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L’indennità sostitutiva della mensa non fruita per l’emergenza da Coronavirus non è assoggettata fino all’importo di € 5,29

di Pierluigi Tessaro

Con la risposta n. 301, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al trattamento fiscale da applicare all’indennità erogata da un ente pubblico ai propri dipendenti che, durante il periodo di emergenza da Covid-19, non avevano potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto.

Il quesito posto da un’amministrazione all’Agenzia Fiscale ha riguardato la possibilità di riconoscere, attraverso l’utilizzo di un badge elettronico, presso gli esercizi convenzionati, un’indennità di € 6 legata alla consumazione del pasto, nel rispetto di determinate condizioni di orario.

In merito al mancato utilizzo degli importi presenti nella card, l’ente istante ha richiamato il contenuto della Risoluzione n. 63/E del 17/5/2005, cioè che tali somme non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in considerazione del fatto che le card elettroniche non sono assimilabili ai ticket restaurant, quanto piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa” poiché ci si può rivolgere ad esercizi pubblici convenzionati diversi, abilitati a gestire il badge elettronico.

Tuttavia, causa l’emergenza da Covid-19 e la chiusura dei bar e dei locali di ristorazione convenzionati, i dipendenti non hanno potuto utilizzare le card elettroniche.

La domanda, posta dall’amministrazione istante all’Agenzia delle Entrate, era riferita al trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di € 5,29, che si voleva erogare ai dipendenti che non avevano potuto utilizzare il proprio badge elettronico.

Come soluzione interpretativa, l’ente istante ha richiamato l’art. 51, comma 2, lett. C del DPR 917/86, secondo cui l’indennità sostitutiva giornaliera di € 5,29 che si vuole erogare non deve concorrere alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato la Risoluzione n. 41/E del 30/3/2000, che, in relazione alle indennità sostitutive di cui all’art. 51, comma 2, lettera C, del TUIR, ha precisato che i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro i nuovi limiti stabiliti dalla legge di Bilancio 2020, ovvero € 8 nel caso di buoni pasto elettronici, ed € 4 per quelli cartacei.

L’esclusione riguarda, inoltre, “le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.

In tutti casi, comunque, devono rinvenirsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto, e quindi escludendo tutti gli altri dipendenti ai quali, proprio in funzione della loro particolare articolazione di lavoro che non consente di fruire della pausa pranzo, viene attribuita un’indennità sostitutiva di mensa;
  2. essere addetti ad un’unità produttiva, intesa come sede di lavoro stabile;
  3. ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo dei buoni pasto.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi richiamato la successiva risoluzione n. 63/E del 17/5/2005, chiarendo che la somministrazione di alimenti e bevande, attraverso l’utilizzo di card elettroniche, è assimilata alla mensa aziendale "diffusa", per cui tali importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, indipendentemente dal superamento o meno del limite giornaliero di € 5,29.

In risposta al quesito, l’Agenzia ha concluso ritenendo che l'indennità sostitutiva erogata dall’ente, per un importo giornaliero di € 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l'attività lavorativa come da quesito proposto nell’interpello, sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone sprovviste di strutture o servizi di ristorazione.

Pertanto, se sussistono le condizioni indicate dalla Risoluzione n. 41/E/2000, tale indennità non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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