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Le indicazioni della Corte dei Conti sulle Assunzioni

di Arturo Bianco

I costi della mobilità volontaria in entrata non incidono sulla spesa per le assunzioni di personale, mentre quelli delle mobilità obbligatorie del personale in sovrannumero sono da comprendere in tali oneri. I comuni possono dare corso alla assunzione di personale per profili che non esistono nelle amministrazioni provinciali e nelle città metropolitane, ma devono evitare forme di aggiramento surrettizio del vincolo ad assumere nel biennio 2015 e 2016 esclusivamente dipendenti collocati in sovrannumero dalle province.

Nel caso in cui il comune intenda assumere personale per la polizia locale si applicano regole specifiche. Sono queste le indicazioni che ricaviamo dai pareri resi da numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che stanno intervenendo in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

GLI ONERI PER LE ASSUNZIONI IN MOBILITA’

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 308 del 24 settembre chiarisce la differenza di regole per la determinazione degli oneri per le assunzioni in mobilità. Essa pone innanzitutto un dubbio sulla compatibilità delle nuove regole dettate dalla legge di stabilità 2015 con i principi di carattere generale che disciplinano le assunzioni di personale. Infatti ci viene detto testualmente che “la priorità della ricollocazione del personale di province e città metropolitane, secondo le previsioni dei commi 421-425 della legge, n. 190/2014  non sembra compatibile con l’operatività, per il limitato arco temporale degli esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni in materia di mobilità volontaria dettate dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, in particolare, con il principio di neutralità ai fini delle assunzioni, posto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004). Tutto ciò, naturalmente, fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario”. Di conseguenza “la spesa sostenuta per la ricollocazione, mediante mobilità volontaria, ma riservata, del personale delle province e delle città metropolitane, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria per l’ente acquirente, non si calcola al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006”.

Si applicano regole diverse per le assunzioni in mobilità del personale degli enti di area vasta dichiarato in eccedenza: “il legislatore, per gli esercizi 2015 e 2016, ha ritenuto prevalente l’obiettivo della riallocazione del personale sovrannumerario degli enti di area vasta attraverso l’operatività di una specifica procedura di mobilità, che, a differenza di quella ordinaria, non può essere considerata neutra ai fini assunzionali, in quanto l’ente da cui dipende il personale in uscita deve conseguire un predeterminato obiettivo di riduzione della propria dotazione organica (cfr. art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014). Proprio in relazione a questo profilo, la disciplina legislativa delle assunzioni posta dall’ultima legge di stabilità, sia degli enti locali (comma 424) che delle altre pubbliche amministrazioni (comma 425), ha specificamente destinato i contingenti assunzionali (oltre che ai vincitori di concorsi già espletati) al riassorbimento del personale delle province, mediante apposite procedure di mobilità. Pertanto, al fine di assumere, anche mediante mobilità volontaria, personale dipendente da province o città metropolitane, è necessario che l’ente locale disponga di adeguata capacità (come definita e conteggiata dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con legge n. 114 del 2014)”.

LA DEROGA PER I PROFILI ASSENTI NEGLI ENTI DI AREA VASTA

I comuni possono assumere il personale per i profili che non sono presenti nelle province e nelle città metropolitane senza dovere attendere l’assegnazione dei dipendenti delle amministrazioni di area vasta dichiarati in sovrannumero.

Per il parere ella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 317 del 5 ottobre “il requisito da considerare ai fini della mobilità disciplinata dal comma 424, dell’art. 1 della legge di stabilità del 2015 al fine di verificare le esigenze dell’Ente locale è quello della professionalità risultante dalle declaratorie contenute nella descrizione dei profili delle varie categorie contrattuali, a meno che l’Ente locale abbia l’esigenza di ricoprire un particolare posto in organico con un profilo professionale in relazione al quale sia necessaria un’abilitazione o un requisito professionale specifico, indicato dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Negli altri casi, i dipendenti che rientrano in una determinata categoria contrattuale, se non formati in relazione ad una particolare mansione (ad esempio addetto ufficio tributi) dovranno essere riqualificati, così come previsto dal comma1-bis, dell’art. 30 del DLgs. n. 165 del 2001”.

Nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 400 dello scorso 6 ottobre si esprime un giudizio negativo sulla possibilità per un comune di dare corso ricorrendo a procedure ordinarie alla assunzione del responsabile di ragioneria e di quello del personale: “la Sezione delle Autonomie (delibera n. 19/2015) rinveniva una possibilità di deroga alle disposizioni sulle assunzioni in casi di specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati mentre la legge prevede la deroga per quel personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti.  Perciò, allo stato attuale della normativa, in presenza di esigenze di assumere personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti si può derogare all’obbligo di assumere personale soprannumerario delle Province

LE REGOLE SPECIALI PER LA POLIZIA LOCALE

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 201 del 24 settembre chiarisce che si applicano regole speciali, particolarmente stringenti, per le assunzioni di dipendenti della polizia locale. In questo senso vanno le disposizioni contenute nell’articolo 5 del DL n. 78/2015, per come convertito dalla legge n. 125/2015. Essa assume come premessa che il legislatore ha previsto un “rapporto di specialità tra la disciplina dettata per il personale di Polizia Provinciale e quanto disposto per il rimanente personale provinciale in genere”. Su questa base ci viene detto che “la ricollocazione del personale di Polizia Provinciale segue un percorso dedicato, reso necessario anche dalla riorganizzazione delle funzioni in capo agli enti di area vasta”.

Le conseguenze da trarre sono molto rigidi e non ammettono deroghe. Sulla base della constatazione che, in modo consolidato, il divieto di dare corso ad assunzioni di personale con qualunque tipologia contrattuale è stato fino ad oggi inteso nel senso che si deve assumerne la “inderogabilità anche con riferimento a particolari fattispecie contrattuali non riconducibili formalmente ad una ipotesi di assunzione in senso proprio, ma idonee a determinare un incremento della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore”. Per queste ragioni si deve ritenere che “rientri nel blocco non solo l’assunzione di personale in mobilità in entrata, ma anche l’utilizzo di personale in comando nonché il ricorso a convenzioni ex art 14 CCNL 22/01/2004 e per la gestione associata di servizi e funzioni”. L’unica deroga è quella espressamente prevista dalla citata norma, cioè le assunzioni stagionali di vigili per una durata non superiore a 5 mesi non prorogabile né rinnovabile.

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