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LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

di Pietro Curzio

Lo scopo ed il carattere dell’istituto

Le progressioni economiche, sia quelle verticali che quelle orizzontali, mirano a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti; le prime, si attuano con prove selettive ad hoc volte ad accertare la capacità dei candidati, le seconde, nell’ambito di un apposita procedura, utilizzano  precedenti valutazioni, fermo restando che anche le seconde  hanno una natura premiale e scevra da automatismi (delibera Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo del 18 maggio 2018). 

IL PERSONALE COMANDATO

I dipendenti dell’ente che sono in comando presso un’altra PA possono partecipare alle selezioni per la progressione orizzontale nell’ente da cui dipendono o partecipano a quelle dell’ente che le utilizza?

L’ANZIANITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

La contrattazione collettiva decentrata integrativa può aumentare a 3 il numero minimo di anni, rispettivamente, di anzianità e/o di anzianità nella progressione economica per potere partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali?

IL TETTO ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Sulla base delle norme contrattuali e legislative si deve considerare fissato un tetto al numero di progressioni orizzontali che la contrattazione decentrata può disporre?

IL LAVORO NELLE PA NELLA ATTUALE FASE DI EMERGENZA

Di Arturo Bianco

La sospensione delle prove concorsuali in presenza, lo stimolo a dare corso alla utilizzazione in modo più ampio del lavoro agile, la sollecitazione ad ampliare i margini di flessibilità oraria e la limitazione delle riunioni svolte nelle modalità tradizionali, nelle zone rosse il lavoro agile va svolto tranne che per le attività indifferibili da svolgere in presenza. Sono queste le più recenti indicazioni sul lavoro pubblico nella attuale fase di emergenza, anche alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre.

SPETTA IL PREMIO DI 100 EURO ANCHE A CHI HA PRESTATO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DISTACCO O PERMESSO SINDACALE

di Pierluigi Tessaro

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 519 del 3.11.2020, si è espressa in merito all’erogazione del premio di € 100 a favore dei dipendenti in distacco o permesso sindacale che hanno svolto l’attività nel mese di marzo. L’Agenzia fiscale, dopo aver richiamato la precedente Circolare n. 8/E del 3.4.2020 e la successiva Risoluzione n. 18/E del 9.4.2020 di chiarimenti in merito, ha precisato che l’articolo 31, comma 6, del D.P.R. n. 164/2002 - “Distacchi sindacali”, prevede che …. “I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

RUBRICA S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 3/11/2020

Di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. V 21/9/2020 n. 5483

Giudizio di anomalia e discrezionalità in capo alla stazione appaltante

In caso aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia per quelle offerte che risultino aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi, mentre è rimessa alla sua discrezionalità se procedere al giudizio di anomalia qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile. 
In ogni caso, secondo l'art. 95, comma 10, è sempre necessario, prima di procedere all'aggiudicazione, "verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d)" vale a dire che "il costo del personale (non, n.d.s.) è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 6". 
Ne consegue che il legislatore non ha ritenuto sempre dovuta la verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, la cui attivazione ha rimesso ad un preciso presupposto fattuale, come pure non ha imposto che, prima dell'aggiudicazione, si proceda sempre ad accertamento della congruità dei costi per la sicurezza indicati in offerta, ma ha certamente imposto tale accertamento in relazione ai costi della manodopera (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818; III, 24 giugno 2019, n. 4317; III, 1 agosto 2018, n. 4763). 

La spesa per le assunzioni finanziate da altri soggetti va in deroga alla spesa del personale ai fini della determinazione del suo rapporto con le entrate correnti?

I comuni compresi nella fascia cd virtuosa possono aumentare la loro spesa del personale a condizione che rimangano all’interno della soglia massima prevista per queste amministrazioni?

I comuni che sono collocati nella fascia più elevata nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti possono effettuare assunzioni di personale?

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