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Osservatorio Notifiche

L'osservatorio sulle notifiche - Edizione del 28/02/2017

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Edizione del 28/02/2017

 


Rilevante la residenza anagrafica per la notifica

La Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 4528 del 22 febbraio 2017 ha ritenuto sufficiente, al fine di dichiarare legittima la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. la dimostrazione, da parte dell’Ente impositore, che il destinatario dell’atto tributario,seppur  sconosciuto nel luogo indicato nell’atto,tanto che neppure risultava indicato nei “citofoni” ,risultava  residente in “ quel luogo”.

Gli Ermellini infatti hanno ritenuto,contrariamente a quanto avevano deciso i giudici di secondo grado che “

“per dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova”. In questa vicenda, invece, la contribuente non ha fornito alcun elemento circa la propria “effettiva residenza”.
Corretto perciò l’operato dell’Agenzia delle Entrate, avendo “dimostrato che nel luogo” in cui era stata effettuata la “notifica” vi era la “residenza anagrafica della contribuente”.

Corretto perciò l’operato dell’Agenzia delle Entrate, avendo “dimostrato che nel luogo” in cui era stata effettuata la “notifica” vi era la “residenza anagrafica della contribuente”.


Notifica della cartella per posta. Basta la consegna al portiere

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3073 del 06 Febbraio 2017 decide su una questione di rilevante interesse per le notifiche eseguite direttamente tramite il servizio Postale Nazionale. Sostanzialmente afferma che la consegna del plico al portiere dello stabile definisce e completa l’iter notificatorio senza la necessità dell’invio della “ raccomandata informativa”  al contribuente.

Infatti contrariamente a quanto avevano deciso i giudici di secondo grado,che avevano ritenuto nulla la notifica della cartella tramite il portiere in assenza dell’invio della raccomandata al destinatario con cui veniva informato dell’avvenuta notifica,gli Ermellini hanno affermato che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando l’ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario”.

E, norma alla mano, risulta che “la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari” e intatta è “la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e alla società concessionaria di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario”. E sempre in questa ottica è consentito “anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto”.

L'Osservatorio sulle Notifiche - Edizione del 16 Gennaio 2017

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La Notifica è valida anche se non viene barrata la qualifica del Consegnatario

Con la recente sentenza n. 26700 del 22 dicembre 2016 la Corte di Cassazione è ancora una volta intervenuta sulla nullità della notifica per posta affermando che la notifica risulta comunque provata seppur l’agente postale ha omesso di barrare la casella  che indica la qualifica del soggetto “consegnatario”.

Per gli Ermellini è sufficiente tenere presente che”nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.”. Ciò comporta che in questa vicenda va considerata “valida la notifica delle cartelle di pagamento”, avvenuta “a mani proprie del destinatario”.


E’ legittima la Notifica dell’accertamento al domicilio indicato in dichiarazione.A nulla rileva la diversa residenza.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25680 del 14/12/2016 ha messo fine a tanti dubbi sorti nel tempo in relazione a dove correttamente andava notificato l’avviso di accertamento nel momento in cui il domicilio fiscale,ovvero quello indicato in dichiarazione, seppur nello stesso Comune, risultava diverso da quello di effettiva residenza.

Per gli Ermellini è “regolare la notifica degli avvisi di accertamento effettuata presso il domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi, indicazione costituente notizia legale in ordine al domicilio fiscale, ancorché non coincidente con le risultanze anagrafiche”

Concludono i Giudici affermando che “le notificazioni degli atti tributari debbono essere eseguite al domicilio fiscale del contribuente, che per le persone fisiche si identifica con quello del Comune nella cui anagrafe sono iscritte”, ma ciò non significa che “dovendo l’Ufficio, prima di notificare un atto al contribuente, controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti dell’Amministrazione finanziaria”. Soprattutto perché, in caso contrario, “tale interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi”.

Di conseguenza, si può affermare, concludono i giudici, che “altro è il caso di un cambio di residenza e altro è il caso di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi: in quest’ultimo caso, infatti, la notificazione che si sia perfezionata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell’atto in casa comunale) deve considerarsi valida, nonostante che tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche”.Ciò comporta che, “posto che l’Amministrazione finanziaria era a conoscenza del domicilio del contribuente, come indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate”, è da ritenere “valida” in questa vicenda “la notificazione dell’atto impositivo siccome eseguita nel domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente”, e ciò rende legittima “la conseguente cartella esattoriale”.

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