Vengono disciplinate in modo innovativo le conseguenze della mancata definizione di una intesa. Per le materie oggetto di contrattazione che non hanno un contenuto economico diretto, la ricerca di una intesa deve protrarsi per un periodo non superiore a 30 giorni che le parti, d’intesa, possono prorogare per un periodo massimo di altri 30 giorni, dopo di che ognuna di esse riassume “le rispettive prerogative e libertà di iniziativa”. Per le materie oggetto di contrattazione che hanno un contenuto economico diretto invece la ricerca di una intesa deve protrarsi per un periodo non superiore a 45 giorni che le parti, d’intesa, possono prorogare per un periodo massimo di altri 45 giorni. Dopo di che, sulla base del dettato del D.Lgs. n. 165/2001, se “il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10 (nda quelli che presiedono alla gestione delle relazioni sindacali, quindi responsabilità, correttezza, buona fede, trasparenza e prevenzione dei conflitti), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo”. Quindi dà corso alla cd deliberazione unilaterale in luogo della contrattazione.
La ipotesi di contratto decentrato integrativo, unitamente alle relazioni illustrativa e finanziaria, deve entro i 10 giorni successivi essere trasmessa ai revisori dei conti. Questo organismo sulla base delle regole contrattuali è chiamato a verificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio” e deve dare corso alla “relativa certificazione degli oneri”. Ricordiamo che, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, spetta a tale organismo anche la verifica del rispetto dei vincoli “derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”, quindi una sorta di controllo di legittimità non previsto dalla norma contrattuale. Se i revisori formulano dei rilievi, entro i 5 giorni successivi si deve tornare in contrattazione. Continua ad essere prevista la maturazione del silenzio assenso nel caso in cui i revisori dei conti non formulino rilievi entro i 15 giorni successivi alla ricezione della ipotesi di contratto decentrato. Ricordiamo comunque che i revisori, oltre alla pronuncia richiesta dalla Ragioneria Generale dello Stato sul fondo per le risorse decentrate si esprimono sulla contrattazione asseverando sia le relazioni illustrativa e finanziaria sia il conto annuale.
Esaurito questo iter l’organo di governo con una specifica deliberazione, sulla quale vanno quindi apposti i pareri di regolarità tecnica e contabile, autorizza il presidente della delegazione alla sottoscrizione definitiva del contratto che, unitamente alle relazioni, deve essere trasmesso entro 5 giorni ad Aran e Cnel ed essere inoltre pubblicato sul sito internet. Il mancato rispetto dei vincoli di trasmissione e/o di pubblicazione determina come conseguenza il divieto di inserimento nel fondo delle risorse di parte variabile.
I SOGGETTI
Per la composizione della delegazione trattante di parte pubblica dobbiamo evidenziare che l’articolo 8, comma 2, si limita a prescrivere che essa debba essere nominata dalla giunta e, aggiungiamo, che l’organo di governo deve anche individuarne il presidente. Invece, il CCNL 1.4.1999, all’articolo 10, stabiliva esplicitamente che di essa potessero fare parte solamente dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, funzionari. Su questa base la giurisprudenza del lavoro in modo maggioritario aveva ritenuto illegittima la presenza degli amministratori tra i componenti formalmente individuati di tale organismo. Ricordiamo che per l’Aran l’unica deroga possibile era prevista per gli amministratori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti cui sono stati conferiti dall’ente compiti di responsabili di uffici o servizi. Ricordiamo inoltre che il nuovo contratto espressamente stabilisce la disapplicazione di tutte le clausole contenute nei precedenti contratti per le relazioni sindacali. Occorre chiarire se da ciò consegue la possibilità che in tutti gli enti gli amministratori possono fare parte della delegazione trattante di parte pubblica o se, in omaggio alla distinzione di carattere generale dei compiti tra amministratori, cui spettano indirizzo e controllo, e dirigenti, cui spetta la gestione, tale presenza non sia comunque possibile.
I soggetti sindacali sono la RSU e le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale: anche se non vi è una specifica previsione in questa direzione nella ipotesi di contratto, si deve comunque pervenire a questa conclusione. Le organizzazioni sindacali che hanno firmato la ipotesi di contratto nazionale sono le seguenti quattro: Cgil fp, Cisl fp, Uil fpl e Csa regioni ed autonomie locali, cui si devono aggiungere le confederazioni cui le stesse aderiscono. Rispetto all’ultimo contratto di parte normativa, il CCNL 11.4.2008, scompare la Dicapp (Snalcc, Fenal, Sulpm). Tutte le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, anche se non presenti nell’ente, hanno diritto ad essere informati, nonché ad essere convocati per tutte le riunioni. Ricordiamo che nel giudizio dell’Aran senza la presenza della RSU non può essere validamente stipulata alcuna intesa, mentre invece l’assenza delle organizzazioni sindacali, a condizione che siano state informate, non produce effetti ostativi sulla contrattazione.
La ipotesi di contratto nazionale non definisce le regole da applicare nel caso di conflitto tra i soggetti sindacali e cioè quali sono i presupposti per definire se l’intesa sottoscritta solamente da alcuni possa essere considerata validamente firmata.
LE MATERIE
Il contratto decentrato ha una durata triennale ed ha un contenuto unitario, cioè si riferisce a tutte le materie oggetto di contrattazione decentrata.
Ecco quelle che hanno un contenuto economico diretto (le lettere riprendono la numerazione contenuta nel contratto nazionale):
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità;
j) la correlazione tra i compensi previsti da norme di legge e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
u) l’incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, al fine del tetto al fondo, una riduzione delle risorse del Fondo,
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
w) il valore dell’indennità di funzione dei vigili, nonché i criteri per la sua erogazione
Ed ecco quelle che non hanno un contenuto economico diretto:
k) l’elevazione dei limiti previsti per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
l) l’elevazione dei limiti, in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
m) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore;
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi.
Dobbiamo quindi trarre la conclusione che rispetto alle regole precedentemente in vigore in termini sostanziali non viene più prevista la contrattazione per: i sistemi di incentivazione; gli interventi per le pari opportunità; la pausa ad inizio o fine turno per particolari figure, sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 9.5.2006; i criteri per la incentivazione del personale in part-time; gli incentivi per il personale degli asili nido e dei docenti; nonché le seguenti materie che si considerano escluse dalla contrattazione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009: i criteri generali delle politiche dell’orario lavoro e la articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro.