di Salvio Biancardi
In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali). Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. di controllo per la Regione Emilia Romagna nel parere n. 220/2021.
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