di Pierluigi Tessaro
Come noto, l’avvio dell’assegno unico è previsto a partire da marzo 2022. Con il messaggio n. 4748 del 31/12/2021, l’Inps ha comunicato che è disponibile la procedura per inoltrare la domanda, che può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui al D.lgs.vo n. 230/2021. La validità della richiesta è su base annua e riguarda le mensilità comprese fra il mese di marzo dell’anno in cui viene presentata la domanda ed il mese di febbraio dell’anno successivo.
L’istanza potrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato, direttamente oppure attraverso gli Istituti di Patronato.
Il beneficio potrà essere erogato interamente al genitore richiedente oppure ripartito con l’altro genitore, a seconda delle situazioni.
Anche i figli maggiorenni potranno richiedere il pagamento della prestazione, che sostituirà l’eventuale richiesta inoltrata dal genitore richiedente.
In base all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, l’INPS determinerà l’importo dell’assegno unico e universale.
Ne potranno beneficiare i nuclei familiari indicati ai fini ISEE con figli minorenni a carico e con quelli maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Per i figli a carico con disabilità non sono previsti limiti di età.
I figli maggiorenni, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
Nel documento, l’INPS specifica che, per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorrerà dalla mensilità di marzo, mentre per le domande presentate dal 1° luglio in poi la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno unico verrà attribuito sulla base dei dati autodichiarati nel modulo di domanda.
La misura è compatibile con altre già attribuite dall’istituto previdenziale, come il reddito di cittadinanza, il bonus asilo nido e i benefici erogati dalle province autonome di Trento e Bolzano, che continueranno ad essere corrisposti.
Non verranno più corrisposti, invece, a partire dal 1/1/2022, il premio alla nascita o per l’adozione del minore ed il fondo di sostegno alla natalità.
Inoltre, dal 1/3/2022 altre misure non verranno più attribuite: si tratta dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui alla legge n. 448/98, l’assegno per nucleo familiare previsto dalla legge n. 153/88, oltre alle maggiorazioni dell’assegno temporaneo e quelle per l’assegno per il nucleo familiare disposte dal D.L. n. 79/2021.
A decorrere dal 1/3/2022, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
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