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Le assunzioni nel 2016

Prof. Arturo Bianco

direttoreLe assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali e delle regioni sono, per le capacità del 2016, destinate all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Peraltro, proprio in questi giorni tali dipendenti possono indicare le amministrazioni alle quali chiedono di essere assegnati; la loro assegnazione a tali enti sarà disposta per i posti che questi enti hanno inserito nel portale della mobilità sulla base dei criteri previsti dal DPCM del 14 settembre 2015.

Per come previsto dalla legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, tali capacità saranno utilizzabili con procedure ordinarie una volta che nella regione non vi saranno più dipendenti degli enti di area vasta e della Croce Rossa Italiana in sovrannumero.

LE DEROGHE ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA

Le deroghe al vincolo di destinare le capacità assunzionali all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta sono attualmente le seguenti, sulla base del dettato legislativo e delle interpretazioni che sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle sezione autonomie della Corte dei Conti:

  1. assunzioni di vigili nelle sei regioni per le quali la Funzione Pubblica ha attestato l’assenza di sovrannumeri relativamente a questo profilo;
  2. assunzioni di profili che non esistono negli enti di area vasta (quali le educatrici di asili nido e le maestre di asilo);
  3. assunzioni finanziate dai resti delle capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014 ove non utilizzate o per la quota non utilizzata;
  4. assunzioni di categorie protette per coprire la quota d’obbligo;
  5. aumenti di part time;
  6. nelle opinioni prevalenti trasformazioni a tempo pieno di personale assunto a part time (si ricorda che il rientro a tempo pieno di personale assunto come tale e che per propria richiesta è stato successivamente utilizzato a tempo parziale non è una nuova assunzione).

L’UTILIZZO DEI RESTI

Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 63 dello scorso 24 marzo non è necessario che, per la utilizzazione dei residui delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate, le amministrazioni locali e/o regionali debbano avere programmato l’assunzione nel programma del fabbisogno dell’anno in cui tale capacità è maturata.

Il parere ci dice espressamente che “le limitazioni introdotte sono finalizzate unicamente alla riduzione o al contenimento della spesa per personale. Ne consegue che tale risparmio, nell’ammontare complessivo previsto anno per anno, resta già conseguito e pertanto tale obiettivo non risulta pregiudicato dal riutilizzo dei resti assunzionali non ancora utilizzati”. E’ questo il tratto caratterizzante le scelte legislative che deve, quindi, essere assunto come elemento caratterizzante dell’intero dettato normativo.
Di conseguenza viene evidenziato che: “con riferimento alle assunzioni dell’anno 2016, le facoltà assunzionali rinvenienti dalle cessazioni intervenute nel 2015 (anno precedente) dovranno essere destinate all’espletamento delle procedure di mobilità del personale soprannumerario delle province.. Unicamente a seguito dell’esaurimento di tali procedure la facoltà di assunzione sarà limitata al tetto del 25% della spesa del personale cessato nel 2015”. Ciò perché la legge di stabilità del 2016 consente di mantenere le capacità assunzionali derivanti dalle disposizioni del D.L. n. 90/2014 per le assunzioni di personale degli enti di area vasta in sovrannumero, capacità che ricordiamo essere fissata per il 2016 nello 80% dei risparmi delle cessazioni del 2015 e che può arrivare, sulla base delle disposizioni della legge di stabilità 2015, fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente. Occorre comunque ricordare che il costo delle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta è maggiore, in quanto comprende anche il salario accessorio in godimento, quindi i costo aggiuntivi possono essere mediamente fissati nel 20% in più.

Ed ancora ci viene detto che “la possibilità di utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente .. in virtù di quanto chiarito dalla Sezione delle autonomie nella pronuncia n.28 del 2015, va inteso in un’accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013-2015”. Ed inoltre il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise aggiunge che, per le assunzioni con procedure ordinarie, “le quote di turn-over  a tal fine disponibili, sono da considerare solo quelle relative all’anno 2013”, mentre “le facoltà assunzionali liberate dai cessati negli anni successivi (2014 e 2015), dovendo dunque essere destinate prioritariamente al ricollocamento del personale soprannumerario delle province”.

Ecco la conclusione che viene tratta dalla citata deliberazione: “a tal fine non sarà possibile utilizzare gli eventuali resti rinvenienti dagli anni 2011 e 2012, poiché non rientranti nel triennio precedente all’annualità di assunzione, da intendersi in senso dinamico”. Cioè con “scorrimento” degli anni di riferimento.

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