LA COSTITUZIONE DEL FONDO
La prima indicazione è che la formale deliberazione di costituzione del Fondo assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse”;
“ulteriore elemento costitutivo è anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione”.
La semplice approvazione del bilancio con la indicazione delle somme destinate alla contrattazione non può essere considerata come una condizione sufficiente a produrre effetti di prenotazione: occorre la formale costituzione del Fondo.
Si deve inoltre “escludere che l’effetto di apposizione del vincolo, in mancanza della formale costituzione del Fondo possa essere conseguenza della mera deliberazione di approvazione del rendiconto seppur nelle ipotesi nelle quali in quest’ultimo venga previsto, con riferimento alle risorse del Fondo stesso, il corrispondente vincolo sull’avanzo di amministrazione”.
Viene ricordato che “la costituzione del Fondo sia atto da ricondurre alla competenza della dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell’ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza”. Inoltre, “la costituzione del Fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza”. Ed ancora, “il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l’incremento delle risorse variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione”. Si deve aggiungere che “è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse”, Infine, come già rilevato, costituisce un “ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione”.
Il fondo deve essere quantificato entro il tetto del 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali dell’amministrazione. Nelle capacità assunzionali vanno inclusi anche i risparmi delle cessazioni degli anni precedenti che non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Per la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 il metodo per determinare il taglio continua ad essere la media aritmetica del personale in servizio.
Per la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13/2016 il taglio del fondo deve essere effettuato esclusivamente sulla parte stabile. Questa tesi è contrastata dall’Anci e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, che hanno sollevato il tema in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed autonomie locali
GLI EFFETTI DELL’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
In materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa occorre ricordare che è necessario arrivare alla stipula del contratto entro l’anno per evitare gli effetti determinati dalla armonizzazione dei sistemi contabili. Utili chiarimenti sono contenuti nel recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 263 del 5 maggio ed in quello della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise nel parere n. 218/2015.
Siamo in presenza di risorse che hanno natura di spesa “vincolata”, per cui “le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce .. la spesa riguardante il Fondo è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del Fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati proprio all'esercizio successivo”
Di conseguenza, nel caso di costituzione del fondo e di sottoscrizione del contratto di ripartizione “l’obbligazione sorge a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato e le risorse impegnate confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili”.
Di conseguenza ecco le indicazioni operative:
- costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto di ripartizione: “l’obbligazione sorge a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato e le risorse impegnate confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili”;
- costituzione del Fondo e sottoscrizione del contratto solamente nell’esercizio successivo “le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato in attesa della formale sottoscrizione nell’esercizio successivo del contratto decentrato. Viene ricordato sulla base della sentenza della Corte dei Conti della Campania n. 1808/2011, che in questa fattispecie sono da considerare produttive di responsabilità erariale sia l’approvazione di progressioni economiche sia il “riconoscimento di trattamenti retributivi accessori”;
- mancata costituzione del Fondo e di mancata sottoscrizione del contratto decentrato si determina il seguente effetto: “far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da riportare a nuovo vanno a costituire vere e proprie economie di spesa”.