Di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 21/9/2020 n. 5483
Giudizio di anomalia e discrezionalità in capo alla stazione appaltante
In caso aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia per quelle offerte che risultino aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi, mentre è rimessa alla sua discrezionalità se procedere al giudizio di anomalia qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile.
In ogni caso, secondo l'art. 95, comma 10, è sempre necessario, prima di procedere all'aggiudicazione, "verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d)" vale a dire che "il costo del personale (non, n.d.s.) è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 6".
Ne consegue che il legislatore non ha ritenuto sempre dovuta la verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, la cui attivazione ha rimesso ad un preciso presupposto fattuale, come pure non ha imposto che, prima dell'aggiudicazione, si proceda sempre ad accertamento della congruità dei costi per la sicurezza indicati in offerta, ma ha certamente imposto tale accertamento in relazione ai costi della manodopera (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818; III, 24 giugno 2019, n. 4317; III, 1 agosto 2018, n. 4763).
Con il cedolino del mese di novembre si conclude la rateizzazione delle ritenute riferite agli importi delle addizionali regionali e comunali relative all’anno precedente.
Si tratta di valori che vengono addebitati mensilmente a partire dal mese di gennaio, fino a novembre compreso, in un numero massimo di 11 rate.
E’ un gran parlare, a tutti i livelli, del peso della burocrazia, intesa come adempimenti inutili e costosi sia per il cittadino che per l’organizzazione; l’affermazione spesso si mantiene su livelli di assoluta genericità, è mossa da fini ben lontani da quelli tesi al miglioramento della situazione: le denunce sono mosse, volta per volta, per fini politici, propagandistici, nella ricerca del facile consenso o della voglia di soddisfare le lamentele, non sempre giustificate, dei cittadini e delle loro rappresentanze.
Chi scrive ha sempre cercato di superare l’approccio semplicistico, ha cercato di capire il significato di ciascuna norma, individuandone il bene tutelato e la giusta collocazione nei procedimenti.
I dipendenti delle PA da collocare in lavoro agile nella attuale fase di emergenza sono almeno il 50% di quelli impegnati nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; vanno individuati applicando il principio della rotazione e di regola alternano la presenza negli uffici allo smartworking. Gli enti sono invitati ad utilizzare in modo ampio la flessibilità oraria in entrata ed in uscita.
S.O.S. APPALTI - Edizione del 20 Ottobre 2020
di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 21/9/2020 n. 5483
Giudizio di anomalia e discrezionalità in capo alla stazione appaltante
in caso aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia per quelle offerte che risultino aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi, mentre è rimessa alla sua discrezionalità se procedere al giudizio di anomalia qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile.
In ogni caso, secondo l'art. 95, comma 10, è sempre necessario, prima di procedere all'aggiudicazione, "verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d)" vale a dire che "il costo del personale (non, n.d.s.) è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 6".
Ne consegue che il legislatore non ha ritenuto sempre dovuta la verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, la cui attivazione ha rimesso ad un preciso presupposto fattuale, come pure non ha imposto che, prima dell'aggiudicazione, si proceda sempre ad accertamento della congruità dei costi per la sicurezza indicati in offerta, ma ha certamente imposto tale accertamento in relazione ai costi della manodopera (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818; III, 24 giugno 2019, n. 4317; III, 1 agosto 2018, n. 4763).
LA RIA DEI CESSATI
La Ria e gli assegni ad personam dei dipendenti cessati vanno inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata?
LA DIMINUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO
In caso di diminuzione del personale in servizio presso l’ente si deve dare corso al taglio in modo corrispondente del fondo per la contrattazione decentrata?
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