemazione della banca dati, questione questa preliminare all’avvio della procedura sopra citata.

Come è noto, infatti, l’obiettivo finale al quale l’INPS punta decisamente, è quello dell’utilizzo della banca dati come elemento di assoluto rilievo per il reperimento dei dati necessari al fine della liquidazione delle prestazioni pensionistiche, fatti salvi ovviamente gli elementi di “ultimo miglio” che viaggiano a latere.

All’interno dei dati contenuti nella banca ce ne sono alcuni la cui regolamentazione è mutata nel tempo e a fronte dei quali non sono mai state fornite indicazioni precise in merito alla loro quantificazione né da parte dell’ex INPDAP prima, né da parte dell’INPS poi.

Fra questi ci sono quelli riferiti alle contribuzioni figurative, in particolare inerenti le diverse fattispecie di congedi parentali.

Fino al 31 dicembre 1996, infatti, il concetto di “contribuzione figurativa” all’interno dell’INPDAP, ma anche all’interno degli ex Istituti di Previdenza o del cosiddetto “conto tesoro”, era un illustre sconosciuto in quanto era sostituito dal concetto di “periodo utile” o “periodo computabile” la cui rilevanza si esauriva all’interno della anzianità contributiva utile per il diritto o per la misura delle prestazioni, senza che vi fosse la necessità di una sua valorizzazione.

In altri casi, il semplice fatto che determinati periodi fossero considerati utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, generava una obbligazione contributiva a prescindere dal fatto che i periodi stessi fossero o meno retribuiti, o lo fossero in tutto o in parte.

La storia cambia repentinamente con l’entrata in vigore del decreto legislativo n° 564 del 16 settembre 1996, il cui articolo 2 estende anche ai lavoratori iscritti ai fondi esclusivi il meccanismo della contribuzione figurativa per gli eventi collegati alla maternità.

A partire quindi dal 15 novembre 1996 le amministrazioni pubbliche hanno continuato a versare la normale contribuzione per i periodi di congedo di maternità e di congedo di paternità, per i primi 30 giorni di congedo parentale, per i riposi per allattamento, per i 30 giorni di malattia bambino nei primi tre anni di età, essendo tutti periodi interamente retribuiti.

Per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuiti (30%) pagano la contribuzione sulla retribuzione effettivamente erogata e a carico dell’ente di previdenza deve essere accreditata la parte di contribuzione figurativa ad integrazione.

Per i periodi di assenza non retribuita, sempre legati all’evento maternità o alla malattia bambino, deve essere accreditata la totale contribuzione figurativa.

Il vero problema è legato al valore economico della copertura figurativa, ed è su questo punto che la cosa si complica.

L’articolo 2 del decreto legislativo n° 564/1996 a tale fine rinvia all’articolo 8 della legge n° 155 del 23 aprile 1981 che così dispone:

“Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.”

La circolare INPDAP n° 9 del 14 febbraio 1997 illustrò tali novità ricordando correttamente il meccanismo, così come fece anche con le circolari n° 49/2000 e n° 59/2004, quest’ultima emanata in occasione del varo dalla procedura DMA.

Altrettanto è stato poi fatto prima dall’INPDAP con la circolare n° 22/2011, poi dall’INPS con la circolare n° 105/2012 in occasione del varo della procedura DMA 2 inserita nella ListaPosPa di UNIEMENS.

Solo recentemente è poi arrivata a sorpresa l’ultima circolare in materia (n° 81 del 22 aprile 2015) la cui applicazione deve essere fatta risalire al 1° ottobre 2012, data di introduzione della nuova ListaPosPa.

Con tale ultima circolare vengono dichiarate applicabili anche ai pubblici dipendenti le particolare disposizioni, rivolte al settore privato, di cui all’articolo 40 della legge n° 183/2010 che così dispongono:

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

La circolare n° 81/2015 della Gestione Pubblici Dipendenti richiama anche la precedente circolare attuativa dell’INPS della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (la n° 11 del 24 gennaio 2013), la quale, in riferimento alla modalità di individuazione della retribuzione da accreditare, contiene al punto 8.1 la frase seguente:

“Il dato della “retribuzione teorica” mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore “intero” delle “competenze correnti” di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - mese per mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati.”

Detto questo, si pongono ora due problemi particolari.

Posto che quasi mai gli estratti contributivi prodotti dalla banca dati dell’ex INPDAP sono corretti, il primo dubbio è relativo alle competenze in merito ad eventuali correzioni: trattandosi di accrediti d’ufficio e trattandosi di periodi le cui indicazioni sono modificate nel tempo, la competenza dovrebbe essere dall’INPS, ma sarà veramente così?

Il secondo problema è relativo alla quantificazione della retribuzione figurativa sia nella ipotesi in cui sia l’amministrazione che con Passweb sistema il periodo, sia nella ipotesi in cui si continui a produrre un Modello PA04.

In passato, infatti, nel compilare i PA04 di anni in cui erano presenti eventi che generano la contribuzione figurativa, le amministrazioni hanno sempre sostanzialmente ricostruito una “retribuzione annua virtuale” che però non corrisponde alle dinamiche precedentemente illustrate.

In sostanza, ad esempio per un periodo di congedo parentale retribuito al 30%, nel compilare un PA04 dovremmo trovarci di fronte a tre diversi criteri che sono variati nel tempo.

a) periodi fino al 14 novembre 1996

In tal caso non c’è alcun problema poiché è stata pagata la contribuzione intera sulla retribuzione virtuale intera come se il lavoratore avesse sempre normalmente lavorato, e tale dovrà quindi essere dichiarato.

b) periodi dal 15 novembre 1996 al 30 settembre 2012

In tal caso la retribuzione imponibile era il 30% che deve essere integrato in base ai criteri dell’articolo 8 della legge n° 155/1981, e cioè il valore medio delle retribuzioni percepite nello stesso anno, al netto delle retribuzioni ridotte.

c) periodi dal 1° ottobre 2012 in poi

Premesso che sulla base dell’ultima circolare dovrebbero essere state corrette tutte le DMA2 dal 1° ottobre 2012 e fino al 2015 in adeguamento ai nuovi criteri dell’ultima circolare, ma probabilmente pochi lo avranno fatto, al 30% effettivamente erogato che è stato assoggettato a contribuzione, dovrà essere aggiunto il differenziale fra la retribuzione “corrente” al netto delle mensilità aggiuntive e il 30% già imponibile.

Pensando quindi a come si è operato in passato, è molto probabile che i PA04 rilasciati non siano corretti in relazione agli eventi dal 15 novembre 1996 in poi, fatto questo che non deve lasciare tranquille le amministrazioni, soprattutto quando vengono sostanzialmente ancora individuate come “ordinatori primari di spesa”.

In sostanza penso valga la pena esercitare tutte le pressioni possibili affinché anche l’INPS si faccia carico di una chiarimento definitivo e dirami le necessarie istruzioni sia per le modalità di utilizzo di Passsew, sia per le modalità di compilazione di evntuali PA04.

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