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ININFLUENTE L’UTILIZZO DI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA O DI RISORSE FINANZIATE DIRETTAMENTE A CARICO DEL BILANCIO DELL’ENTE PER DETERMINARE L’ALTERAZIONE DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA

A cura di Salvio Biancardi

In una recente pronuncia la Corte dei conti conferma il rischio di alterazione dei  limiti di finanza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 75/2017 in caso si attinga dal fondo per la contrattazione decentrata per finanziare le indennità di posizione organizzativa.

Si tratta del parere della Corte dei conti per la regine siciliana n. 22/2022.

Nel caso esaminato un Comune aveva chiesto alla Corte dei conti di chiarire se era possibile reperire sul fondo per la contrattazione integrativa, seppure in minima quota percentuale, somme destinate ad incrementare le risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, senza alterare i limiti di finanza pubblica imposti dall’art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

La Corte ha rammentato che, come ben osservato dalla Sezione controllo per la regione Liguria nella deliberazione n.56/2019/PAR: “Sul piano della contrattazione collettiva, il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio 2018, ha uniformato il finanziamento delle posizioni organizzative degli Enti Locali privi di dirigenti e di quelli con dirigenza. Infatti, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto anteriori a quello stipulato il 21 maggio 2018 (CCNL del 31 marzo 1999 e CCNL di settore del 1° aprile 1999) le indennità di posizione organizzativa attribuite dagli Enti Locali privi di dirigenti erano finanziate direttamente a carico del bilancio, senza transitare per le risorse destinate annualmente alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, sui quali, invece, gravavano le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite alle posizioni organizzative degli Enti Locali con dirigenza. Il nuovo CCNL prevede, invece, una omogeneizzazione del finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative per entrambe le tipologie di amministrazioni, atteso che “le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti” (art. 15, comma 5). L’art. 67, comma 1, inoltre, dispone che “A decorrere dal 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili (……) relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori (…). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Peraltro “La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019/PAR, Sezione controllo Lombardia, n. 200/2018/PAR).

In conclusione, quindi, l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (in senso conforme si veda anche la sez. Puglia deliberazione n. 6/2022/PAR).

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