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La utilizzazione di personale di altri enti

a cura di Arturo Bianco

I piccoli comuni possono dare corso alla utilizzazione di dipendenti di altri enti locali utilizzando nello stesso tempo la convenzione per la gestione associata ed il comma 557 della legge n. 311/2004, cioè al di fuori dell’orario di lavoro. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 109/2017. Il parere ricorda che ad analoghe conclusioni è pervenuta l’Aran con il parere RAL 1554. In questo modo si ampliano le opportunità di utilizzazione flessibile del personale di altri enti da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni dei comuni.

LE INDICAZIONI

La citata deliberazione della sezione di controllo della magistratura contabile molisana ci dice che “la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d’eccedenza. Ricordiamo che per scavalco condiviso si intende la convenzione per la gestione associata ex articolo 14 CCNL 22.1.2004, mentre per scavalco di eccedenza si intende il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004.

Leggiamo inoltre nella deliberazione che “l’operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all’istituto del c.d. scavalco condiviso; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Dunque il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale rimane giuridicamente unico tanto che, ad esempio, la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestita dall’ente di provenienza titolare del rapporto stesso. Da quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004, il comune .. possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d’obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza”.

IL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23/2016, gli oneri per le gestioni associate tramite convenzioni, nonché quelli per molti versi analoghi sostenuti per i comandi, non vanno nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Mentre in tale tetto vanno inclusi gli oneri per la utilizzazione di personale di altro ente ai sensi del comma 557 della legge n. 311/2004.

Alla base di tale distinzione la considerazione che, nella prima fattispecie, si rimane comunque all’interno della spesa già sostenuta. Mentre, nella seconda ipotesi, si supera tale tetto di spesa.

Ricordiamo che, in ogni caso, siamo nell’ambito del tetto di spesa del personale.

LA CONVENZIONE

L’articolo 14 del CCNL 22.1.2004 prevede che gli enti locali possono dare corso a gestioni associate attraverso la utilizzazione in modo congiunto, entro l’orario di lavoro, di dipendenti e/o di responsabili. Tale possibilità si aggiunge alla utilizzazione dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè alla gestione associata di una intera funzione o servizio.

Sulla base di questa previsione si può dare corso anche alla assegnazione da parte di ambedue le amministrazioni della responsabilità di posizione organizzativa, il che consente la sommatoria dei rispettivi compensi fino al tetto massimo di 16.000 euro annui per la retribuzione di posizione e del 30% della stessa per quella di risultato.
Siamo in presenza di un istituto che è, per molti aspetti, una variante del ricorso al comando a tempo parziale.

IL COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

I comuni fino a 5.000 abitanti, le unioni dei comuni e le comunità montane possono utilizzare al di fuori dell’orario di lavoro dipendenti di altri enti locali. Occorre la preventiva autorizzazione da parte delle amministrazioni da cui gli stessi dipendono. Il tetto massimo dell’orario di lavoro di questi dipendenti deve comunque restare entro le 48 ore settimanali, che ricordiamo essere il tetto massimo dell’orario di lavoro fissato dal D.Lgs. n. 66/2003, per cui nell’ente che utilizza il dipendente la durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 12 ore settimanali. Ricordiamo che questa possibilità si aggiunge alla previsione di cui all’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale “I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”.

Occorre aggiungere che, anche nel caso di ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004, è possibile conferire l’incarico di posizione organizzativa e che tale incarico si può sommare a quello eventualmente attribuito presso l’ente di provenienza, a condizione che l’importo complessivo delle due retribuzioni non superi il tetto di 16.000 euro annui.

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