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La conversione del DL 50/2017: le principali novita’ per il personale

a cura di Arturo Bianco

Il testo della legge di conversione del DL n. 50/2017 approvato in prima lettura da parte della Camera dei Deputati e che molto probabilmente diventerà il testo definitivo contiene numerose ed importanti disposizioni per il personale degli enti locali e delle regioni. Le principali disposizioni sono le seguenti: l’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato da parte dei comuni fino a 3.000 abitanti e delle regioni, il superamento dei tetti di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione, il ricorso delle PA al contratto di prestazione occasionale e l’allentamento del divieto di conferimento di incarichi professionali agli amministratori pubblici. Tra le altre novità si segnalano la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato utilizzando proventi di sponsorizzazioni, gli oneri per la utilizzazione della polizia locale nelle manifestazioni sportive posti a carico degli organizzatori come possibilità offerta agli enti, la flessibilità nella utilizzazione del personale nelle forme associative e le assunzioni di dirigenti da parte delle province.

LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 22, con il comma 1 bis, si innalza al 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni la possibilità per le regioni che hanno rispettato il pareggio di bilancio e che hanno un rapporto tra spese del personale e titolo primo delle entrate correnti, ad eccezione di quelle a destinazione vincolata, inferiore al 12%. Ovviamente nel rispetto di vincoli del pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale.

Si conferma che i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (e non più a 10.000 come previsto dalla legge n. 208/2015) possono effettuare per gli anni 2017 e 2018 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del 75% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Per potere effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro tale soglia occorre dimostrare il rispetto del parametro dipendenti/popolazione di cui al Decreto Ministro dell’Interno 10 aprile 2017.
Con una disposizione inserita nella legge di conversione viene stabilito  che la capacità assunzionale a tempo indeterminato dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti sia aumentata al 100% del risparmio delle cessazioni se l’ente ha nell’anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%. Le entrate correnti vanno calcolate come dato medio del triennio precedente, quindi con un punto di riferimento che varia nel corso degli anni.

Dal 2018 per i comuni che rispettano i vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale e del rapporto tra dipendenti e popolazione residente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitario dal prima citato Decreto e che lasciano nell’esercizio spazi finanziari non utilizzati inferiori all’1%, le capacità assunzionali sono incrementate al 90% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell’anno precedente.

GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L’articolo 21 bis consente nell’anno 2017 ai comuni, alle unioni ed alle altre forme associative tra enti locali che hanno approvato il conto consuntivo 2016 entro lo scorso 30 aprile, che ricordiamo essere il termine previsto dal legislatore per la sua adozione, e che hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio, di:

  1. Superare il tetto di cui all’articolo 6, comma 7, del DL n. 78/2010, norma per la quale la spesa per gli incarichi di consulenza e studio non deve essere superiore al 20% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009;
  2. Superare il tetto di cui all’articolo 6, comma 8, del DL n. 78/2010, disposizione per la quale la spesa per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza non deve essere superiore al 20% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Il tetto del 20% permane in ogni caso per la spesa relativa a mostre;
  3. Superare il tetto di cui all’articolo 6, comma 13, del DL n. 78/2010, norma per la quale la spesa per la formazione del personale non deve essere superiore al 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009;
  4. Superare il tetto di cui all’articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, norma in base a cui la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni non deve essere superiore al 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2007.

La disposizione al comma 2 detta le condizioni che si applicano a partire dall’anno 2018 ai comuni per potere consentire queste deroghe. In primo luogo, è necessaria l’approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente (quindi relativamente al bilancio del 2018 entro il 31 dicembre 2017, da chiarire se a prescindere o meno da eventuali spostamenti dello stesso) ed è inoltre necessario che essi abbiano rispettato il vincolo del pareggio di bilancio. Non viene riproposta la necessità dell’avvenuto rispetto del termine di approvazione del conto consuntivo.

Il comma 5 quater dell’articolo 22, con una norma poco coordinata, stabilisce che i comuni e le società da essi partecipate, possano superare (a prescindere dai vincoli del rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio) il tetto del 20% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 per le mostre e ciò al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni di promozione del territorio, sviluppo economico e della cultura in ambito locale.

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso, ai sensi dell’articolo 54 bis al contratto di prestazione occasionale. Esso è utilizzabile da parte dei prestatori per un tetto massimo di 5.000 euro annui, da parte degli utilizzatori per un importo annuo massimo di 5.000 euro (calcolano dl 75% quelli resi da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di redditi da inclusione) ed entro un tetto di 2.500 euro annui per prestazioni rese dallo stesso prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore. Possono farne ricorso anche le PA che hanno più di 5 dipendenti, fermo restando il rispetto del tetto di spesa del personale e del tetto di durata massima di 280 ore in un anno civile. Tale utilizzazione deve essere motivata da “esigenze temporanee o eccezionali” e solamente per  progetti sociali speciali, per lavori di emergenza connessi a calamità o eventi naturali improvvisi, per attività di solidarietà, per manifestazioni.
Le PA, al pari degli altri utilizzatori, devono trasmettere in modalità telematica entro 1 ora dall’inizio della prestazione le informazioni all’Inps.

GLI INCARICHI AGLI AMMINISTRATORI

Il comma 4 dell’articolo 22 restringe i casi in cui è inibito il conferimento di incarichi, anche professionali, agli amministratori. Viene previsto che tale divieto, contenuto nell’articolo 5, comma 5, del DL n. 78/2010, non operi per gli incarichi professionali conferiti da amministrazioni che operino “in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale l’interessato al conferimento dell’incarico riveste la carica elettiva”. Ricordiamo che sulla ampiezza di questo divieto ha di recente richiamato l’attenzione la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 11/2017. La disposizione stabilisce inoltre, con un chiarimento introdotto dalla legge di conversione, che rientrano tra gli incarichi professionali che non possono essere conferiti quelli assegnati dal comune e dagli enti di cui lo stesso è parte a qualunque titolo in cui il professionista riveste un incarico amministrativo.

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