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GLI AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE AD € 5.000 VANNO EFFETTUATI SULLE PIATTAFORME DIGITALI DI APPROVVIGIONAMENTO (PAD) SIN DAL 1° GENNAIO 2024

di Salvio Biancardi

Attualmente, oggetto di ampia discussione è la possibilità o meno di poter effettuare gli affidamenti di valore inferiore ad € 5.000 al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, in virtù dell’art. 1, co. 450 della Legge 296/2006, ad oggi non espressamente abrogato. 

Sulla questione, va chiarito, sin da subito, che esistono due correnti interpretative:

- una favorevole alla possibilità di effettuare tali acquisti al di fuori delle piattaforme (stante la vigenza del citato articolo 1, rafforzata dal comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 che consente l’acquisizione del CIG direttamente presso la PCP di ANAC, fuori dalle piattaforme di approvvigionamento, sino al 31 dicembre 2024);

- l’altra, che qui si condivide, in forza della quale tali acquisti non sono eccettuati, neppure in via temporanea, dall’uso delle piattaforme telematiche di approvvigionamento.

Gli elementi di supporto a favore dell’obbligo di utilizzo delle piattaforme anche per gli appalti di servizi e forniture di valore inferire ad ,€. 5.000

L’interpretazione qui proposta, che non riconosce l’esistenza di alcuna deroga agli acquisti mediante PAD, sin dal 1° gennaio del 2024, si poggia su due faq di ANAC e un parere del MIT.

Le Faq di ANAC

L’ ANAC ha avuto modo di affrontare la questione nelle Faq A.7 e D.4 che di seguito si riportano.

Faq A.7:

Domanda: Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, nonostante la deroga prevista dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006.

Risposta: Sì, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/01/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.

Faq D.4:

Domanda: In merito alla procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma "acquisti in rete", occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad "acquisti in rete"?

Risposta: La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall'utilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.

Il parere del Mistero delle infrastrutture e dei trasporti

A sostenere ulteriormente l’obbligo di utilizzare la piattaforma di approvvigionamento, da subito (e più precisamente dal 1° gennaio 2024) è intervenuto anche il MIT con il parere n 2468 del 21/06/2024:

Quesito: Per appalti con importo inferiore a 5.000,00 euro, posso optare per il mercato libero anziché il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, per affidamenti superiori a questa soglia, sono vincolata a utilizzare il MEPA. Considerando che, per beni destinati all'attività di ricerca, si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 218/2016 (per tutti i beni eccetto ICT) o dell'art. 4, comma 1, lettera b), del D.L. 126/2019 convertito in L. 159/2019 (solo beni ICT), gli enti possono ricorrere al mercato libero (per operatori economici non abilitati sul MEPA) per acquisti superiori a 5,000 euro. Desidero sapere se per l'affidamento e il relativo contratto è possibile utilizzare la PEC o se è obbligatorio ricorrere a una piattaforma telematica di acquisto, come le gare telematiche in modalità ASP.

Risposta: In risposta al quesito, si rileva che nel nuovo codice dei contratti, all’art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 del d.lgs. 36/2023. Pertanto, la risposta al quesito è la seconda in quanto è obbligatorio l’uso della piattaforma telematica di acquisto.

Conclusioni

Dal quadro complessivo delineato, sembra di potersi concludere che l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, anche se non formalmente abrogato, debba essere disapplicato, poiché il nuovo assetto normativo di cui all’art. 25 del Codice dei contratti e riguardante l’uso delle PAD, diventato efficace dal 1° gennaio 2024, ha ridisegnato gli adempimenti ai quali le stazioni appaltanti devono attenersi.

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