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DISPONIBILE DAL 10 MAGGIO IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

di Pierluigi Tessaro

Da lunedì 10 maggio 2021 i contribuenti hanno la possibilità di poter consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato, relativo ai redditi percepiti nel corso del 2020.

I termini e le modalità applicative sono state rilasciate con il provvedimento prot. n. 113064 del 7/5/2021. Oltre che dai contribuenti, la dichiarazione può essere consultata anche da altri soggetti autorizzati, come i professionisti abilitati ed i Caf.

In questo caso occorre consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Fra le novità presenti nel modello 730/2021 troviamo il Super bonus 110% contenuto nel decreto “Rilancio”, che ha dato la possibilità di portare in detrazione le spese riferite agli interventi di riqualificazione energetica sostenute a far data dal 1/7/2020.

Altre novità presenti nel modello 730/2021 riguardano i benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 3/2020, relativi al trattamento integrativo dei redditi o l’ulteriore detrazione fiscale, erogati a partire dal 1/7/2020 in sostituzione del precedente bonus “Renzi”.

Il bonus facciate, il bonus vacanze, il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica sono le altre novità rinvenibili nel modello 730/2021.

Fatta eccezione per gli acquisti di medicine, dispositivi medici, prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche convenzionate con il SSN, per poter portare in detrazione al 19% le spese sostenute, dal 1/1/2020 è necessario effettuare i pagamenti attraverso sistemi tracciabili, quali ad esempio, il bancomat o i bonifici bancari.

Tutto ciò allo scopo di limitare l’uso del contante nella campagna contro l’evasione fiscale.

Il modello 730 precompilato potrà essere utilizzato da tutti coloro che hanno percepito, nel corso del 2020, redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e/o assimilato, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a, c, c-bis,d,g,i, l, del TUIR).

Dal 19/5/2021 i contribuenti potranno accettare, e/o modificare, e/o integrare i dati presenti nella precompilata, oppure trasmetterla, fino al termine ultimo, fissato per il 30/9/2021.

Il modello 730 precompilato è presente all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it

Per poter accedere, il contribuente dovrà utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o, in alternativa, le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE), oppure ancora le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

Sarà, quindi, possibile visualizzare e stampare il proprio modello, e/o modificare e/o integrare i dati presenti nella dichiarazione.

Una parte rilevante del modello 730/2021 precompilato sarà rappresentato dalle spese deducibili e/o detraibili, quindi spese mediche, veterinarie, spese universitarie, contributi versati ai fondi di previdenza integrativa, premi di assicurazione sulla vita, quote di interessi passivi su mutui, spese funebri, erogazioni liberali a favore delle Onlus, spese per la frequenza scolastica, ecc. 

Se il 730 precompilato verrà presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia, oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle entrate.

I controlli documentali potranno riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio, se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Se il 730 precompilato verrà presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

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