di Pierluigi Tessaro
Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d'imposta dovranno trasmettere sia le certificazioni uniche ordinarie all’Agenzia delle Entrate, che le certificazioni uniche sintetiche ai lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori occasionali, cococo, tirocinanti, ecc., riferite al periodo d’imposta 2020.
Una data unica per l’invio, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16-bis, comma 2, del D.L. 124/2019.
Per quanto riguarda le C.U. contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine ultimo per l’invio rimane fissato al 2 novembre 2021, poiché il 31 ottobre cadrà di domenica.
di Pierluigi Tessaro
L’art. 23, comma 3, del D.P.R. 600/73, dispone che il sostituto d’imposta deve effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il conguaglio fra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sugli stessi, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle “altre detrazioni” previste dal TUIR, e delle detrazioni eventualmente spettanti per oneri, previste dall’articolo 15 dello stesso TUIR.
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