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L’obbligo di trasmissione delle C.U. entro il 16/3/2021

di Pierluigi Tessaro

Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d'imposta dovranno trasmettere sia le certificazioni uniche ordinarie all’Agenzia delle Entrate, che le certificazioni uniche sintetiche ai lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori occasionali, cococo, tirocinanti, ecc., riferite al periodo d’imposta 2020.

Una data unica per l’invio, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16-bis, comma 2, del D.L. 124/2019.  

Per quanto riguarda le C.U. contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine ultimo per l’invio rimane fissato al 2 novembre 2021, poiché il 31 ottobre cadrà di domenica.

Pesante il regime sanzionatorio.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle C.U., è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, fino ad un massimo di 50.000 euro.

In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se entro 5 giorni dal termine ultimo del 16.3.2021 verrà effettuato un nuovo, corretto invio.

Pertanto, in caso di trasmissione di una nuova C.U. che correggerà una C.U. errata, non si applicheranno sanzioni se l’invio avverrà entro il 21.3.2021.

Se la certificazione verrà trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta ad un terzo, con sanzioni di 33,33 euro per ogni C.U., fino ad un massimo di 20.000 euro.

In caso di trasmissione delle C.U. oltre 60 giorni dal 16.3.2021, le sanzioni previste saranno di 100 euro per ogni C.U.

I soggetti obbligati alla consegna della Certificazione Unica sono quelli indicati all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73, ai quali viene attribuita la qualifica di sostituti d’imposta.

Si tratta, nello specifico, di coloro che, nel corso del 2020, hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi all’INAIL;
  • somme o valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione INPS.

Saranno obbligati alla consegna delle C.U. anche i titolari di posizione assicurativa INAIL, che dovranno comunicare i dati relativi al personale assicurato. In particolare, tutti i soggetti tenuti ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63/1993.

Ancora, saranno tenute le Amministrazioni iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione dipendenti pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione dipendenti pubblici, ed infine, i soggetti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

La trasmissione potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il flusso è composto:

  • dal frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • dal quadro CT, dove vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • dalla certificazione unica 2021, dove vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni da lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, e certificazioni da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Diverse le novità presenti nel nuovo documento, che risentono dei numerosi interventi a livello normativo adottati nel corso del 2020 in materia di bonus fiscali e riduzione del cuneo.

Un’apposita sezione, presente nei punti 400 e seguenti, è stata dedicata al trattamento integrativo dei redditi, mentre l’ulteriore detrazione fiscale dovrà essere indicata al campo 368.

Nella sezione “Altri dati”, al punto 476 dovrà essere inserito il premio di 100 euro, di cui all’articolo 63 del D.L. n. 18/2020, erogato a favore dei dipendenti presenti fisicamente in servizio nel mese di marzo 2020.

Particolare attenzione dovrà essere posta in relazione alla corretta ripartizione dei giorni riferiti al vecchio bonus “Renzi” e al nuovo trattamento integrativo dei redditi.

Sulla base delle disposizioni dettate dalla circolare n. 29/E del 14/12/2020, l’annualità dovrà essere suddivisa fra primo e secondo semestre con indicazione, al punto 13, dei giorni riferiti al primo semestre, massimo 181 giorni, riferiti al bonus “Renzi”, mentre al punto 14 dovranno essere indicati i giorni relativi al secondo semestre, massimo 184 giorni, relativi al nuovo trattamento integrativo dei redditi o all’ulteriore detrazione fiscale.

La somma dei due campi dovrà coincidere con il numero di giorni riportato al punto 6.

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