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CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: PROCEDIMENTO PIÙ SNELLO E BUROCRAZIA RIDOTTA PER CONNETTERE IL PAESE

di Francesco Vicino

Tra le tappe necessarie per il percorso di trasformazione digitale del Paese, un ruolo fondamentale è senza dubbio attribuito agli interventi di potenziamento e installazione, laddove non ancora esistenti, delle infrastrutture di rete fissa e mobile per una connessione Internet veloce e adeguata a tutte le esigenze dei cittadini italiani. Orbene, oltre agli indispensabili adempimenti di natura normativa, organizzativa e pianificatoria, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e imposti dal PNRR italiano approvato dall’Unione Europea, passa necessariamente dalla materiale installazione delle infrastrutture tecnologiche deputate al funzionamento delle reti fisse e mobili in fibra ottica.

Queste operazioni comportano articolate valutazioni di natura amministrativa, che coinvolgono diversi soggetti, tra cui operatori privati di settore e amministrazioni pubbliche centrali, ma soprattutto locali, competenti in materia di aggiudicazione dei bandi per lo svolgimento degli interventi. Ciò premesso, dunque, si ritiene doveroso inquadrare e mettere adeguatamente a fuoco la fonte normativa cui, inter alia, è demandata la disciplina del procedimento amministrativo applicabile ai sopracitati interventi infrastrutturali: il c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche (di seguito anche “CCE”), di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Il CCE, più volte modificato nel corso degli anni e finalizzato alla regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche in Italia in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria, introduce regole di funzionamento che riguardano prevalentemente i seguenti settori: la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, le condizioni per la concessione di licenze, le modalità di accesso alle infrastrutture e la gestione dello spettro radio in un’ottica di tutela e sviluppo del mercato delle comunicazioni. In aggiunta a quanto appena descritto, come si accennava e per quanto di maggior interesse in questa sede, attraverso il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e le sue successive modifiche, il legislatore ha provveduto a introdurre un procedimento amministrativo semplificato rispetto a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 24, prefiggendosi il fondamentale obiettivo di accelerare e snellire la realizzazione degli interventi di installazione delle infrastrutture di rete, spesso rallentati dai numerosi e complessi adempimenti amministrativi imposti dalle PA locali.

Da ultimo, il 13 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 48/2024, recante disposizioni correttive al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, con cui era stato già aggiornato il Codice delle comunicazioni elettroniche per adeguarlo alla direttiva (UE) 2018/1972. Attraverso l’intervento emendativo in esame, entrato in vigore il 28 aprile 2024, il legislatore ha inteso dare seguito al già menzionato obiettivo di semplificazione delle procedure di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in fibra ottica, favorendo il processo di innovazione tecnologica e incrementando la copertura territoriale della banda larga. Il tema infrastrutturale riveste infatti un ruolo cruciale anche e soprattutto alla luce del PNRR e dei fondi comunitari destinati alla realizzazione di un’infrastruttura digitale moderna e competitiva.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le principali novità introdotte dal d.lgs. n. 48/2024, per quanto riguarda il procedimento di installazione delle infrastrutture di rete:

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Articoli 11 e 14 CCE)

Innanzitutto, in un’ottica di semplificazione procedurale e terminologica, il d.lgs. n. 48/2024 interviene modificando gli articoli 11 e 14 del CCE, provvedendo alla sostituzione dei concetti di “dichiarazione”, “istanza”, “notifica”, con il termine “segnalazione”. Viene dunque introdotto un registro univoco per la fase di avvio delle attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che richiama in maniera esplicita il concetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, nel tentativo di agevolare la comprensione del testo normativo e di consentire una razionalizzazione dei diversi procedimenti amministrativi e regimi autorizzatori.

  • Norme per la banda larga e mappatura delle infrastrutture (Articolo 22 CCE)

Un altro aspetto interessante del decreto legislativo in esame riguarda le operazioni di classificazione e mappatura delle infrastrutture per la banda larga, secondo quanto disposto dall’articolo 22 del CCE. Il d.lgs. n. 48/2024, per l’appunto, ha previsto di ridurre a un anno il periodo di tempo entro cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) devono, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, realizzare una mappatura geografica delle aree coperte da reti in grado di fornire banda larga (attualmente distinte in aree "nere" con almeno due reti a banda ultra-larga, "grigie" con una sola rete, e "bianche" prive di infrastrutture), impegnandosi ad aggiornare periodicamente i dati e le informazioni che vi si riferiscono. Un simile aggiornamento è quindi finalizzato a promuovere la migliore diffusione possibile della banda ultra-larga sul territorio italiano, coinvolgendo anche le aree bianche c.d. “a fallimento di mercato” e incentivando, al tempo stesso, la concorrenza tra gli operatori.

  • Semplificazione urbanistica e autorizzazioni per infrastrutture (Articoli 43 e 44 CCE)

Ulteriori modifiche, poi, hanno investito l’articolo 43 del CCE, in virtù del quale l’autorizzazione per l’installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende ora – assorbendola – anche la valutazione di compatibilità con la disciplina urbanistica ed edilizia, divenendo così titolo autorizzativo unico per l’esecuzione delle opere. L’articolo 44 CCE, invece, che disciplina il procedimento richiesto per la realizzazione di nuovi   impianti (nello specifico infrastrutture   di   comunicazione    elettronica   per impianti radioelettrici), è stato integrato con il comma 6-bis, in virtù del quale “l'istanza  di autorizzazione si  intende  accolta  decorso  il termine perentorio di cui al comma 10 (60 giorni, ndr) dalla data  di  presentazione della stessa, ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente  ad  effettuare  i controlli”.

Entrambe le novità mirano a migliorare nettamente l’efficienza procedurale e riducono i tempi burocratici, soprattutto in relazione alle norme sull’utilizzo di portali telematici per la presentazione delle domande agli enti locali.

  • Opere civili da scavo (Articolo 49 CCE)

Per quanto concerne le opere civili da scavo e occupazione di suolo pubblico, il novellato articolo 49 CCE contiene ora una procedura autorizzativa semplificata, in base alla quale è previsto che la richiesta per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica sia trasmessa attraverso l’apposito portale telematico con la modulistica predisposta per lo scopo dagli Enti locali competenti. Contrariamente, in assenza del portale telematico e della sopra citata modulistica, i soggetti interessati dovranno trasmettere la richiesta via PEC. Anche in questo caso l’obiettivo del legislatore è chiaro: ridurre al minimo i passaggi – e i contestuali impedimenti - burocratici suscettibili di rallentare la corretta e celere conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione allo svolgimento dei lavori.

Inoltre, al fine di alleggerire ulteriormente l’iter procedimentale e di favorire la realizzazione delle opere, il legislatore ha disposto che in caso di silenzio dell'amministrazione adita, trascorsi 30 giorni, la domanda si intende accolta (per specifiche tipologie di intervento sono previsti termini anche inferiori). Decorso il termine, l'amministrazione deve comunicare l’autorizzazione entro 7 giorni, trascorsi i quali è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Il comma 22 dell’articolo 1 del d.lgs. n.48/2024 introduce poi l'art. 49-ter, che sancisce l'inefficacia dei provvedimenti negativi tardivi per tutte le fattispecie autorizzatorie previste dagli artt. 44-49 del Codice.

  • Espropriazione per pubblica utilità (Articolo 51 CCE)

L’art. 1 del D.Lgs. n. 48/2024, con il comma 24, ha introdotto novità anche in tema di espropriazione per pubblica utilità. In base all’attuale formulazione normativa l'operatore può, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità, esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o dei diritti reali sugli stessi, quando necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere.

Tra le altre novità introdotte dalla norma in esame, si segnala in questa sede la scelta del legislatore di (i) introdurre nuove definizioni tecniche e concettuali (come "access point", "call center" e "Mac Address") volte a garantire una maggiore specificità terminologica nell’ambito delle reti e dei servizi di comunicazione (ii) disciplinare più nello specifico la materia delle sanzioni per condotte illecite, disponendo, a tutela degli utenti, che gli operatori che violano le limitazioni all’accesso ai numeri per frodi o abusi - come i call center che praticano attività commerciali sleali - possono essere sanzionati con multe fino a un milione di euro. (iii) migliorare la sicurezza delle comunicazioni mobili, obbligando gli operatori a identificare correttamente gli acquirenti di SIM, anche tramite l’utilizzo di sistemi di identificazione digitale. Queste modifiche puntano a rendere il sistema delle comunicazioni elettroniche più efficiente, sicuro e concorrenziale, in linea con gli obiettivi di semplificazione procedurale e di innovazione tecnologica previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

In conclusione, dunque, la finalità del presente contributo risiede nel tentare di far luce su una disciplina di settore che, sebbene cruciale per il processo di innovazione e progresso del Paese, è spesso mal interpretata anche dalle stesse pubbliche amministrazioni coinvolte. Ciò è deducibile anche e soprattutto alla luce dei più recenti interventi del giudice amministrativo in tema di istanze di autorizzazione presentate dagli operatori di rete per la realizzazione delle infrastrutture di propria competenza, alle quali hanno fatto seguito esiti molto disomogenei in base alle diverse determinazioni adottate dagli enti locali.

Orbene, proprio in tale prospettiva deve essere esaminato l’intervento emendativo del CCE qui in esame: esso assolve la precipua finalità di contrastare la tendenza, sempre più frequente da parte delle amministrazioni locali, ad adottare decisioni che, imponendo condizioni illegittime o pretestuose, sono suscettibili di causare pesanti e pregiudizievoli ritardi sulla tabella di marcia prevista per il raggiungimento degli obiettivi – e di conseguenza, per l’ottenimento dei fondi – di derivazione comunitaria.

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