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POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPENSI AI SEGRETARI: LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Di Arturo Bianco

La percezione della indennità di posizione con la maggiorazione rispetto a quanto stabilito dall’ente della tredicesima mensilità determina un danno, cui si devono aggiungere quello da disservizio determinato dalla necessità di dovere corrispondere un compenso al soggetto chiamato a sostituire il responsabile che l’ente ha nel frattempo sospeso cautelativamente dal servizio e quello determinato dalla percezione del preavviso per il passaggio da un rapporto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato presso lo stesso ente. La percezione da parte dei segretari della retribuzione di risultato in assenza dei presupposti necessari, così come la erogazione di indennità in violazione di disposizioni di legge determinano il maturare di responsabilità amministrativa e, in questi casi, si può spostare la maturazione della prescrizione se si è in presenza di elementi che connaturano il cd “occultamento doloso” del fatto. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni che possiamo trarre dalle sentenze delle Corte di Conti in materia di responsabilità amministrative connesse alla gestione delle risorse umane.

LE ILLEGITTIMITA’ PER IL SALARIO ACCESSORIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Matura responsabilità amministrativa in capo ad un responsabile di posizione organizzativa per la erogazione e percezione della indennità con la maggiorazione rispetto all’importo fissato della tredicesima mensilità. I maggiori oneri che l’ente ha dovuto sostenere per remunerare un professionista per lo svolgimento delle attività di competenza della posizione organizzativa sospesa a seguito delle illegittimità commesse costituiscono un danno da disservizio. La percezione della indennità di preavviso per il passaggio da un rapporto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato con lo stesso ente è da considerare illegittima. In questa direzione và la sentenza della Corte dei Conti della Sardegna n. 240/2018.

La indennità di posizione ai responsabili deve essere corrisposta per 13 mensilità, per cui l’importo annuo fissato dall’ente viene erogato comprendendo anche la tredicesima e non può essere aumentato per corrispondere tale compenso. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dal CCNL 31.3.1999. Di conseguenza,“in nulla rileva che nei decreti sindacali non fosse prevista una specifica modalità di liquidazione dell’indennità di posizione; trattasi di provvedimenti aventi l’unico scopo di quantificare l’emolumento annuo lordo spettante in concreto, essendo irrilevante l’indicazione di una modalità di liquidazione che comunque non avrebbe potuto essere prevista in difformità da quella prescritta dal CCNL di settore”. Il danno deve essere quantificato nel “quantum autoliquidatosi in più” dallo stesso responsabile. Questo danno è peraltro “la conseguenza di una condotta diretta a conseguire un indebito arricchimento con mezzi fraudolenti”.

Non spetta il preavviso nel caso in cui il dipendente passi da un rapporto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato con lo stesso ente: in questo caso infatti la risoluzione del rapporto di lavoro non è stata decisa unilateralmente. Anche in questa fattispecie viene giudicato che siamo in presenza di una condotta dolosa, stante la autoliquidazione “nella piena consapevolezza della sua non spettanza, confidando nell’assenza di controlli da parte di altri uffici comunali” ed essendo stata constatata l’assenza di “qualunque provvedimento autorizzativo, omettendo di investire della questione gli organi di vertice del comune”.

Occorre inoltre considerare che matura il cd danno da disservizio, determinato dalla circostanza che “in conseguenza della sua condotta illecita e della sua sospensione dalle mansioni, l’amministrazione si è trovata nella necessità di conferire un incarico ad un professionista esterno al fine di ripristinare il regolare andamento delle attività rientranti nelle competenze del convenuto

Si deve infine sottolineare che la sentenza ha ribadito “il principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e dell’azione di responsabilità per danni.. non è quindi possibile identificare nel giudizio penale, ancorchè inerente all’accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità .. atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l’antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile.. Tale principio non subisce deroghe ove l’amministrazione danneggiata si sia costituita parte civile nel processo penale”.

I COMPENSI ILLEGITTIMI EROGATI AI SEGRETARI

I compensi illegittimamente erogati ai segretari sia per l’incarico di direttore generale che per la indennità di risultato in assenza delle condizioni previste dalla normativa, fanno maturare la responsabilità amministrativa/contabile. Sono questi i principi contenuti nella sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 217/2018.

Matura responsabilità per la percezione della indennità di direttore generale dopo che con “la legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dalla legge n. 42/2010 art. 1 quater, lett. d), è stata limitata la possibilità della nomina di un Direttore Generale solamente ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti”. Tale responsabilità matura qualunque sia la terminologia utilizzata: “la indennità, prima riconosciuta come speciale assegnata in un Comune di IV classe (e spettante ai Segretari di Comuni di 2^ classe) sotto forma di retribuzione di posizione ed in seguito qualificata indennità di direzione generale, appare illegittimamente assegnata ed i compensi percepiti relativi alla citata indennità sono, pertanto, privi di giustificazione e fondamento giuridico, sicché la parte convenuta va condannata per le due poste contestate”.

I presupposti per l’assegnazione della indennità di risultato sono i seguenti: “a) l’assegnazione di specifici obiettivi da aggiungere; b) l’accertamento ex post dei risultasti raggiunti; c) la fissazione dei parametri per la misurazione dei risultati medesimi”.

Matura responsabilità anche per la percezione della RIA in misura più elevata rispetto a quanto dovuto. In questo caso occorre allungare i termini di prescrizione in quanto l’accertamento è stato tardivo a seguito di un “occultamento doloso” messo in essere dallo stesso segretario. Evidenzia la sentenza, riprendendo indicazioni consolidate della Corte dei Conti che “la giurisprudenza contabile ha ampliato il concetto di occultamento doloso del pregiudizio, facendo coincidere il comportamento causativo della lesione con l’occultamento stesso (cfr. Sez. I centr. 218/2018), pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l’agente compie l’illecito. bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, e ricorrendo l’occultamento doloso quando vi era un obbligo giuridico di informare, e quindi di attivarsi ed il debitore/dipendente pubblico non è stato meramente passivo ma ha adottato un comportamento preordinato a perpetrare l’inganno: cfr. Sez. I Centr. 218/2018 e Cass. Pen. 41717/2009)”.

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