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DAL 14 MAGGIO L’INVIO DEL MODELLO 730 

di Pierluigi Tessaro

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, a partire dal 5 maggio 2020, la dichiarazione precompilata, utilizzabile sia per chi presenta il modello 730, sia per chi presenta il modello Redditi. Dal 14 maggio è possibile trasmettere il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate, accettando la dichiarazione così come presente nel proprio cassetto fiscale, o rettificando i dati non corretti, oppure ancora apportando delle modifiche e/o delle integrazioni.

Va precisato tuttavia che, ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, nonché dalla Circolare n. 11/E del 23.3.2015, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà i controlli sui dati documentali riferiti agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, se il contribuente non apporterà modifiche, mentre, invece, potrà eseguire il controllo su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni, in caso di variazioni e/o modificazioni da parte del contribuente.

Per poter accedere alla dichiarazione, il contribuente deve comunque essere in possesso o delle credenziali SPID – “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”, oppure delle credenziali Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, contenenti il codice Pin e la password, o il pin dispositivo rilasciato dall’Inps, o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Nel corso degli anni il modello è stato costantemente ampliato in termini di dati, con la presenza di informazioni sempre più numerose e dettagliate, soprattutto per ciò che concerne gli oneri e le spese deducibili e detraibili.

Nella sezione dedicata ai redditi sono presenti non solo i dati relativi alla certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro e/o da altri sostituti d’imposta, ma anche quelli relativi ad altre tipologie reddituali, come ad esempio redditi da fabbricati o da terreni.

Nella sezione relativa agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione ritroviamo gli scontrini fiscali riferiti alle spese mediche, gli interessi passivi sul mutuo, i premi assicurativi sulla vita, le polizze integrative deducibili, le spese universitarie, oltre a quelle relative agli asilo nido, mense, attività sportive, bonus verde, ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici.

Va precisato tuttavia che l’Agenzia possa riportare in un prospetto riepilogativo le informazioni incomplete o non corrette.

Ad esempio, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente.

Il contribuente potrà poi verificare ed eventualmente inserire questi dati nella dichiarazione.

Molte le novità quest’anno, anche a causa dell’emergenza Covid-19.

La trasmissione delle certificazioni uniche è slittata in avanti, con il termine ultimo di invio posticipato prima al 31 marzo, e successivamente al 30 aprile.

Tale slittamento ha portato ad un differimento dei termini di visualizzazione del modello 730, dal 15 aprile al 5 maggio.

Spostato in avanti anche il termine ultimo di trasmissione del modello 730, dal 23 luglio al 30 settembre, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 9/2020, che ha anticipato al 2020 l’entrata in vigore della norma prevista dall’articolo 16 bis del D.L. n. 124/2019.

I conguagli non avverranno più secondo un criterio cronologico rigido come avvenuto in passato, nelle mensilità di luglio e/o agosto, bensì nel momento della presentazione della dichiarazione.

Pertanto, i tempi per l’accredito o l’addebito nella busta paga dipenderanno dalle tempistiche di presentazione del risultato contabile.

Se il contribuente si troverà in una posizione creditoria nei confronti dell’erario, è intuibile che la presentazione del modello 730 avverrà fin da subito, poiché il rimborso avverrà con il mese di luglio, mentre, invece, se si dovesse trovare a debito, risulterà maggiormente conveniente posticipare la presentazione del modello a settembre, e quindi l’addebito nel proprio cedolino paga.

Va tuttavia considerato che nel caso il contribuente adottasse quest’ultima soluzione gli spazi per poter rateizzare quanto dovuto risulterebbero limitati, poiché i pagamenti delle rate non possono oltrepassare l’anno solare.

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